Litiga con la fidanzata e per vendetta si riprende con forza l'orologio che Le aveva regalato: è rapina. Corte di Cassazione Sez. Seconda Pen.- Sent. del 04.08.2011,
Corte di Cassazione Sez. Seconda Pen.- Sent. del 04.08.2011,
Motivi della decisione
Con sentenza in data 26.5.2010 la Corte d'Appello di Trieste confermava la sentenza del GUP presso il Tribunale di Pordenone che, in data 26.5.2010, aveva condannato (…) alle pene ritenute di giustizia, per il reato di rapina in danno di (…).
Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in :
1. Erronea applicazione dell'art. 628 c.p. in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p. Carenza e manifesta illogicità della motivazione. Lamenta il ricorrente che la Corte distrettuale pur “condividendo l'affermazione difensiva, secondo cui ci troveremmo sostanzialmente di fronte ad un litigio tra ex amanti e pur ritenendo che l'impiego della violenza da parte dell' imputato non era finalizzato all'impossessamento del bene della persona offesa, giunge alla conclusione che sussisterebbero comunque i presupposti della rapina in quanto l'imputato ha avuto la disponibilità dell'orologio e sarebbero irrilevanti i motivi dell'aggressione, nonché lo scopo della violenza al fine della configurabilità dell'elemento psicologico. Sottolinea il ricorrente che la rapina, reato a dolo specifico insussistente nel caso di specie.
2. Erronea applicazione dell'art. 582 e 612 c.p. in relazione all'art. 610 c.p.. Rileva il ricorrente che in via subordinata il giudice di merito avrebbe dovuto qualificare il fatto come lesioni lievissime e minacce semplici che per il contesto in cui sono avvenute non erano per le modalità in grado di intimidire la parte offesa.
Il ricorso è infondato.
Per la configurabilità del delitto di rapina, non si richiede lo scopo dell'agente di procurare a se o ad altri un profitto di natura economica, ma al contrario sufficiente che il colpevole abbia operato per il soddisfacimento di qualsiasi fine o bisogno, anche di carattere psichico, e quindi pure per uno scopo di ritorsione o di vendetta. Correttamente pertanto i giudici del merito hanno ritenuto sussistente nel caso in esame il reato di rapina e non di minaccia come richiesto dalla difesa avendo il colpevole agito a scopo di ritorsione per un rapporto sentimentale finito male. (Conf. rnass. n. 139694; Confmass n 131671; n 118106; n 110981; n 146166).
Il ricorso deve pertanto essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Depositata in Cancelleria il 04.08.2011
09-08-2011 00:00
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