LEGGE 14 giugno 2011, n. 97 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, Estradizione e assistenza giudiziaria in materia penale.
LEGGE 14 giugno 2011, n. 97
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di
estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed
inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre
2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre
2008. (11G0138)
GU n. 155 del 6-7-2011
testo in vigore dal: 7-7-2011
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania,
aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre
1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia
penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione,
fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a
Tirana il 18 e 19 settembre 2008.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo XXIII dell'Accordo
stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge,
valutati in euro 1.403.480 (annui a decorrere dall'anno 2011, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio
degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto
alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva
l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera
l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con
proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla
copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte,
nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma
«Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di
previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e
delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita
relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle
misure di cui al secondo periodo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 giugno 2011
Allegato
(Omissis
07-07-2011 00:00
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