La divisione della sostanza stupefacente in dosi configura l'ipotesi di spaccio?
Cassazione, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 40668
Gli elementi indicati dall'art. 73, comma 1 bis, d.P.R. n. 309/1990 quali parametri utili al fine di apprezzare la destinazione all'uso non esclusivamente personale delle sostanze stupefacenti ("quantità", "modalità di presentazione" e "altre circostanze dell'azione") non vanno valutati isolatamente, ma alla luce delle complessive risultanze del caso concreto, giacché la decisione sarà logicamente motivata solo se risulti in sintonia con l'intero compendio probatorio.
Cassazione, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 40668
(Pres. Agrò – Rel. Garribba)
Motivi della decisione
p.1. P..P. ricorre contro la sentenza specificata in epigrafe che ha confermato quella di primo grado che, previo riconoscimento del fatto di lieve entità e della riduzione per il rito abbreviato, l'aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione più la multa per il reato di detenzione illecita di 33 dosi di hashish racchiuse in involucri termosaldati del peso complessivo lordo di g. 90. Denuncia mancanza e illogicità della motivazione:
1. in ordine alla ritenuta destinazione dello stupefacente allo spaccio, assumendo che aveva acquistato la sostanza per uso personale, con i soldi derivanti da una lecita attività lavorativa;
2. in ordine al diniego delle attenuanti generiche, della riduzione della pena e della non menzione della condanna.
p.2. Il primo motivo di ricorso è fondato.
La sentenza impugnata, sulla falsariga di quella di primo grado, fa derivare il convincimento che lo stupefacente illecitamente detenuto da P. fosse destinato allo spaccio dalla constatazione che era suddiviso in singole dosi già confezionate.
Tuttavia dalla lettura delle sentenze di merito emerge altresì che l'imputato fu sorpreso in possesso della sostanza incriminata all'interno dell'abitazione - segnalata quale "punto di smercio di sostanze stupefacenti" - di tale Po.Vi. , e che in detta abitazione non vennero rinvenuti materiali o strumenti utili per il taglio e il confezionamento in dosi dello stupefacente. Le cennate circostanze, valutate alla luce delle dichiarazioni dell'imputato che, all'atto dell'arresto, disse di avere acquistato l'hashish per il suo consumo personale, infirmano il significato accusatorio attribuito dai giudici di merito al frazionamento della sostanza, giacché, come si è visto, il fornitore dell'imputato vendeva lo stupefacente già suddiviso in dosi. È dunque manifestamente illogico, nella peculiare fattispecie concreta, affermare che lo stupefacente acquistato da P. fosse destinato allo spaccio e non all'uso personale, sol perché era già frazionato in dosi.
Gli elementi indicati dall'art. 73, comma 1 bis, d.P.R. n. 309/1990 quali parametri utili al fine di apprezzare la destinazione all'uso non esclusivamente personale delle sostanze stupefacenti ("quantità", "modalità di presentazione" e "altre circostanze dell'azione") non vanno valutati isolatamente, ma alla luce delle complessive risultanze del caso concreto, giacché la decisione sarà logicamente motivata solo se risulti in sintonia con l'intero compendio probatorio.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, in esso assorbito quello concernente il trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio.
25-11-2011 00:00
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