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Sentenza

L'estratto contumaciale di condanna notificato presso l'Ufficio Postale a mani del figlio convivente è nullo.-
L'estratto contumaciale di condanna notificato presso l'Ufficio Postale a mani del figlio convivente è nullo.-
Corte di Cassazione Sez. Prima Pen. - Sent. del 28.11.2011, n. 44020

Osserva

Con ordinanza 4/3/11 il Tribunale di Larino, sez. di Termoli, giudice dell'esecuzione, rigettava il ricorso di M.G.C. volto alla declaratoria di nullità della notifica dell'estratto della sentenza contumaciale di condanna (alla pena di 600.000 lire di ammenda per il reato di abusiva occupazione di demanio marittimo) emessa nei suoi confronti (il 20/10/00) dallo stesso Tribunale.
Il giudice osservava che la notifica era avvenuta a mani del figlio convivente (non era chiaro se presso l'abitazione o l'ufficio postale) ed era pertanto improprio il richiamo difensivo alla nota giurisprudenza che richiede in altri casi (diversi da quello) l'invio al destinatario di raccomandata con avviso di ricevimento con la notizia del recapito o alla normativa del 2007 (posteriore al caso in esame) che tale invio richiede in ogni caso di ricezione da persona diversa dal destinatario.
Di qui il rigetto.
Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo violazione di legge (artt. 171, lett. d/f, c.p.p. nonché 7 e 8 legge n. 890/82). Premesso che la notifica era palesemente avvenuta presso l'ufficio postale (come emergeva dal riquadro dell'avviso di ricevimento dove aveva firmato il figlio convivente del destinatario) ed erano ignoti i motivi perché non fosse avvenuta presso l'abitazione, il giudice dell'esecuzione, pur citandola, aveva di fatto disatteso (sul supposto che la notifica al figlio convivente avesse messo il plico notificato nella effettiva conoscibilità del destinatario) la sentenza n. 346 del 23/9/98 (anteriore quindi alla notifica in questione) della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato l'illegittimità del co. 2 dell'art. 8 della legge 890/82 là dove non prevedeva che, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate alla ricezione, fosse data notizia al destinatario medesimo, con raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle attività descritte e del deposito del piego.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con dichiarazione di nullità della notificazione della sentenza e la cancellazione della relativa iscrizione dal certificato del casellario giudiziale.
Nel suo parere scritto il PG presso questa Corte, condividendo le ragioni del ricorso, chiedeva l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata (con dichiarazione di nullità della notificazione e di non esecutività della sentenza e la cancellazione della relativa iscrizione dal casellario giudiziale).
Il ricorso è fondato. Invero il disposto sul punto della legge 890/82 (art. 8, co. 2) dopo l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza 346/98) è chiarissimo e non lascia spazio ad interpretazioni difformi: in caso di mancato recapito (e nel caso in esame la consegna è avvenuta presso l'ufficio postale, come risulta dalla firma apposta dal figlio convivente del destinatario nel riquadro dell'avviso di ricevimento previsto per il “ritiro in agenzia dell'atto non recapitato”) per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate alla ricezione, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego va data notizia al destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento. Ciò è stato pacificamente omesso, con la conseguenza che la ricezione del plico da parte del figlio convivente non corrisponde alla legale conoscenza del plico medesimo da parte del destinatario.
Ne deriva la non esecutività della sentenza notificata.
Va pertanto disposta la cancellazione della sua iscrizione dal certificato del casellario giudiziale del ricorrente e gli atti vanni trasmessi al Tribunale di Larino per la rinnovazione della notifica.
Con comunicazione della presente pronuncia anche al Pm presso quel Tribunale per quanto di competenza.

P.Q.M.

annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara la non esecutività della sentenza emessa il 20/10/00 dal Tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli, nei confronti di M.G.C. .
Ordina la cancellazione dell'iscrizione di detta sentenza dal certificato del casellario giudiziale del M. e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Larino per la rinnovazione della notifica dell'estratto contumaciale.
Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino.
Depositata in Cancelleria il 28.11.2011
Avv. Antonino Sugamele

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