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Sentenza

Favoreggiamento della prostituzione. Il cliente che accompagna la prostituta sul luogo ove la stessa esercita il meretricio non è condotta agevolatrice.
Favoreggiamento della prostituzione. Il cliente che accompagna la prostituta sul luogo ove la stessa esercita il meretricio non è condotta agevolatrice.
Favoreggiamento della prostituzione. Il cliente che accompagna la prostituta sul luogo ove la stessa esercita il meretricio non è condotta agevolatrice.

Corte di Cassazione Sez. Terza Pen. - Sent. del 07.10.2011, n. 36392

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Napoli con sentenza del 4.3.2010, in riforma della sentenza di condanna pronunciata il 6.7.2009 dal Tribunale monocratico di Nola, assolveva (per insussistenza del fatto, ex art. 530 cpv. c.p.p.) .R. B. dal reato di cui:
- all'art. 3, n. 8, legge n. 75/1958 (per avere favorito la prostituzione di H. N., accompagnandola - il 3, il 4, il 6, il 7 e l'8 marzo 2009 - in località ASI di Pomigliano d'Arco, dove la donna esercitava il meretricio).
La Corte di merito affermava che l'accompagnamento della prostituta sul luogo ove la stessa esercita il meretricio deve ritenersi significativo di condotta agevolatrice solo quando lo stesso, per la sua accertata abitualità, abbia natura funzionale ed infungibile, nella specificità, allo svolgimento della prostituzione. Tali elementi non erano invece, nella specie, emersi con certezza dalle risultanze processuali, non ravvisandosi indizi sicuri di agevolazione ed apparendo plausibili (e comunque non smentite da elementi di segno contrario) le dichiarazioni, dell'imputato e della prostituta, secondo le quali l'uomo, cliente della N., si sarebbe limitato ad accompagnare la stessa, dopo essersi intrattenuto sessualmente con lei, sul luogo ove ella normalmente attendeva i clienti.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, il quale ha eccepito che - secondo la giurisprudenza di legittimità - il reato di cui all'art. 3, n. 8, legge n. 75/1958 ha carattere solo eventualmente abituale, ben potendo essere integrato anche da un solo fatto di agevolazione, ed è a condotta libera, essendo sufficiente qualsiasi attività consapevole che si risolva in una concreta agevolazione dell'altrui meretricio.
Nella specie l'accompagnamento era stato reiterato per ben cinque giorni, sempre alla stessa ora e (contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale) nessuna significazione scriminante poteva assumere il rilevo che il veicolo utilizzato non era di proprietà dell'imputato e che quegli non era in possesso di patente di guida.
Il difensore del R. ha depositato memoria rivolta a confutare le argomentazioni del P.G. ricorrente.

Motivi della decisione

Il ricorso del P.G. deve essere rigettato, perché infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il reato di favoreggiamento della prostituzione si qualifica per due elementi: la posizione di terzietà del favoreggiatore nei confronti dei soggetti necessari (prostituta e cliente) e l'attività di intermediazione tra offerta e domanda a realizzare le condizioni (o ad assicurarne la permanenza) per la formazione del futuro accordo, il quale deve rientrare nella prospettiva dell'autore del reato.
Non integra, pertanto, il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta del cliente che, dopo la consumazione del rapporto di meretricio, accompagni in auto la donna nel luogo di esercizio della prostituzione, in quanto tale comportamento:
- non è posto in essere da un soggetto in posizione di terzietà e non ha autonoma rilevanza, ma è invece meramente accessorio al rapporto di meretricio instauratosi tra prostituta e frequentatore, rapporto (non sanzionato penalmente) che, nel caso della prostituzione da strada, esige una consumazione in un luogo diverso da quello ove la prostituta si pone in attesa dei clienti (Cass. sez. III, 19. 11.2004, n. 44918, P.M. in proc. De Virgilio);
- pur se accessorio ed ulteriore rispetto al rapporto di meretricio, non concretizza un aiuto nel senso richiesto dalla norma incriminatrice (Cass., sez. III, 23.4.2001, n. 16536, P.M. in proc. Mazzanti);
- costituisce condotta accessoria alla consumazione del rapporto, che risponde a principi di cortesia e di rispetto della dignità personale della prostituta (Cass., sez. III, 21.1.2005, n. 1716, P.M. in proc. Di Teodoro).
Nella citata sentenza n. 1716/2005 è stato rilevato, in particolare, che la fattispecie di favoreggiamento della prostituzione è quella, tra tutte le figure criminose sanzionate dalla legge n. 75/1958, caratterizzata da maggiore indeterminatezza nella descrizione della condotta tipica; essa richiede, pertanto, una esegesi costituzionalmente adeguatrice, che rispetti i principi di determinatezza del precetto penale e di responsabilità penale personale, consacrati rispettivamente, negli artt. 25 e 27 della Costituzione.
Una esegesi siffatta, “per evitare ogni assurda dilatazione della condotta incriminata impone di escludere dal perimetro penale quelle condotte di astratto favoreggiamento che non offendono la moralità pubblica o il buon costume né la libertà delle persone dedite alla prostituzione, che la legge n. 75/1958 ha inteso tutelare. In altri termini, è il principio di offensività che in questo caso consente di restringere la tipicità della condotta nei limiti imposti dai principi costituzionali”.
In tale prospettiva l'accompagnamento della prostituta al luogo di attesa, da parte del suo cliente, “più che un aiuto alla prostituzione, è un favore personale alla prostituta”, che non favorisce il meretricio più di quanto non faccia la consumazione stessa del rapporto carnale.
Nella vicenda in esame il R. è stato fermato ed identificato dai Carabinieri soltanto il giorno 8 marzo, sicché le incertezze palesate dalla Corte di merito appaiono tutt'altro che ingiustificate, mentre le doglianze concernenti asserite carenze sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente sostanzialmente solleciti la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso del P.G.

Depositata in Cancelleria il 07.10.2011
Avv. Antonino Sugamele

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