DICHIARAZIONI SPONTANEE ALLA GDF SENZA LA PRESENZA DELL’AVVOCATO: INUTILIZZABILI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 63 C.P.P. O VALIDE EX ART. 350, 7 CO., C.P.P.?Cassazione, sez. III, 1° giugno 2011, n. 21855
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Trani con ordinanza emessa il 21/09/010 - provvedendo, fra l'altro, sull'istanza di riesame avanzata nell'interesse di B.M. avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ex art. 322 ter c.p., disposto dal Gip del Tribunale di Trani in data 12/07/010 - accoglieva il gravame, annullando il predetto decreto di sequestro preventivo.
Il PM presso il Tribunale di Trani proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p.. In particolare il PM ricorrente esponeva:
1. che le dichiarazioni rese da B.M. il 27/10/09 alla G. di F. di Barletta - dichiarazioni su cui si fondava il fumus commissi delicti di cui all'art. 4 D.L.vo 74/2000 - erano legittimamente utilizzabili trattandosi di dichiarazioni spontanee rese ex art. 350, 7 comma c.p.p.;
2. che il provvedimento impugnato non era congruamente motivato quanto alla negata sussistenza del fumus delicti ex art. 4 D.L.vo 74/2000, come contestato in atti.
Tanto dedotto il PM chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata. La difesa di B.M. presentava, in data 27/04/011, memoria difensiva con la quale chiedeva l'inammissibilità del ricorso del PM per tardività e/o manifesta infondatezza.
Il PG della Cassazione, nell'udienza camerale del 27/04/011, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
Motivi della decisione
Il ricorso del PM è fondato.
Il Gip del Tribunale di Trani, con decreto emesso il 12/07/010, disponeva il sequestro preventivo per equivalente, ex art. 322 ter c.p., dei beni mobili ed immobili riconducibili a B.M., indagato in ordine al reato di cui all'art. 4 D.L.vo 74/2000, perché lo stesso nella dichiarazione relativa al reddito delle persone fisiche per l'anno 2008, aveva omesso di indicare la somma di Euro 305.135,38, quale reddito di impresa percepito dall'attività della società Immobiliare Riunita di M. B. sas (di cui B.M. era rappresentante legale) determinando così un'evasione IRPEF pari ad Euro 124.378,21, superiore al 10% degli elementi attivi indicati in dichiarazione.
Il Tribunale del Riesame di Trani, con ordinanza emessa il 21/09/010, annullava il decreto di sequestro preventivo del 12/07/010 disponendo la restituzione al B. di quanto in sequestro.
Il PM proponeva l'attuale ricorso per Cassazione.
Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che la decisione del Tribunale di Trani si fonda principalmente sulla carenza della sussistenza del fumus commissi delicti, relativo all'ipotizzato reato di cui all'art. 4 D.L.vo 74/2000. Assenza di fumus dovuta sia perché le dichiarazioni rese alla G. di F. da B. M. il 27/10/09 erano inutilizzabili in quanto effettuate in violazione dell'art. 63 c.p.p., stante l'assenza del difensore; sia perché non era stata accertata la sua natura di reddito di impresa della somma di Euro 305.135,38 ritrovata nella materiale disponibilità del B..
Orbene trattasi di motivazione errata in diritto per le seguenti ragioni principali:
1. Le dichiarazioni rese alla G. di F. di Trani il 27/10/09 da B.M. senza la presenza del difensore, costituivano dichiarazioni spontanee, ex art. 350, 7 comma, c.p.p. dirette a giustificare la disponibilità da parte del B. medesimo della somma complessiva di Euro 305.135,38, prelevata dallo stesso dagli utili della Immobiliare Riunita di M. B. sas; somma utilizzata (a dire del B.) per sostenere rilevanti spese mediche necessarie e urgenti. Trattasi, pertanto, di dichiarazioni legittimamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari ed in materia di misure cautelari (Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite sent. n. 1150 del 13/01/09, rv 241884; Cass. Sez. I Sent n. 15437 del 22/04/010, rv 246837; Cass. Sez. VI Ord. N. 24679 del 17/07/06, rv 235135).
2. La citata somma di Euro 305.135,38 - a prescindere dalla specifica natura di reddito di impresa /o meno - costituiva comunque reddito rilevante ai fini della relativa dichiarazione (presentato da B.M.) nella quale andava indicata, come elemento attivo. Era onere del B., semmai, provare che trattavasi di somma non computabile nella dichiarazione dei redditi; prova che, allo stato degli atti, non è stata fornita.
Tanto ritenuto quanto al merito del ricorso, si rileva, altresì, che l'eccezione di tardività dell'impugnazione, dedotta dalla difesa del B. nella memoria del 27/04/011, è infondata.
Il ricorso del PM, depositato presso la competente cancelleria il 12/10/010, è stato proposto tempestivamente, ex art. 581 c.p.p., nel termine di 15 gg dalla notifica dell'ordinanza del riesame effettuata il 28/09/010 (vedi conforme sul termine di gg. 15: Cass. Sez. Unite sent. n. 5 del 24/06/94, rv 197701; Cass. Sez. I sent. n. 3962 del 24/06/97, rv 207955).
Va annullata, pertanto, l'ordinanza in data 21/09/010 del Tribunale di Trani, con rinvio a detto Tribunale per un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trani per un nuovo esame.
25-06-2011 00:00
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