Detenzione di sostanze stupefacenti: 600 g. di hashish non è ingente quantità Cassazione penale , sez. IV, sentenza 27.06.2011 n° 25669
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 11 marzo – 27 giugno 2011, n. 25669
Svolgimento del processo
1. In data (omissis) S.A. veniva tratto in arresto in flagranza di reato, per avere detenuto all'interno della propria abitazione sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso complessivo di circa grammi 600. Con ordinanza in data 22.6.2010 il Tribunale di Enna, in composizione monocratica, convalidava l'arresto ed applicava al prevenuto la misura cautelare degli arresti domiciliari. All'esito degli accertamenti tossicologici effettuati sulla sostanza in sequestro, il PM contestava l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.p.r. n. 309/1990 e chiedeva la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella carceraria. Il G.i.p. presso il Tribunale di Enna, con ordinanza in data 2.9.2010 applicava al S. la misura cautelare della custodia in carcere. Successivamente, con ordinanza del 13.10.2010, in accoglimento dell'istanza presentata dal prevenuto, il G.i.p. sostituiva l'estrema misura in atto con quella degli arresti domiciliari, tenuto conto delle eccezionali esigenze familiari del prevenuto e della valenza da assegnare al periodo di custodia carceraria presofferto. Avverso la predetta ordinanza proponeva appello il Procuratore della Repubblica di Enna ed il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza in data 11.11.2010, annullata l'ordinanza del G.i.p. da ultimo richiamata, ha applicato al S. la misura cautelare della custodia in carcere. Il Tribunale ha rilevato: che lo stato di gravidanza della convivente del S. non dimostra la necessità di continuativa assistenza da parte della donna; e che è da escludere un affievolimento delle esigenze cautelari, tenuto conto delle modalità della condotta, che hanno indotto il PM a contestare l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.p.r. n. 3090/1990; il Collegio ha pure considerato che S. è gravato da numerosi precedenti penali, anche specifici.
2. Avverso la richiamata ordinanza del Tribunale di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione S.A. a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge, in relazione all'art. 275, c.p.p.; la parte ritiene che nel caso di specie non sussista l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa come individuata dal Tribunale. Il ricorrente si sofferma, in particolare, sulla aggravante ex art. 80 d.p.r. n. 309/1990, osservando che nel caso di specie la medesima deve essere esclusa.
3. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire istanza di rinvio, stante l'impossibilità assoluta a comparire per motivi di salute del medesimo difensore; la Corte ha rigettato l'istanza, su conforme parere espresso dal P.G., in considerazione dello stato detentivo dell'imputato e posto mente al fatto che il difensore non ha altrimenti indicato le ragioni che non hanno consentito la nomina di un sostituto (cfr. Cass. Sez. 2, sentenza n. 48771 del 1 dicembre 2003, dep. 19 dicembre 2003, Rv. 227693).
Motivi della decisione
3. Il ricorso è fondato, nei sensi di seguito specificati.
Il Tribunale di Caltanissetta ha disposto l'applicazione nei confronti del S. della misura cautelare carceraria, in considerazione del concreto pericolo di attività recidivante specifica, inferibile dalle specifiche modalità del fatto, qualificato dalla circostanza aggravante di cui all'art. 80, d.p.r. n. 309/1990. Al riguardo, il Collegio ha considerato che il quantitativo di sostanza stupefacente detenuto dal prevenuto (gr. 600 di hashish, corrispondenti a 2787 dosi singole medie) era idoneo a saturare, per un certo periodo di tempo, il mercato locale di un piccolo centro come quello di Piazza Armerina e dei comuni limitrofi. Le argomentazioni svolte dal Tribunale del Riesame, in relazione alla contestata aggravante di cui al d.p.r. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, poggiano sull'apprezzamento dell'influenza potenziale del quantitativo di droga sequestrato rispetto al mercato di destinazione.
4. Si osserva che il parametro di valutazione costituito dalla potenziale saturazione del "mercato" - inteso come l'area di destinazione e consumo della sostanza tossica oggetto di valutazione, in riferimento al numero di probabili o possibili consumatori - è stato da tempo espunto dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte: si è chiarito, invero, che la circostanza aggravante della quantità ingente di cui al comma 2 dell'art. 80 d.p.r. n. 309/1990 deve ritenersi sussistente quando il quantitativo della sostanza stupefacente, pur non raggiungendo il tetto massimo di valore, sia tale da rappresentare un pericolo per la salute pubblica, ovvero per un rilevante, ancorché indefinito, numero di tossicodipendenti e, quindi, allorché sia idoneo a soddisfare le esigenze di un numero molto elevato di tossicodipendenti; e che non rileva la situazione del "mercato" e la sua eventuale saturazione, giacché tale riferimento introduce, nell'esegesi della disposizione di legge, un elemento non richiesto e spurio rispetto alla ratio della disposizione, di profilo mercantilistico ma di impossibile accertamento con gli ordinari strumenti di indagine dei quali il giudice può processualmente disporre, tenuto conto delle condizioni di clandestinità del mercato medesimo e della conseguente mancanza di conoscenze certe e riscontrabili (Cass. Sez. U 21 giugno 2000, n. 17, Rv. 216666).
4.1 Non sfugge che con recente, allo stato isolata, sentenza Sez. 6, 2 marzo 2010, n. 20119, si è ritenuto, muovendo dalla necessità di garantire parametri oggettivi nell'interpretazione delle norme, che "non possono di regola definirsi ingenti quantitativi di droghe pesanti (in particolare, tra le più diffuse, eroina e cocaina) che, presentando un valore medio di purezza per il tipo di sostanza, siano al di sotto dei due chilogrammi; e quantitativi di droghe leggere (in particolare hashish e marijuana) che, sempre in considerazione di una percentuale media di principio attivo, non superino i cinquanta chilogrammi".
5. Ritiene, non di meno, questo Collegio di aderire al diverso orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale l'aggravante della ingente quantità, ai sensi dell'art. 80, comma 2, d.p.r. n. 309 del 1990, sussiste quando il quantitativo della sostanza stupefacente, pur non raggiungendo il tetto massimo di valore, sia tale da rappresentare un rilevante pericolo per la salute pubblica, ovvero sia idoneo a soddisfare le esigenze di un molto, eccezionalmente elevato numero di tossicodipendenti. Secondo tale condivisa prospettiva ermeneutica deve sottolinearsi, in particolare: che il giudice del merito, nell'effettuare l'apprezzamento demandatogli, non ha l'obbligo di ragguagliare i dati a prefissati indici quantitativi, non altrimenti espressi dal legislatore ma solo quello di accertare, in concreto, che quel quantitativo rappresenti, in effetti, un rilevante pericolo per la salute pubblica, destinato ad un notevole, eccezionalmente alto numero di tossicodipendenti; e che non rileva la situazione del mercato e la sua eventuale saturazione, giacché tale riferimento è, in realtà, ultroneo rispetto alla ratio della norma e, peraltro, neppure congruamente accertabile per le condizioni di clandestinità del mercato medesimo e la conseguente mancanza di conoscenze certe e riscontrabili (Cass. Sez. 4 sentenza n. 24571 del 3.6.2010, dep. 30.6.2010, Rv. 247823). Preme evidenziare che l'orientamento ora richiamato è stato da ultimo ribadito da una recente decisione di questa sezione, ove sono stati censiti, nei termini che seguono, i parametri di riferimento che vengono in rilievo al fine di verificare la sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità: “1) l'oggettiva eccezionalità del quantitativo sotto il profilo ponderale (in concreto: non si deve trattare di grammi o etti di sostanza stupefacente); 2) il grave pericolo per la salute pubblica che lo smercio di un tale quantitativo della sostanza comporta; 3) la possibilità di soddisfare le richieste (non di pochi o tanti ma) di numerosissimi consumatori per l'elevatissimo numero di dosi ricavabili” (Cass. Sez. 4, sentenza n. 9927/2011, del 1 febbraio 2011, dep. 11.3.2011, n.m.).
6. Orbene, non v'è chi non veda che l'apprezzamento compiuto dal Tribunale del Riesame, in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità, rispetto alla detenzione di 600 grammi di hashish - pure prescindendo, come chiarito, dal non condiviso orientamento basato su prefissati indici quantitativi - non risulta rispettoso dei criteri ermeneutici da tempo indicati dalle Sezioni Unite, che hanno escluso la conducenza del parametro della saturazione del "mercato" di destinazione; e neppure dei criteri fondati sul concreto pericolo per la salute pubblica, come focalizzati dalla più recente giurisprudenza, di cui sopra si è dato conto.
7. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata in relazione al punto concernente l'aggravante di cui all'art. 80 d.p.r. n. 309/1990 con rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuovo esame. La natura assorbente del rilievo, rispetto alla struttura argomentativa del provvedimento impugnato, assolve dall'esaminare ogni ulteriore motivo di censura; ed il giudice del merito, in sede di rinvio, dovrà a procedere a nuova valutazione in ordine alla misura da ritenersi adeguata rispetto alla natura ed al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso di specie, tenuto conto della qualificazione del reato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata in relazione al punto concernente l'aggravante di cui all'art. 80 d.p.r. n. 309/1990 con rinvio al Tribunale di Caltanissetta.
14-07-2011 00:00
Richiedi una Consulenza