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Sentenza

Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.  (G.U. n. 96 del 27 aprile 2011)
Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. (G.U. n. 96 del 27 aprile 2011)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni perl'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4 e 36, nonche' l'allegato B;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la decisione (CE) n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente «la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE»;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994, ed in particolare l'articolo 47 che disciplina gli aspetti finanziari relativi alle attività amministrative finalizzate alla marcatura CE;
Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, attuativo della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Campo d'applicazione

1. Il presente decreto si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni. Non sono considerati giocattoli i prodotti elencati nell'allegato I.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
b) alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
c) ai veicoli-giocattolo con motore a combustione;
d) alle macchine a vapore giocattolo;
e) alle fionde e alle catapulte.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un giocattolo per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
b) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un giocattolo sul mercato comunitario;
c) fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
d) rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
e) importatore: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un giocattolo proveniente da un Paese terzo;
f) distributore: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo;
g) operatori economici: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;
h) norma armonizzata: una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione indicati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva;
i) normativa comunitaria di armonizzazione: la normativa comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
l) accreditamento: lo stesso significato di cui al regolamento (CE) n. 765/2008;
m) valutazione della conformità: il processo atto a dimostrare se i requisiti specifici relativi a un giocattolo siano stati rispettati;
n) organismo di valutazione della conformità: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
o) richiamo: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un giocattolo che e' già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
p) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a
disposizione sul mercato di un giocattolo nella catena della fornitura;
q) vigilanza del mercato: le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità competenti per garantire che i giocattoli siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;
r) marcatura CE: una marcatura mediante cui il fabbricante indica
che il giocattolo e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione;
s) prodotto funzionale: un prodotto che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che puo' essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto;
t) giocattolo funzionale: un giocattolo che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che puo' essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto;
u) giocattolo acquatico: un giocattolo destinato a essere usato in acque poco profonde e che e' in grado di reggere o sostenere il bambino sull'acqua;
v) velocità di progetto: tipica velocità operativa potenziale determinata dalla progettazione del giocattolo;
z) gioco di attività: un gioco per uso domestico nel quale la struttura di supporto resta ferma durante l'attività e che e' destinato a permettere a un bambino di svolgere una delle seguenti attività: arrampicarsi, saltare, dondolare, scivolare, cullarsi, avvitarsi, gattonare o strisciare o qualsiasi combinazione di esse;
aa) giocattolo chimico: un giocattolo destinato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche e destinato ad essere utilizzato da bambini di uno specifico gruppo di età e sotto la supervisione di un adulto;
bb) gioco olfattivo da tavolo: un giocattolo il cui scopo e' quello di aiutare il bambino ad imparare a riconoscere diversi odori o profumi;
cc) kit cosmetico: un giocattolo il cui scopo e' quello di aiutare il bambino a imparare a creare prodotti come profumi, saponi, creme, shampoo, bagnoschiuma, lucidalabbra, rossetti, e altri trucchi, dentifrici e balsami;
dd) gioco gustativo: un gioco il cui scopo e' quello di permettere al bambino di preparare dolci o piatti che comportano l'uso di ingredienti alimentari, come dolci, liquidi, polveri e aromi;
ee) danno: le lesioni fisiche o qualsiasi altro danno alla saluteinclusi effetti sulla salute a lungo termine;
ff) pericolo: una fonte potenziale di danno;
gg) rischio: la probabilità di insorgenza di un pericolo fonte di danni e la gravità dei danni;
hh) destinato a essere utilizzato da: indicazione atta a permettere a un genitore o a un supervisore di valutare se il giocattolo, in base alle sue funzioni, dimensioni e caratteristiche, e' destinato ad essere utilizzato da bambini della fascia di età indicata.

Art. 3
Obblighi dei fabbricanti

1. All'atto dell'immissione dei loro giocattoli sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II.
2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica prescritta dall'articolo 18 ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile a norma dell'articolo 16.
Qualora la conformità di un giocattolo alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono, a norma dell'articolo 13, una dichiarazione CE di conformità, e appongono la marcatura CE di cui all'articolo 14.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità per un periodo di dieci anni dopo che il giocattolo e' stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinche' la produzione in serie continui a essere conforme. Tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del giocattolo, nonche' delle modifiche delle norme armonizzate con riferimento alle quali si dichiara la conformità di un giocattolo.
5. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un giocattolo, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, prove a campione dei giocattoli commercializzati, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami di giocattoli e informano i distributori di tale
monitoraggio.
6. I fabbricanti garantiscono che sui loro giocattoli sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.
7. I fabbricanti indicano sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante puo' essere contattato.
8. I fabbricanti garantiscono che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite almeno in lingua italiana.
9. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.
Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.
10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo, in lingua italiana o inglese. Essi collaborano con tale autorità, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno immesso sul mercato, compresi il ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi.

Capo II
Obblighi degli operatori economici

Art. 4
Rappresentanti autorizzati

1. Il fabbricante puo' nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.
2. Gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
a) mantenere a disposizione dell'autorità di vigilanza la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo;
b) a seguito di una richiesta motivata dell'autorità competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un giocattolo;
c) cooperare, su richiesta, con l'autorità competente, in ordine a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato.

Art. 5
Obblighi degli importatori

1. Gli importatori immettono sul mercato comunitario solo giocattoli conformi.
2. Prima di immettere un giocattolo sul mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura di conformità prescritta sia apposta sul giocattolo, che il giocattolo sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 7.
3. L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II, non immette sul mercato il giocattolo fino a quando esso non e' stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e l'autorità di vigilanza del mercato.
4. Gli importatori indicano sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo a cui possono essere contattati oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.
5. Gli importatori assicurano che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana.
Sono fatti salvi gli oneri informativi relativi alla conformità dei processi di lavorazione alle norme in materia di lavoro, con particolare riguardo al lavoro minorile, e in materia di tutela ambientale.
6. Gli importatori garantiscono che mentre un giocattolo e' sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II.
7. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un giocattolo, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei giocattoli commercializzati, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei reclami, nonche' dei giocattoli non conformi e dei richiami di giocattoli e informano i distributori di tale monitoraggio.
8. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.
Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.
9. Gli importatori conservano per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo la dichiarazione CE di conformità a disposizione dell'autorità di vigilanza del mercato;
garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tale autorità.
10. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata delleautorità competenti, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo, in lingua italiana o inglese. Essi collaborano con tali autorità, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno immesso sul mercato, compresi il ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi.

Art. 6
Obblighi dei distributori

1. Quando mettono un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili.
2. Prima di mettere un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il giocattolo in questione rechi la marcatura prescritta, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana, e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 5, commi 3 e 4.
3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II, non mette il giocattolo a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore, nonche' il Ministero dello sviluppo economico.
4. I distributori garantiscono che, mentre un giocattolo e' sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 9 e all'allegato II.
5. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.
6. I distributori, a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto e collaborano con tali autorità, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno messo a disposizione compresi il ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi.

Art. 7
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori

1. Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto, ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 3, quando immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome, denominazione commerciale o marchio o modifica un giocattolo già immesso sul mercato, in modo tale che la conformità alle prescrizioni previste dal presente decreto potrebbe esserne condizionata.

Art. 8
Identificazione degli operatori economici

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta, all'autorità di vigilanza le informazioni relative agli operatori economici che abbiano fornito loro un giocattolo e agli operatori economici cui lo abbiano fornito.
2. Gli operatori economici conservano le informazioni di cui al comma 1 per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo, nel caso del fabbricante, e per un periodo di dieci anni dopo la fornitura del giocattolo, nel caso di altri operatori economici.

Capo III
Conformità dei giocattoli

Art. 9
Requisiti essenziali di sicurezza

1. I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza prescritti dal comma 2 del presente articolo, nonche' ai requisiti specifici di sicurezza di cui all'allegato II.
2. I giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non devono compromettere la sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne e' fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini. Si deve tenere conto dell'abilità degli utilizzatori e, se del caso, di chi effettua la sorveglianza, in particolare per quanto riguarda i giocattoli che sono destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o ad altri gruppi di età.
3. Le avvertenze di cui all'articolo 10, nonche' le istruzioni per l'uso di cui i giocattoli sono corredati, richiamano l'attenzione degli utilizzatori o di chi effettua la sorveglianza sui pertinenti pericoli e sui rischi di danno che l'uso dei giocattoli comporta e sul modo di evitare tali rischi e pericoli.
4. I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza per tutta la durata di impiego prevedibile e normale dei giocattoli stessi.

Art. 10
Avvertenze

1. Laddove cio' risulti opportuno per la sicurezza dell'uso, le avvertenze indicano, conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, le opportune restrizioni relative agli utilizzatori, conformemente all'allegato V, parte A. Per quanto riguarda le categorie di giocattoli di cui all'allegato V, parte B, vanno utilizzate le avvertenze ivi elencate. Le avvertenze di cui ai punti da 2 a 10 della parte B dell'allegato V vanno utilizzate nella versione ivi figurante.
2. I giocattoli non devono recare una o piu' delle avvertenze specifiche di cui alla parte B dell'allegato V, qualora esse contraddicano l'uso al quale e' destinato il giocattolo, quale determinato in base alla sua funzione, alle sue dimensioni e alle sue caratteristiche.
3. Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, facilmente comprensibile ed accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonche', se del caso, sulle istruzioni per l'uso di cui e' corredato. Per i giocattoli di piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso.
4. Le avvertenze, che determinano la decisione di acquistare il giocattolo, quali quelle che precisano l'età minima e l'età massima degli utilizzatori e le altre avvertenze applicabili di cui all'allegato V, devono figurare sull'imballaggio destinato al consumatore o essere altrimenti chiaramente visibili al consumatore prima dell'acquisto, anche nelle ipotesi di acquisto per via telematica.
5. Le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere redatte almeno in lingua italiana. Le avvertenze sono precedute dalla parola:
«Attenzione» o dalla parola: «Avvertenza» o: «Avvertenze» a seconda dei casi.

Art. 11
Presunzione di conformità

1. I giocattoli che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 9 e all'allegato II contemplate da tali norme o da parte di esse.

Art. 12
Obiezione formale ad una norma armonizzata

1. Il Ministero dello sviluppo economico, qualora ritenga che, anche a seguito di segnalazione di altri Ministeri o di parti interessate, una norma armonizzata non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 9 e dei requisiti specifici di sicurezza di cui all'allegato II, sottopone la questione al comitato istituito ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE presentando le proprie motivazioni.

Art. 13
Dichiarazione CE di conformità

1. Con la dichiarazione CE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del giocattolo all'articolo 9 e all'allegato II.
2. La dichiarazione CE di conformità contiene almeno gli elementi specificati nell'allegato III del presente decreto e dei pertinenti moduli della decisione 768/2008/CE ed e' continuamente aggiornata.
3. La dichiarazione CE di conformità viene redatta in italiano o in inglese conformemente all'allegato III.

Art. 14
Marcatura CE

1. I giocattoli prima di essere immessi sul mercato devono recare la marcatura CE. I giocattoli che recano la marcatura CE si presumono conformi al presente decreto.
2. La marcatura CE e' soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. I giocattoli che non recano la marcatura CE o che non sono altrimenti conformi al presente decreto possono essere presentati ed utilizzati in occasione di fiere ed esposizioni, purche' un'indicazione chiara precisi che il giocattolo non e' conforme al presente decreto e che non saranno messi a disposizione sul mercato comunitario prima di essere resi conformi.
4. La marcatura CE e' apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un'etichetta affissa o sull'imballaggio. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la marcatura CE puo' essere apposta su un'etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora cio' risulti tecnicamente impossibile, nel caso di giocattoli venduti in espositori e a condizione che l'espositore sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la marcatura CE deve essere affissa sull'espositore stesso. Qualora non sia visibile dall'esterno dell'imballaggio, la marcatura CE va apposta almeno sull'imballaggio.
5. La marcatura CE puo' essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.

Capo IV
Valutazione della conformità

Art. 15
Valutazione della sicurezza

1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato i fabbricanti effettuano un'analisi dei pericoli chimici, fisico-meccanici ed elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività che lo stesso puo' presentare, e effettuano una valutazione della potenziale esposizione a tali pericoli.

Art. 16
Procedure di valutazione della conformità

1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato, allo scopo di dimostrare che il giocattolo e' conforme ai requisiti prescritti dall'articolo 9 e dall'allegato II, i fabbricanti applicano le procedure di valutazione della conformità di cui ai commi 2 e 3.
2. Il fabbricante, qualora abbia applicato le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo, segue la procedura di controllo interno della produzione di cui al modulo A dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE.
3. Il giocattolo e' sottoposto ad esame CE del tipo, di cui all'articolo 17, congiuntamente alla procedura di conformità al tipo prevista dal modulo C dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE nei seguenti casi:
a) qualora non esistano norme armonizzate, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo;
b) quando esistono le norme armonizzate di cui alla lettera a), ma il fabbricante non le ha applicate o le ha applicate solo in parte;
c) quando una o piu' norme armonizzate di cui alla lettera a) sono state pubblicate con una limitazione;
d) quando il fabbricante ritiene che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedono il ricorso alla verifica di parti terze, cosi' come individuate ai sensi dell'articolo 19, comma 1.

Art. 17
Esame CE del tipo

1. La richiesta di esame CE del tipo, l'esecuzione dell'esame e il rilascio dell'attestato d'esame CE del tipo sono effettuati conformemente alle procedure di cui al modulo B dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE. L'esame CE del tipo e' effettuato secondo le modalità specificate al paragrafo 2, secondo trattino, di tale modulo B. In aggiunta a tali disposizioni sono applicati i requisiti di cui ai commi da 2 a 6.
2. La richiesta di esame CE del tipo include una descrizione del giocattolo e l'indicazione del luogo di fabbricazione, incluso l'indirizzo.
3. Quando un organismo di valutazione della conformità notificato conformemente al capo V del presente decreto effettua l'esame CE del tipo valuta, unitamente al fabbricante, l'analisi dei pericoli che il giocattolo puo' presentare effettuata dal fabbricante stesso conformemente all'articolo 15.
4. Il certificato d'esame CE del tipo include un riferimento alla direttiva 2009/48/CE, un'immagine a colori e una descrizione chiara del giocattolo comprensiva delle dimensioni, nonche' l'elenco delle prove eseguite con un riferimento ai pertinenti rapporti di prova.
5. Il certificato d'esame CE del tipo e' rivisto in qualsiasi momento se ne presenti la necessità, in particolare qualora si verifichino modifiche nel processo di fabbricazione, nelle materie prime o nei componenti del giocattolo, e in ogni caso ogni cinque anni. Il certificato di esame CE del tipo e' revocato se il giocattolo non e' conforme ai requisiti prescritti dall'articolo 9 e dall'allegato II.
6. La documentazione tecnica e la corrispondenza riguardanti le procedure di esame CE del tipo sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui e' stabilito l'organismo notificato o in una lingua accettata da quest'ultimo.

Art. 18
Documentazione del prodotto

1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 3, comma 2, contiene tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità del giocattolo ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II. Essa contiene in particolare i documenti elencati nell'allegato IV.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 17, comma 6, la documentazione tecnica e' redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità.
3. In seguito a una richiesta motivata da parte dell'autorità di vigilanza del mercato, il fabbricante fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano o in inglese. Qualora a un fabbricante sia richiesta la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa dall'autorità di vigilanza
del mercato, questa puo' fissare un termine pari a trenta giorni, a meno che rischi gravi e imminenti non giustifichino una scadenza piu' breve.
4. Nel caso in cui il fabbricante non osservi gli obblighi di cui
ai commi 1, 2 e 3, l'autorità di vigilanza del mercato puo' richiedere che il fabbricante faccia effettuare a proprie spese una prova, entro un termine determinato, da parte di un organismo notificato per verificare la conformità alle norme armonizzate e ai requisiti essenziali di sicurezza.

Capo V
Notifica degli organismi di valutazione della conformità

Art. 19
Autorità di notifica e Organismo nazionale di accreditamento

1. Il Ministero dello sviluppo economico e' l'autorità competente per l'autorizzazione e la notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri degli Organismi autorizzati a svolgere i compiti di valutazione della conformità (CE) di cui al presente decreto.
2. La valutazione e la vigilanza sugli Organismi di valutazione della conformità CE e' svolta dall'Organismo nazionale italiano di accreditamento ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008. L'accreditamento da parte dell'Organismo nazionale italiano costituisce presupposto dell'autorizzazione di cui al comma 1. Il Ministero dello sviluppo economico e' responsabile per i compiti svolti dall'Organismo nazionale italiano di accreditamento nei termini e secondo il citato regolamento (CE) n. 765/2008 e le disposizioni nazionali di attuazione.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le modalità di svolgimento dell'attività di cui al comma 2 da parte dell'Organismo nazionale italiano di accreditamento sono regolate per mezzo di apposita convenzione, protocollo di intesa o altro analogo strumento bilaterale stipulato con il Ministero dello sviluppo economico.

Art. 20
Autorizzazione degli Organismi notificati

1. La valutazione di conformità alla direttiva 2009/48/CE e al presente decreto e' effettuata dagli Organismi a tale fine autorizzati e notificati dall'Ufficio competente del Ministero dello sviluppo economico. L'autorizzazione e' rilasciata previa presentazione di apposita domanda corredata della documentazione di cui al comma 2.
2. La domanda di cui al comma 1 e' accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e del giocattolo o dei giocattoli per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonche' da un certificato di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità e' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 21.
3. Alle spese concernenti le procedure finalizzate all'autorizzazione anche provvisoria degli organismi, alla notifica e ai successivi rinnovi della notifica degli organismi di cui al comma 1 ed ai successivi controlli sugli stessi, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe e le relative modalità di versamento, tenuto conto del costo effettivo del servizio e senza determinare duplicazioni rispetto alle tariffe da corrispondersi ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 19, comma 2. Le predette tariffe sono aggiornate sulla base del costo effettivo del servizio e con le stesse modalità, almeno ogni due anni.

Art. 21
Prescrizioni relative agli organismi notificati

1. Ai fini della notifica a norma del presente decreto l'organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui al presente articolo.
2. L'organismo di valutazione della conformità e' stabilito a norma del presente decreto legislativo e ha la personalità giuridica.
3. L'organismo di valutazione della conformità e' un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal giocattolo che valuta.
Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di giocattoli che esso valuta puo' essere ritenuto un organismo del genere, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.
4. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore, ne' l'installatore, ne' l'acquirente, ne' il proprietario, ne' l'utente o il responsabile della manutenzione dei giocattoli sottoposti alla sua valutazione, ne' il rappresentante autorizzato di uno di questi soggetti. Cio' non preclude l'uso dei giocattoli valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di tali giocattoli per scopi privati. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione o nella fabbricazione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali giocattoli, ne' rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la
loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Cio' vale in particolare per i servizi di consulenza. Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o
sull'imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.
5. Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e della competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare dapersone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.
6. L'organismo di valutazione della conformità e' in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base all'articolo 17 e per cui e' stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità. L'organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità in modo appropriato e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti. In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di giocattoli per i quali e' stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:
a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;
b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure.
Predispone una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;
c) procedure per svolgere le attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del giocattolo in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo.
7. Il personale responsabile dell'esecuzione delle attività di valutazione della conformità dispone di:
a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità in relazione a cui l'organismo di valutazione della conformità e' stato notificato;
b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;
c) una conoscenza e una comprensione adeguate delle prescrizioni fondamentali, delle norme armonizzate applicabili e della pertinente normativa comunitaria di armonizzazione, nonche' dei suoi regolamenti di attuazione;
d) la capacità di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
8. E' assicurata l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
9. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile. Le caratteristiche minime di tale contratto possono essere disciplinate
da un decreto del Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tale eventuale decreto si applicano le disposizioni al riguardo previste dalla direttiva del Ministro delle attività produttive in data 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003.
10. Il personale di un organismo di valutazione della conformità e' tenuto al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 17 del presente decreto, tranne nei confronti delle autorità competenti. Sono tutelati i diritti di proprietà.
11. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma dell'articolo 38 della direttiva 2009/48/CE, o garantiscono che il loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

Art. 22
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 21 e ne informa di conseguenza l'autorità di notifica e l'Organismo nazionale italiano di accreditamento.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell'autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell'articolo 17.

Art. 23
Procedura di notifica

1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica gli organismi di valutazione della conformità, anche ai fini dell'assegnazione di un numero di identificazione, alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione europea denominato: «NANDO» (New Approach Notified and Designated Organisations).
2. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità, il giocattolo o i giocattoli interessati, nonche' la relativa attestazione di competenza.
3. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito l'elenco delle notifiche effettuate, provvedendo ad aggiornarlo periodicamente.
4. L'organismo interessato puo' eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica. Solo tale organismo e' considerato un organismo notificato ai fini del presente decreto.
5. Eventuali modifiche pertinenti successive riguardanti la notifica sono comunicate dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione e agli altri Stati membri.

Art. 24
Modifiche delle notifiche

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non e' piu' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 21 o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
2. Nel caso di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato.

Art. 25
Contestazione della competenza degli organismi notificati

1. Anche nell'ambito delle indagini che la Commissione svolge su tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilità cui e' sottoposto, il Ministero dello sviluppo economico fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo in questione.
2. Il Ministero dello sviluppo economico prende le misure correttive necessarie, incluso all'occorrenza il ritiro della notifica, qualora la Commissione accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa piu' le prescrizioni per la sua notificazione.

Art. 26
Obblighi operativi degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alla procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 17.
2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori economici.
Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del giocattolo in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione. Nel fare cio' rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità del giocattolo al presente decreto.
3. Qualora un organismo notificato riscontri che le prescrizioni di cui all'articolo 9 e all'allegato II, o alle norme armonizzate corrispondenti non siano state rispettate da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia l'attestato d'esame CE del tipo di cui all'articolo 17.
4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato di esame CE del tipo riscontri che un giocattolo non e' piu' conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato di esame CE del tipo.
5. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati di esame CE del tipo, a seconda dei casi.
6. Un organismo notificato non rilascia certificati di esame CE del tipo in relazione a giocattoli per i quali sia stato rifiutato o ritirato un certificato.

Art. 27
Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati informano il Ministero dello sviluppo economico:
a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati d'esame CE del tipo;
b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito e sulle condizioni della notifica;
c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dall'autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;
d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente decreto, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e coprono gli stessi giocattoli, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi, delle valutazioni della conformità.

Art. 28
Istruzioni all'organismo notificato

1. L'autorità di vigilanza del mercato puo' richiedere a un organismo notificato di fornire informazioni in merito a qualsiasi attestato d'esame CE del tipo di cui esso abbia effettuato il rilascio o il ritiro, o in merito al rifiuto del rilascio di tale attestato, nonche' alle relazioni relative alle prove e alla documentazione tecnica.
2. Qualora l'autorità di vigilanza del mercato riscontri che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II, essa richiede, se del caso, all'organismo notificato di ritirare l'attestato d'esame CE del tipo relativo a tale giocattolo.
3. L'autorità di vigilanza del mercato, all'occorrenza, e in particolare nei casi specificati all'articolo 17, comma 5, richiede all'organismo notificato di rivedere l'attestato d'esame CE del tipo.

Capo VI
Vigilanza e sanzioni

Art. 29
Autorità di vigilanza del mercato e controlli alle frontiere esterne

1. Le funzioni di autorità di vigilanza per il controllo della conformità dei giocattoli alle disposizioni del presente decreto legislativo sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico il quale si avvale, in particolare, della collaborazione delle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
2. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Il Ministero della salute svolge le funzioni di autorità di vigilanza anche attraverso l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 30, limitatamente agli aspetti di specifica competenza ed in particolare in merito ai rischi sulla salute connessi alle proprietà chimiche dei giocattoli di cui all'allegato II, parte III, e ai rischi di infezione o malattia connessi a contaminazione microbiologica di cui all'allegato II, parte V. A tale fine si avvale del Comando Carabinieri per la tutela della salute e dell'Istituto superiore di sanità.
4. Il Ministero della salute dà immediata notizia al Ministero dello sviluppo economico dell'adozione di uno dei provvedimenti di cui al comma 2.
5. Le modalità di coordinamento delle funzioni di vigilanza assegnate al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero della salute e delle funzioni di controllo attribuite ad altre amministrazioni pubbliche sono definite in apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Restano ferme le competenze attribuite al Ministero dell'interno dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di tutela della sicurezza pubblica, della salvaguardia della pubblica incolumità e della prevenzione incendi.

Art. 30
Controlli

1. L'autorità di vigilanza del mercato effettua la sorveglianza sulla sicurezza dei giocattoli conformemente agli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 ed in particolare, controlla in modo appropriato e su scala adeguata le caratteristiche dei giocattoli attraverso verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e di laboratorio, sulla base di adeguato campionamento. In tale attività tengono conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni.
2. L'autorità di vigilanza del mercato, quando accerta che un giocattolo rischia di pregiudicare la sicurezza o la salute delle persone, ne vieta l'immissione sul mercato o la circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo dal mercato.
3. L'autorità di vigilanza, quando accerta la contemporanea mancanza della marcatura CE e della documentazione tecnica di cui all'allegato IV, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo.
4. L'autorità di vigilanza, quando la documentazione tecnica di cui all'allegato IV non e' disponibile o e' incompleta, ordina al fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, disponendo se del caso il divieto temporaneo di circolazione. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo.
5. L'autorità di vigilanza, quando accerta la mancanza della marcatura CE oppure la mancanza o l'incompletezza delle avvertenze di cui all'articolo 10, ordina al fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni, disponendo se del caso il divieto temporaneo di circolazione.
Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo.
6. L'autorità di vigilanza, quando accerta l'irregolare apposizione della marcatura CE, oppure la mancanza o incompletezza della dichiarazione CE di conformità, ordina al fabbricante o all'importatore di conformare il giocattolo entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale.
7. Le misure di cui ai commi da 2 a 6 sono adottate con provvedimento motivato e notificato all'interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnativa e del termine entro cui e' possibile ricorrere.
8. I costi relativi alle misure di cui ai commi da 2 a 6 sono a carico dei fabbricanti e degli importatori e, ove cio' non sia in tutto o in parte possibile, a carico dei distributori.

Art. 31
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato prodotti in violazione degli articoli 3, comma 1, e 5, comma 2, e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 30, comma 2, e' punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della documentazione tecnica di cui all'allegato IV e' soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della marcatura CE e' soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa di cui al comma 4 si applica anche al fabbricante o all'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo delle avvertenze di cui all'articolo 10.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che non ottempera al provvedimento di divieto emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 6, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato un giocattolo privo di marcatura CE o delle avvertenze di cui all'articolo 10 e' soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8 e' soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa di cui al comma 8 si applica anche al rappresentante autorizzato che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 3.
10. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

Art. 32
Aggiornamento

1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2009/48/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Art. 33
Abrogazioni

1. Il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, e' abrogato, ad eccezione dell'articolo 2, comma 1, e dell'allegato II, parte II,punto 3, a decorrere dal 20 luglio 2011. L'articolo 2, comma 1, e l'allegato II, parte III, sono abrogati a decorrere dal 20 luglio 2013.

Art. 34
Norme transitorie e finali

1. Per un periodo transitorio di sei mesi gli organismi di valutazione della conformità che presentano domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 20 e che non sono in grado di fornire un certificato di accreditamento vengono autorizzati in via provvisoria, previo diretto accertamento da parte del Ministero dello sviluppo economico del possesso dei requisiti di cui all'articolo 21, con l'obbligo di ottenere l'accreditamento entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli organismi di valutazione della conformità che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già titolari di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, devono dimostrare, ai fini dell'autorizzazione provvisoria di cui al comma 1, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 21, ad esclusione dei requisiti già accertati ai fini del rilascio della precedente autorizzazione.

Art. 35
Disposizione finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 aprile 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Romani, Ministro dello sviluppo economico
Fazio, Ministro della salute
Alfano, Ministro della giustizia
Frattini, Ministro degli affari esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano
Avv. Antonino Sugamele

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