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Sentenza

Corte di cassazione, Sezione VI Penale, sentenza n. 44813 del 2 dicembre 2010 depositata il 21 dicembre 2010
Corte di cassazione, Sezione VI Penale, sentenza n. 44813 del 2 dicembre 2010 depositata il 21 dicembre 2010
Corte di cassazione, Sezione VI Penale, sentenza n. 44813 del 2 dicembre 2010 depositata il 21 dicembre 2010

Il giudice, che ha adottato una misura cautelare in base a una serie di intercettazioni i cui atti non sono stati trasmessi alla difesa, deve provare che la sua decisione prescinde dall'utilizzo dei nastri non consegnati. L'effetto della mancata trasmissione delle intercettazioni, non determina ipso facto una inefficacia della misura cautelare ma un annullamento con rinvio della decisione. Il nuovo esame del tribunale serve, infatti, a dimostrare che la misura cautelare è stata adottata a prescindere dalle intercettazioni non comunicate alla difesa, perché quest'ultime non avevano alcuna rilevanza per il caso esaminato.
Avv. Antonino Sugamele

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