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Sentenza

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
Conchiusa a Roma il 4 novembre 1950
Approvata dall'Assemblea federale il 3 ottobre 19742
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 novembre 1974
Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 1974

(Stato 1° giugno 2010)

I Governi firmatari, Membri del Consiglio dell'Europa,

considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo, proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

considerato che questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;

considerato che il fine del consiglio dell'Europa è quello di realizzare una unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

riaffermato il loro profondo attaccamento a queste libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico veramente democratico e, dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell'uomo a cui essi si appellano;

risoluti, in quanto Governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza di diritto, a prendere le prime misure adatte ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti enunciati nella Dichiarazione Universale,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo

Titolo I: Diritti e libertà

Art. 2 Diritto alla vita

Art. 3 Divieto di tortura

Art. 4 Divieto di schiavitù e lavori forzati

Art. 5 Diritto alla libertà e alla sicurezza

Art. 6 Diritto ad un processo equo

Art. 7 Nessuna pena senza legge

Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare

Art. 9 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

Art. 10 Libertà di espressione

Art. 11 Libertà di riunione ed associazione

Art. 12 Diritto al matrimonio

Art. 13 Diritto ad un ricorso effettivo

Art. 14 Divieto di discriminazione

Art. 15 Deroga in caso di emergenze

Art. 16 Restrizione all'attività politica degli stranieri

Art. 17 Divieto dell'abuso di diritto

Art. 18 Limitazioni dell'uso di restrizioni ai diritti

Titolo II:3 Corte europea dei diritti dell'uomo

Art. 19 Istituzione della Corte

Art. 20 Numero dei giudici

Art. 21 Condizioni per l'esercizio delle funzioni

Art. 22 Elezione dei giudici

Art. 23 Durata del mandato e revoca

Art. 24 Cancelleria e relatori

Art. 25 Assemblea plenaria della Corte

Art. 26 Giudice unico, comitati, sezioni e sezione allargata

Art. 27 Competenza dei giudici unici

Art. 28 Competenza dei comitati

Art. 29 Decisioni delle sezioni sulla ricevibilità e il merito

Art. 30 Trasferimento di competenza alla sezione allargata

Art. 31 Poteri della sezione allargata

Art. 32 Competenza della Corte

Art. 33 Cause interstatali

Art. 34 Ricorsi individuali

Art. 35 Criteri di ricevibilità

Art. 36 Intervento di terzi

Art. 37 Cancellazione dei ricorsi dal ruolo

Art. 38 Esame della causa

Art. 39 Composizione amichevole

Art. 40 Udienze pubbliche ed accesso ai documenti

Art. 41 Equa soddisfazione

Art. 42 Sentenze delle sezioni

Art. 43 Rinvio alla sezione allargata

Art. 44 Sentenze definitive

Art. 45 Motivazione delle sentenze e delle decisioni

Art. 46 Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze

Art. 47 Pareri

Art. 48 Competenza consultiva della Corte

Art. 49 Motivazione dei pareri

Art. 50 Spese di funzionamento della Corte

Art. 51 Privilegi e immunità dei giudici

Titolo III:4 Disposizioni diverse

Art. 52 Richieste del Segretario generale

Art. 53 Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti

Art. 54 Poteri del Comitato dei Ministri

Art. 55 Rinuncia ad altri mezzi di risoluzione delle controversie

Art. 56 Applicazione territoriale

Art. 57 Riserve

Art. 58 Denuncia

Art. 59 Firma e ratifica Campo d'applicazione il 14 giugno 2006
Campo d'applicazione il 14 giugno 20065
				

Stati partecipanti
	

Ratifica
		

Entrata in vigore
	
				
				

Albania
	

  2 ottobre
	

1996
	

  2 ottobre
	

1996

Andorra*
	

22 gennaio
	

1996
	

22 gennaio
	

1996

Armenia*
	

26 aprile
	

2002
	

26 aprile
	

2002

Austria*
	

  3 settembre
	

1958
	

  3 settembre
	

1958

Azerbaigian*
	

15 aprile
	

2002
	

15 aprile
	

2002

Belgio
	

14 giugno
	

1955
	

14 giugno
	

1955

Bosnia e Erzegovina
	

12 luglio
	

2002
	

12 luglio
	

2002

Bulgaria
	

  7 settembre
	

1992
	

  7 settembre
	

1992

Cipro
	

  6 ottobre
	

1962
	

  6 ottobre
	

1962

Croazia*
	

  5 novembre
	

1997
	

  5 novembre
	

1997

Danimarca
	

13 aprile
	

1953
	

  3 settembre
	

1953

Estonia*
	

16 aprile
	

1996
	

16 aprile
	

1996

Finlandia*
	

10 maggio
	

1990
	

10 maggio
	

1990

Francia*
	

  3 maggio
	

1974
	

  3 maggio
	

1974

Georgia
	

20 maggio
	

1999
	

20 maggio
	

1999

Germania
	

  5 dicembre
	

1952
	

  3 settembre
	

1953

Grecia
	

28 novembre
	

1974
	

28 novembre
	

1974

Irlanda*
	

25 febbraio
	

1953
	

  3 settembre
	

1953

Islanda
	

29 giugno
	

1953
	

  3 settembre
	

1953

Italia
	

26 ottobre
	

1955
	

26 ottobre
	

1955

Lettonia
	

27 giugno
	

1997
	

27 giugno
	

1997

Liechtenstein*
	

  8 settembre
	

1982
	

  8 settembre
	

1982

Lituania
	

20 giugno
	

1995
	

20 giugno
	

1995

Lussemburgo
	

  3 settembre
	

1953
	

  3 settembre
	

1953

Macedonia
	

10 aprile
	

1997
	

10 aprile
	

1997

Malta*
	

23 gennaio
	

1967
	

23 gennaio
	

1967

Moldova*
	

12 settembre
	

1997
	

12 settembre
	

1997

Monaco*
	

30 novembre
	

2005
	

30 novembre
	

2005

Norvegia
	

15 gennaio
	

1952
	

  3 settembre
	

1953

Paesi Bassi
	

31 agosto
	

1954
	

31 agosto
	

1954

Antille olandesi a
	

  1° dicembre
	

1955
	

31 dicembre
	

1955

Polonia
	

19 gennaio
	

1993
	

19 gennaio
	

1993

Portogallo*
	

  9 novembre
	

1978
	

  9 novembre
	

1978

Regno Unito*
	

  8 marzo
	

1951
	

  3 settembre
	

1953

Akrotiri e Dhekeliaa c
	

  1° aprile
	

2004
	

  1° maggio
	

2004

Anguillaa b d
	

23 ottobre
	

1953
	

23 novembre
	

1953

Bermudaa b d
	

23 ottobre
	

1953
	

23 novembre
	

1953

Georgia del Sud e Isole Sandwich del Suda b e
	

23 ottobre
	

1953
	

23 novembre
	

1953

Gibilterraa b e
	

23 ottobre
	

1953
	

23 novembre
	

1953

Guerneseya b f
	

23 ottobre
	

1953
	

23 novembre
	

1953

Isola di Mana c
	

23 ottobre
	

1953
	

23 novembre
	

1953

Isole Caimanea f
	

23 ottobre
	

1953
	

23 novembre
	

1953

Isole Falklanda b e
	

23 ottobre
	

1953
	

23 novembre
	

1953

Isole Turche e Caicosa d
	

23 ottobre
	

1953
	

23 novembre
	

1953

Isole Vergini britannichea
	

23 ottobre
	

1953
	

23 novembre
	

1953

Jerseya c
	

23 ottobre
	

1953
	

23 novembre
	

1953

Montserrata b d
	

23 ottobre
	

1953
	

23 novembre
	

1953

Sant'Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)a b d
	

23 ottobre
	

1953
	

23 novembre
	

1953

Repubblica Ceca*
	

18 marzo
	

1992
	

  1° gennaio
	

1993

Romania
	

20 giugno
	

1994
	

20 giugno
	

1994

Russia*
	

  5 maggio
	

1998
	

  5 maggio
	

1998

San Marino*
	

22 marzo
	

1989
	

22 marzo
	

1989

Serbia*
	

  3 marzo
	

2004
	

  3 marzo
	

2004

Slovacchia*
	

18 marzo
	

1992
	

  1° gennaio
	

1993

Slovenia
	

28 giugno
	

1994
	

28 giugno
	

1994

Spagna*
	

  4 ottobre
	

1979
	

  4 ottobre
	

1979

Svezia
	

  4 febbraio
	

1952
	

  3 settembre
	

1953

Svizzera
	

28 novembre
	

1974
	

28 novembre
	

1974

Turchia
	

18 maggio
	

1954
	

18 maggio
	

1954

Ucraina*
	

11 settembre
	

1997
	

11 settembre
	

1997

Ungheria
	

5 novembre
	

1992
	

5 novembre
	

1992
				
				

*
	

Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet del Consiglio d'Europa: http://conventions.coe.int/Treaty/ITA/v3DefaultITA.asp

oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

a
	

Dichiarazione d'applicazione giusta l'art. 56.

b
	

Dichiarazione conforme all'art. 34.

c
	

Dichiarazione d'accettazione permanente della competenza della Corte conforme agli art. 34 e 56.

d
	

Rinnovazione della dichiarazione d'accettazione della competenza della Corte conforme agli art. 34 e 56 par. 4 per cinque anni dal 14 gen. 2006

e
	

Dichiarazione d'accettazione permanente della competenza della Corte conforme agli art. 34 e 56, dal 14 gen. 2006.

f
	

Dichiarazione d'accettazione permanente della competenza della Corte conforme agli art. 34 e 56, dal 23 feb. 2006.
				
				

 RU 1974 2151; FF 1974 I 1008

1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta. Il testo originale inglese può essere ottenuto presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna. (RU 1975 614).
2 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 3 ott. 1974 (RU 1974 2148).
3 Nuovo testo giusta l'art. 1 del Prot. n. 11 dell'11 mag. 1994, approvato dall'AF il 12 giu. 1995, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2993 2992; FF 1995 I 835).
4 Originario Tit. V. Aggiornato dall'art. 2 del Prot. n. 11 dell'11 mag. 1994, approvato dall'AF il 12 giu. 1995, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2993 2992; FF 1995 I 835).
5 Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati).
Stato 1° giugno 2010
Avv. Antonino Sugamele

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