Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
Conchiusa a Roma il 4 novembre 1950
Approvata dall'Assemblea federale il 3 ottobre 19742
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 novembre 1974
Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 1974
(Stato 1° giugno 2010)
I Governi firmatari, Membri del Consiglio dell'Europa,
considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo, proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
considerato che questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;
considerato che il fine del consiglio dell'Europa è quello di realizzare una unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
riaffermato il loro profondo attaccamento a queste libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico veramente democratico e, dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell'uomo a cui essi si appellano;
risoluti, in quanto Governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza di diritto, a prendere le prime misure adatte ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti enunciati nella Dichiarazione Universale,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo
Titolo I: Diritti e libertà
Art. 2 Diritto alla vita
Art. 3 Divieto di tortura
Art. 4 Divieto di schiavitù e lavori forzati
Art. 5 Diritto alla libertà e alla sicurezza
Art. 6 Diritto ad un processo equo
Art. 7 Nessuna pena senza legge
Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare
Art. 9 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
Art. 10 Libertà di espressione
Art. 11 Libertà di riunione ed associazione
Art. 12 Diritto al matrimonio
Art. 13 Diritto ad un ricorso effettivo
Art. 14 Divieto di discriminazione
Art. 15 Deroga in caso di emergenze
Art. 16 Restrizione all'attività politica degli stranieri
Art. 17 Divieto dell'abuso di diritto
Art. 18 Limitazioni dell'uso di restrizioni ai diritti
Titolo II:3 Corte europea dei diritti dell'uomo
Art. 19 Istituzione della Corte
Art. 20 Numero dei giudici
Art. 21 Condizioni per l'esercizio delle funzioni
Art. 22 Elezione dei giudici
Art. 23 Durata del mandato e revoca
Art. 24 Cancelleria e relatori
Art. 25 Assemblea plenaria della Corte
Art. 26 Giudice unico, comitati, sezioni e sezione allargata
Art. 27 Competenza dei giudici unici
Art. 28 Competenza dei comitati
Art. 29 Decisioni delle sezioni sulla ricevibilità e il merito
Art. 30 Trasferimento di competenza alla sezione allargata
Art. 31 Poteri della sezione allargata
Art. 32 Competenza della Corte
Art. 33 Cause interstatali
Art. 34 Ricorsi individuali
Art. 35 Criteri di ricevibilità
Art. 36 Intervento di terzi
Art. 37 Cancellazione dei ricorsi dal ruolo
Art. 38 Esame della causa
Art. 39 Composizione amichevole
Art. 40 Udienze pubbliche ed accesso ai documenti
Art. 41 Equa soddisfazione
Art. 42 Sentenze delle sezioni
Art. 43 Rinvio alla sezione allargata
Art. 44 Sentenze definitive
Art. 45 Motivazione delle sentenze e delle decisioni
Art. 46 Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze
Art. 47 Pareri
Art. 48 Competenza consultiva della Corte
Art. 49 Motivazione dei pareri
Art. 50 Spese di funzionamento della Corte
Art. 51 Privilegi e immunità dei giudici
Titolo III:4 Disposizioni diverse
Art. 52 Richieste del Segretario generale
Art. 53 Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti
Art. 54 Poteri del Comitato dei Ministri
Art. 55 Rinuncia ad altri mezzi di risoluzione delle controversie
Art. 56 Applicazione territoriale
Art. 57 Riserve
Art. 58 Denuncia
Art. 59 Firma e ratifica Campo d'applicazione il 14 giugno 2006
Campo d'applicazione il 14 giugno 20065
Stati partecipanti
Ratifica
Entrata in vigore
Albania
2 ottobre
1996
2 ottobre
1996
Andorra*
22 gennaio
1996
22 gennaio
1996
Armenia*
26 aprile
2002
26 aprile
2002
Austria*
3 settembre
1958
3 settembre
1958
Azerbaigian*
15 aprile
2002
15 aprile
2002
Belgio
14 giugno
1955
14 giugno
1955
Bosnia e Erzegovina
12 luglio
2002
12 luglio
2002
Bulgaria
7 settembre
1992
7 settembre
1992
Cipro
6 ottobre
1962
6 ottobre
1962
Croazia*
5 novembre
1997
5 novembre
1997
Danimarca
13 aprile
1953
3 settembre
1953
Estonia*
16 aprile
1996
16 aprile
1996
Finlandia*
10 maggio
1990
10 maggio
1990
Francia*
3 maggio
1974
3 maggio
1974
Georgia
20 maggio
1999
20 maggio
1999
Germania
5 dicembre
1952
3 settembre
1953
Grecia
28 novembre
1974
28 novembre
1974
Irlanda*
25 febbraio
1953
3 settembre
1953
Islanda
29 giugno
1953
3 settembre
1953
Italia
26 ottobre
1955
26 ottobre
1955
Lettonia
27 giugno
1997
27 giugno
1997
Liechtenstein*
8 settembre
1982
8 settembre
1982
Lituania
20 giugno
1995
20 giugno
1995
Lussemburgo
3 settembre
1953
3 settembre
1953
Macedonia
10 aprile
1997
10 aprile
1997
Malta*
23 gennaio
1967
23 gennaio
1967
Moldova*
12 settembre
1997
12 settembre
1997
Monaco*
30 novembre
2005
30 novembre
2005
Norvegia
15 gennaio
1952
3 settembre
1953
Paesi Bassi
31 agosto
1954
31 agosto
1954
Antille olandesi a
1° dicembre
1955
31 dicembre
1955
Polonia
19 gennaio
1993
19 gennaio
1993
Portogallo*
9 novembre
1978
9 novembre
1978
Regno Unito*
8 marzo
1951
3 settembre
1953
Akrotiri e Dhekeliaa c
1° aprile
2004
1° maggio
2004
Anguillaa b d
23 ottobre
1953
23 novembre
1953
Bermudaa b d
23 ottobre
1953
23 novembre
1953
Georgia del Sud e Isole Sandwich del Suda b e
23 ottobre
1953
23 novembre
1953
Gibilterraa b e
23 ottobre
1953
23 novembre
1953
Guerneseya b f
23 ottobre
1953
23 novembre
1953
Isola di Mana c
23 ottobre
1953
23 novembre
1953
Isole Caimanea f
23 ottobre
1953
23 novembre
1953
Isole Falklanda b e
23 ottobre
1953
23 novembre
1953
Isole Turche e Caicosa d
23 ottobre
1953
23 novembre
1953
Isole Vergini britannichea
23 ottobre
1953
23 novembre
1953
Jerseya c
23 ottobre
1953
23 novembre
1953
Montserrata b d
23 ottobre
1953
23 novembre
1953
Sant'Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)a b d
23 ottobre
1953
23 novembre
1953
Repubblica Ceca*
18 marzo
1992
1° gennaio
1993
Romania
20 giugno
1994
20 giugno
1994
Russia*
5 maggio
1998
5 maggio
1998
San Marino*
22 marzo
1989
22 marzo
1989
Serbia*
3 marzo
2004
3 marzo
2004
Slovacchia*
18 marzo
1992
1° gennaio
1993
Slovenia
28 giugno
1994
28 giugno
1994
Spagna*
4 ottobre
1979
4 ottobre
1979
Svezia
4 febbraio
1952
3 settembre
1953
Svizzera
28 novembre
1974
28 novembre
1974
Turchia
18 maggio
1954
18 maggio
1954
Ucraina*
11 settembre
1997
11 settembre
1997
Ungheria
5 novembre
1992
5 novembre
1992
*
Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet del Consiglio d'Europa: http://conventions.coe.int/Treaty/ITA/v3DefaultITA.asp
oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a
Dichiarazione d'applicazione giusta l'art. 56.
b
Dichiarazione conforme all'art. 34.
c
Dichiarazione d'accettazione permanente della competenza della Corte conforme agli art. 34 e 56.
d
Rinnovazione della dichiarazione d'accettazione della competenza della Corte conforme agli art. 34 e 56 par. 4 per cinque anni dal 14 gen. 2006
e
Dichiarazione d'accettazione permanente della competenza della Corte conforme agli art. 34 e 56, dal 14 gen. 2006.
f
Dichiarazione d'accettazione permanente della competenza della Corte conforme agli art. 34 e 56, dal 23 feb. 2006.
RU 1974 2151; FF 1974 I 1008
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta. Il testo originale inglese può essere ottenuto presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna. (RU 1975 614).
2 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 3 ott. 1974 (RU 1974 2148).
3 Nuovo testo giusta l'art. 1 del Prot. n. 11 dell'11 mag. 1994, approvato dall'AF il 12 giu. 1995, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2993 2992; FF 1995 I 835).
4 Originario Tit. V. Aggiornato dall'art. 2 del Prot. n. 11 dell'11 mag. 1994, approvato dall'AF il 12 giu. 1995, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2993 2992; FF 1995 I 835).
5 Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati).
Stato 1° giugno 2010
21-05-2011 00:00
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