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Sentenza

Cassazione penale  sez. VI n. 24404. Soggetto detenuto in Romania deposita ricorso per Cassazione riservando la redazione dei motivi ad un avvocato in Italia: Inammissibile.
Cassazione penale sez. VI n. 24404. Soggetto detenuto in Romania deposita ricorso per Cassazione riservando la redazione dei motivi ad un avvocato in Italia: Inammissibile.
Cassazione penale  sez. VI
Data udienza:  16 giugno 2011
Numero:  n. 24404


                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                        SEZIONE SESTA PENALE                         
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. CORTESE Arturo           -  Presidente   -                     
Dott. LANZA   Luigi       -  rel. Consigliere  -                     
Dott. CONTI   Giovanni         -  Consigliere  -                     
Dott. PAOLONI Giacomo          -  Consigliere  -                     
Dott. FIDELBO Giorgio          -  Consigliere  -                     
ha pronunciato la seguente:                                          
                     sentenza                                        
decidendo sul ricorso proposto personalmente da: 
           I.N.,  nato a (OMISSIS),  detenuto 
presso  la casa circondariale di Velletri dal 19 marzo 2011,  avverso 
la  sentenza 10 maggio 2011 della Corte di appello di Roma, che ne ha 
disposto la sua consegna allo Stato della Romania, in quanto  colpito 
da  mandato  di arresto europeo n. 16/2008, emesso in data 22.07.2008 
dal  Tribunale  di  Onesti  (Romania),  in  relazione  all'ordine  di 
carcerazione n. 721 del 03.09.2007 dello stesso Tribunale, sulla base 
della  sentenza penale definitiva n. 721 del 03.09.2007, di  condanna 
alla  pena  di  anni  3 (tre) di reclusione per  il  reato  di  furto 
aggravato (previsto e punito dagli artt. 208 e 209 del codice  penale 
rumeno). 
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. 
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza. 
Sentito   il   Pubblico  Ministero,  nella  persona   del   Sostituto 
Procuratore  Generale Dott. SELVAGGI Eugenio che ha concluso  per  la 
declaratoria di inammissibilità del ricorso. 
                 

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RITENUTO IN FATTO
Risulta agli atti che i Carabinieri della Stazione di Monte Compatri, alle ore 20.45 del 19 marzo 2011, hanno proceduto all'arresto provvisorio ai fini della consegna di I.N., cittadino romeno, in quanto colpito da mandato di arresto europeo n. 16/2008, emesso in data 22.07.2008 dal Tribunale di Onesti (Romania), in relazione all'ordine di carcerazione n. 721 del 03.09.2007 dello stesso Tribunale.
Lo I. è stato condannato con sentenza penale, definitiva, n. 721 del 3 settembre 2007, alla pena di anni tre di reclusione per il reato di furto aggravato (previsto e punito dagli artt. 208 e 209 c.p. rumeno), che ha avuto oggetto macchinari per la produzione del pane, custoditi in un magazzino, nel quale l'imputato è entrato passando da una finestra ed aprendo l'ingresso a due correi. Il materiale sottratto è stato scomposto e i pezzi venduti ad un centro di raccolta di rifiuti metallici.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
I.N., nel proporre personalmente ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha disposto la sua consegna allo Stato della Romania, in quanto colpito da mandato di arresto europeo n. 16/2008, emesso in data 22.07.2008 dal Tribunale di Onesti (Romania), ha dichiarato testualmente di riservare la redazione dei relativi motivi all'avv. Mario Cappelletti del foro di Roma, nulla pertanto deducendo circa i vizi della decisione impugnata.
L'impugnazione pertanto, pur proposta da soggetto legittimato, è inammissibile ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) in quanto non sono state osservate le disposizioni dell'art. 581 cod. proc. pen. ed in particolare la previsione della lett. c) della stessa norma la quale prevede che nell'atto scritto dell'impugnazione siano enunciati i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta.
Il ricorso quindi, nella palese verificata assenza dei requisiti formali richiesti, va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
(Torna su   ) P.Q.M.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011
Avv. Antonino Sugamele

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