Cassazione penale sez. VI n. 24404. Soggetto detenuto in Romania deposita ricorso per Cassazione riservando la redazione dei motivi ad un avvocato in Italia: Inammissibile.
Cassazione penale sez. VI
Data udienza: 16 giugno 2011
Numero: n. 24404
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORTESE Arturo - Presidente -
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere -
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere -
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere -
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
decidendo sul ricorso proposto personalmente da:
I.N., nato a (OMISSIS), detenuto
presso la casa circondariale di Velletri dal 19 marzo 2011, avverso
la sentenza 10 maggio 2011 della Corte di appello di Roma, che ne ha
disposto la sua consegna allo Stato della Romania, in quanto colpito
da mandato di arresto europeo n. 16/2008, emesso in data 22.07.2008
dal Tribunale di Onesti (Romania), in relazione all'ordine di
carcerazione n. 721 del 03.09.2007 dello stesso Tribunale, sulla base
della sentenza penale definitiva n. 721 del 03.09.2007, di condanna
alla pena di anni 3 (tre) di reclusione per il reato di furto
aggravato (previsto e punito dagli artt. 208 e 209 del codice penale
rumeno).
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. SELVAGGI Eugenio che ha concluso per la
declaratoria di inammissibilità del ricorso.
(Torna su ) Fatto
RITENUTO IN FATTO
Risulta agli atti che i Carabinieri della Stazione di Monte Compatri, alle ore 20.45 del 19 marzo 2011, hanno proceduto all'arresto provvisorio ai fini della consegna di I.N., cittadino romeno, in quanto colpito da mandato di arresto europeo n. 16/2008, emesso in data 22.07.2008 dal Tribunale di Onesti (Romania), in relazione all'ordine di carcerazione n. 721 del 03.09.2007 dello stesso Tribunale.
Lo I. è stato condannato con sentenza penale, definitiva, n. 721 del 3 settembre 2007, alla pena di anni tre di reclusione per il reato di furto aggravato (previsto e punito dagli artt. 208 e 209 c.p. rumeno), che ha avuto oggetto macchinari per la produzione del pane, custoditi in un magazzino, nel quale l'imputato è entrato passando da una finestra ed aprendo l'ingresso a due correi. Il materiale sottratto è stato scomposto e i pezzi venduti ad un centro di raccolta di rifiuti metallici.
(Torna su ) Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
I.N., nel proporre personalmente ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha disposto la sua consegna allo Stato della Romania, in quanto colpito da mandato di arresto europeo n. 16/2008, emesso in data 22.07.2008 dal Tribunale di Onesti (Romania), ha dichiarato testualmente di riservare la redazione dei relativi motivi all'avv. Mario Cappelletti del foro di Roma, nulla pertanto deducendo circa i vizi della decisione impugnata.
L'impugnazione pertanto, pur proposta da soggetto legittimato, è inammissibile ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) in quanto non sono state osservate le disposizioni dell'art. 581 cod. proc. pen. ed in particolare la previsione della lett. c) della stessa norma la quale prevede che nell'atto scritto dell'impugnazione siano enunciati i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta.
Il ricorso quindi, nella palese verificata assenza dei requisiti formali richiesti, va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
(Torna su ) P.Q.M.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011
17-07-2011 00:00
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