Cassazione penale, sez. II, sentenza 15.03.2011 n. 10404 Impugnazione, telegramma, validità, limiti
La Sezione II
Motivi della decisione
V.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 19 agosto 2010 del Tribunale di Milano - Sezione del riesame - con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso ex art. 309 c.p.p. avverso l'ordinanza di custodia cautelare in data 5 luglio 2010 del G.I.P. del Tribunale di Milano. A sostegno dell'impugnazione il ricorrente ha dedotto:
a) Violazione di legge ex art. 606 lett. b) c) ed e) c.p.p.
Il ricorrente censura la motivazione in base alla quale il ricorso è stato ritenuto inammissibile. Erroneamente, infatti il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto l'inammissibilità in base alla circostanza che l'atto è stato trasmesso mediante telegramma dettato per telefono, e, per questo motivo, era privo della sottoscrizione autentica del difensore come previsto dal combinato disposto degli artt. 581, 582, 583 c.p.p. Secondo il ricorrente dagli articoli richiamati non emergerebbe alcuna differenziazione di disciplina per i telegrammi spediti a mezzo posta e quelli inviati previa dettatura telefonica, mentre la certezza in ordine all'autenticità della provenienza e all'identità dell'impugnante poteva essere dedotta attraverso un semplice controllo sulla titolarità dell'utenza telefonica.
Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza è assolutamente prevalente nel ritenere inammissibile l'impugnazione (anche per la richiesta di riesame), proposta dal difensore mediante telegramma il cui testo sia dettato per telefono, trattandosi di una modalità che non garantisce certezza in ordine all'autenticità della provenienza e all'identità dell'impugnante (Cass., sez. 1^, 27 ottobre 2009, n. 44660, C.E.D. cass., n. 245679), come invece avverrebbe attraverso la proposizione mediante spedizione del telegramma dagli uffici postali. La dettatura telefonica del testo del telegramma non trasforma, infatti, in atto scritto, corredato della sottoscrizione, l'originaria comunicazione orale e dunque non soddisfa i requisiti di forma previsti dalla legge (Cass., sez. 2^, 19 gennaio 2006, n. 3627, C.E.D. cass., n. 233372).
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.
25-03-2011 00:00
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