Cassazione civile, sez. tributaria, sentenza 28.02.2011 n. 4775 Prove, presunzioni, ragionamento inferenziale
La Sezione Tributaria
Svolgimento del processo
1. - D.K. proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento con il quale era stato accertato, sulla base di un processo verbale di constatazione fondato principalmente sull'acquisizione di dati di natura bancaria, un maggior reddito ai fini irpef relativamente all'anno 1994 di L. 79.382.000. Veniva dedotto che tale somma non era riferibile all'attività professionale del D., e che il connesso reato tributario era stato dichiarato estinto a seguito di oblazione.
1.1 - La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 565/43/2002, accoglieva il ricorso.
1.2 La Commissione Tributarla regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, dichiarava la legittimità dell'avviso di accertamento, e, quindi, in riforma della sentenza appellata, respingeva il ricorso del contribuente.
1.3 - Premessa l'irrilevanza dell'estinzione per oblazione del reato tributario, veniva posto in evidenza come l'accertamento si fondasse sulle risultanze di natura bancaria anche relative a un conto corrente facente capo a tale S.U., convivente del D., che aveva ammesso di averne la disponibilità, senza tuttavia rendere alcuna giustificazione in merito a tale movimentazione bancaria, della quale, per altro, era dimostrata la relazione con i propri conti correnti.
1.4 - Per la cassazione di tale decisione il D. propone ricorso, sorretto da quattro motivi.
L'Agenzia delle Entrate non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione
2. - Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 3 c.p.c., art. 162 bis c.p., e art. 329 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Si deduce che la Commissione tributaria regionale, nell'affermare l'inammissibilità del ricorso per aver il contribuente proceduto, in sede penale, all'oblazione, non avrebbe in alcun modo considerato l'autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale e che, in ogni caso, l'impugnazione dell'avviso di accertamento precludeva ogni possibilità di affermare qualsiasi acquiescenza del contribuente alla pretesa tributaria.
Il motivo, a prescindere dall'imprecisione dei riferimenti, normativi (dovendosi ritenere applicabile, in tema di rapporti con il giudizio penale, l'art. 654 c.p.p.), è condivisibile nella misura in cui la decisione impugnata, oltre ad affermare l'irrilevanza, per i fini che qui interessano, dell'intervenuta estinzione per oblazione dei reato tributario ascritto al D., sembra attribuire, così contraddicendo tale assunto, valore di acquiescenza nei confronti della pretesa tributaria alla scelta dell'oblazione operata nell'ambito del procedimento penale.
Appare evidente come in tal modo i piani del giudizio penale e di quello tributario (sulla cui autonomia, cfr. per tutte, Cass., 18 gennaio 2008, n. 1014), vengano così e del tutto impropriamente, ad intersecarsi, non potendosi per altro dubitare che la sentenza penale che dichiara l'estinzione del reato non acquista mai efficacia di giudicato nè a favore, nè contro l'imputato (Cass., 2 agosto 2004, n. 14770).
2.1 - Va tuttavia rilevata l'inammissibilità, per carenza di interesse, del motivo in esame. La decisione impugnata, invero, si fonda su distinte rationes decidendi, ognuna delle quali idonea a sostenere tale sentenza, laddove risultano infondate - come si dirà - le censure nei confronti dell'altra ratio decidendi, concernente il merito, che la Commissione tributaria regionale ha in ogni caso autonomamente valutato.Infatti va osservato che, in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ma singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 24/05/2006, n. 12372; Cass. 16/08/2006, n. 18170; Cass. 29/09/2005, n. 19161).
2.2 - Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2214 c.c., nonchè insufficienza e illogicità della motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, con riferimento agli elementi probatori inerenti alla riferibilità del conto corrente della S. al ricorrente.
2.3 - Con il terzo motivo si. denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, nonchè vizio motivazionale, sempre in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. 2.4 - Con l'ultimo motivo di ricorso, infine, premessa l'erroneità del richiamo effettuato dalla Commissione tributaria regionale al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, si denuncia in ogni caso violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, sia con riferimento all'assenza di legami, nel periodi di imposta in esame, fra la S. e il contribuente, tali da far ritenere la riferibilità al secondo del Como corrente della prima, sia in relazione alla motivazione concernente detta riferibilità. 2.5 - Detti motivi, per la loro intima connessione, possono essere congiuntamente esaminati.
2.6 - Nel l'impugnata decisione si legge che D. ha ammesso di usufruire di una delega ad operare sul conto corrente bancario della S. divenuta "forma mente" propria convivente nell'anno 1997) sin dal momento della sua apertura, e che su tale conto il predetto "ha compiuto, senza controllo alcuno e nella massima libertà, consistenti depositi e prelievi, trasferimenti di somme dal proprio conto corrente a quello della S. e viceversa, investimenti sul conto gestione titoli della S. con somme bonificate dal proprio conto corrente".
Sulla base di tali dati (per altro, si aggiunge, non contestati, anzi espressamente ritenuti fondati dal D. nel p.v.c.) la Commissione tributaria regionale ha osservato, anche in assenza di documentazione di segno contrario proveniente dalla S., il conto corrente in questione fosse riferibile esclusivamente al ricorrente.
2.7 - Trattasi, a ben vedere, di una valutazione di fatto che, nella misura in cui risulta sor retta da argomentazioni esenti da censura sul piano logico giuridico, sfugge al sindacato di questa Corte.
Ben vero, nei caso di specie la Commissione tributaria regionale, pur in presenza di uno stretto legame di natura personale fra il contribuente e l'intestataria dei conto corrente, evidenziato dalla formalizzazione del rapporto di convivenza sia pure in un momento successivo al periodo d'imposta considerato, ha desunto la riferibilità del conto corrente al D. dall'esistenza di, una delega in suo favore, nonchè dalla sua concreta utilizzazione; da parte del predetto in assoluta autonomia, come confermato dalle movimentazioni di somme da e verso i propri conti correnti.
2.8 - Deve in proposito richiamarsi il principio, che inerisce al rapporto inferenziale disciplinalo dall'ant. 2729 c.c., secondo cui le presunzioni semplici, dalle quali il giudice del merito, sulla base di regole di esperienza, dalla conoscenza di un fatto secondario deduce l'esistenza del fatto principale ignoto (Cass., 9 febbraio 2004, n. 2431), determinano, come principale conseguenza, l'effetto di rendere superflua la prova che la parte onerata dovrebbe fornire.
La controparte, a fronte di un meccanismo probatorio così delineatosi, ha l'onere di dimostrare, deducendo fatti che in qualche mode contrastano con la ricostruzione operata sulla base delle citate regole di esperienza, che la presunzione non può operare, facendo così, in sostanza, venire meno il requisito della concordanza (v. anche Cass., 27 novembre 1999, n. 132 91; Cass., giugno 1991, n. 6206, secondo cui "non costituisce una inversione dell'onere della presunzione da semplice in assoluta il tatto che il giudice, dalla circostanza che facilmente avrebbe potuto offrirsi una indicazione diversa da quella fornita dall'ufficio e il contribuente non ha a ciò provveduto, deduca la conferma di una determinata significabilità degli elementi posti a sostegno della presunzione semplice".
Sotto tale profilo deve richiamarsi il condivisibile il principio, già affermato da questa Corte m materia di società, ma estensibile all'imprenditore individuale (Cass., 21 dicembre 2007, n. 27032), secondo cui, sempre in materia di accertamenti bancari, decisivo rilievo ai fini indiziari può avere la mancata risposta della società contribuente ai chiarimenti richiesti dall'Ufficio circa i c/c bancari intestati a persone fisiche riconducibili alla società in ragione degli strettissimi rapporti con essa intercorrenti.
2.9 - - A prescindere dai rapporti del ricorrente con la S., titolare del conto corrente bancario posto alla base dell'accertamento, di per sè significativi, in assenza di elementi, di prova contraria, della riferibilità dei relativi movimenti all'attività esercitata dai contribuente, mette conto di evidenziare come nella decisione impugnata la riferibilità delle movimentazioni, giustificata da una delega rilasciata ab inizio dall'intestataria del conto, sia stata desunta dai le documentate operazioni compiute, con danaro proveniente dai propri conti correnti, dal D., e da lui stesso non contestato nella loro storicità, ma semplicemente attribuite, si legge sempre nella decisione impugnata, a fattori estranei all'esercizio della propria professione di otoiatra.
2.10 - Tanto premesso, non può non trovare applicazione il consolidato principio secondo cui in tema di accertamento dei redditi. (come dell'IVA), le presunzioni, stabilite dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 (e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2), secondo le quali i singoli dati ed elementi risultanti dai conti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti rispettivamente previsti dai successivi artt. 38 e 39 (e art. 54), se il contribuente non dimostri che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni (o che non si riferiscono ad operazioni imponibili), hanno un contenuto complesso, consentendo di riferire i movimenti bancari all'attività svolta dalla persona fisica e di qualificare gli accrediti come ricavi e gli addebiti come corrispettivi degli acquisti; che essa può essere vinta dal contribuente il quale offra la prova liberatoria che dei movimenti egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che questi non si riferiscono ad operazioni imponibili" (Cass. n. 3929 de 2002, 2435, 8457 del 2001, 9946 del 2000 e 18421, 26692 e 28324 del 2005, 24995 del 2006, 8634 e 27032 del 2007, 374 del 2009).
La decisione scrutinata, pertanto, risulta aver correttamente applicato, fornendo per altro adeguata motivazione, il principio secondo cui, una volta acquisita la prova, anche attraverso presunzioni, della riferibilità al contribuente di un rapporto di natura bancaria, opera la presunzione legale, superabile mediante prova contraria, nella specie non fornita, inerente all'attribuzione de, movimenti bancari all'attività svolta da contribuente medesimo.
Il ricorso, pertanto, va rigettato, non provvedendosi in merito alla regolazione delle spese processuali, in assenza di attività difensiva della parte intimata.
09-03-2011 00:00
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