Cassazione civile, sez. lavoro sentenza 13.12.2010 n. 25145 Dirigente, nozione, imprenditore, precisazioni
La Sezione lavoro
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 14 settembre 2007, la Pietro Mazzoni Ambiente s.p.a. ha chiesto, con cinque motivi, a cassazione della sentenza depositata il 15 settembre 2006, con la quale la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della decisione di primo grado - la quale, prima con sentenza non definitiva e quindi con altra definitiva, aveva annullato il licenziamento intimato dalla società al proprio dirigente T.R., disponendo, ai sensi dell'art. 18 S.L., la reintegrazione di quest'ultimo con la qualifica di quadro e condannando la convenuta al risarcimento dei danni conseguenti, quantificato con riferimento al trattamento economico di tale qualifica minore e previa detrazione delle maggiori somme percepite dal ricorrente, quale dirigente, in costanza di rapporto -, aveva e-scluso tale ultima detrazione, riconoscendogli la qualifica di dirigente seppure non apicale e quindi maggiorando notevolmente l'importo del danno da risarcire e confermando nel resto la decisione di primo grado.
Alle domande della società resiste T.R. con rituale controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso e in subordine l'accoglimento della domanda svolta in via subordinata per il caso di riconoscimento della qualifica di dirigente apicale, di erogazione dell'indennità di preavviso e di quella supplementare prevista dal CCNL di settore.
La società ha infine depositato una memoria difensiva a norma dell'art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1 - Col primo motivo di ricorso, viene denunciata la violazione degli artt. 413 e 414 c.p.c., nonchè artt. 1321, 1325, 1362, 1388, 1398 e 1399 c.c..
Il motivo attiene al rigetto del motivo di appello relativo alla eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Sassari, respinta dal giudice di primo grado sul rilievo che la formale assunzione sarebbe stata in realtà preceduta da un contratto di lavoro stipulato a Sassari.
Alle deduzioni dell'appellante, secondo cui tale contratto era stato prodotto tardivamente dal ricorrente e che comunque chi lo aveva sottoscritto per la società non ne avrebbe avuto i poteri, la Corte territoriale aveva ribattuto che la lettera contratto era stata prodotta nel primo momento utile dopo la eccezione della società formulata nella memoria di costituzione e che, ancorchè chi l'aveva sottoscritta per la società non ne avesse avuto il potere, sarebbe intervenuta la ratifica implicita con effetto ex tunc. La ricorrente censura tale decisione, sostenendo che il documento sottoscritto a Sassari non sarebbe una lettera di assunzione ma un atto precontrattuale, che la ratifica deve comunque essere fatta per iscritto e che tale non può essere considerata la successiva lettera di assunzione del T., che viceversa va interpretata come vera e propria proposta di assunzione.
Conseguentemente, i criteri di collegamento territoriale di cui all'art. 413 c.p.c., ricondurrebbero a Tribunale di Milano o a quello di Piacenza.
Il motivo conclude con la formulazione dei seguenti quesiti di diritto:
a) dica la suprema Corte se sia conforme all'art. 414 c.p.c., l'omessa declaratoria da parte della Corte d'appello di tardività e inammissibilità della lettera senza data sottoscritta tra il sig. R. ed il T. presso la Lega delle cooperative di Sassari";
b) "se sia conforme agli artt. 1321 e 1325 c.c., la ritenuta natura di contratto di lavoro della scrittura senza data sottoscritta fra il R. e il T. presso la Lega. c) "se sia conforme agli artt. 1388, 1398 e 1399 c.c., nonchè all'art. 1362 c.c., l'affermata natura di ratifica del precedente contratto di lavoro attribuita dalla Corte d'appello alla lettera di assunzione del T. del 1 luglio 1999". d) "infine se sia conforme alle norme sulla competenza per territorio del giudice del lavoro ex art. 413 c.p.c., comma 2, la pronuncia della Corte d'appello che ha ritenuto la propria competenza e quella del Tribunale di Sassari individuando in Sassari anzichè in Piacenza il luogo ove era sorto il rapporto di lavoro". 2 - Col secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112, 414 e 416 c.p.c., L. n. 604 del 1966, art. 10, art. 2095 c.c., art. 12 preleggi, e art. 1418 c.c..
I giudici di merito avevano ritenuto fondata la domanda di reintegrazione, affermando in via di principio che il licenziamento ad nutum riguarda unicamente i dirigenti apicali, mentre il letti sarebbe un dirigente minore; che tale licenziamento dovendo pertanto essere sostenuto da una giusta causa o da un giustificato motivo, non poteva conseguire alla stipula di una clausola risolutiva espressa e che il licenziamento non sarebbe sostenuto da un giustificato motivo ai sensi della L. n. 604 del 1966.
Tale decisione è censurata dalla società col sostenerne in primo luogo il vizio di ultrapetizione, in quanto, in via principale, l'originario ricorrente avrebbe richiesto la tutela di cui all'art. 18 S.L., negando quindi la natura dirigenziale del rapporto; mentre solo in via subordinata, avrebbe chiesto, quale dirigente, l'indennità sostitutiva del preavviso e l'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva.
Inoltrerei l'istituire una differenza tra dirigente apicale e dirigente minore ai fini della individuazione della tutela applicabile, la Corte territoriale avrebbe violato la L. n. 604 del 1966, art. 10, che, al riguardo, non stabilisce alcuna distinzione all'interno della categoria dei dirigenti.
Conseguentemente la sentenza sarebbe altresì illegittima laddove ha ritenuto nulla per contrasto con l'art. 1418 c.c., la clausola risolutiva espressa in applicazione della quale era stata effettuata la risoluzione di rapporto col T., in quanto tale clausola azzererebbe le garanzie di cui alla L. n. 604, in tema di giusta causa e giustificato motivo di licenziamento.
3 - Col terzo motivo, la società deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c., (e omessa pronuncia), artt. 1456, 1462 e 1463 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., e art. 2697 c.c., nonchè il vizio di motivazione.
In proposito, la ricorrente ribadisce che al contratto di lavoro del dirigente può inerire una clausola risolutiva espressa e lamenta che la Corte non si sia pronunciata sulla ricorrenza dei fatti cui era legata la risoluzione espressa. la Corte avrebbe contraddittoriamente fatto unicamente un accenno ad uno dei fatti cui era connessa la risoluzione espressa del contratto di lavoro.
La ricorrente illustra poi in maniera specifica le ragioni che l'avevano indotta a stipulare tale clausola.
4 - Col quarto motivo, la società denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., (e omessa pronuncia) art. 2118 e 2697 c.c., nonchè il vizio di motivazione.
In realtà la società fin dal primo grado di giudizio avrebbe formulato, in via di eccezione, la domanda di accertamento della giustificatezza del licenziamento del dirigente, ma su ciò la Corte territoriale non si era pronunciata.
5 - Col quinto motivo, viene denunciata la violazione della L. n. 604 del 1966, art. 10, L. n. 300 del 1970, art. 18, e art. 112 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Richiamando la parte di sentenza che riguarda la condanna al risarcimento del danno, la società ribadisce ancora una volta che ai dirigenti non si applica la tutela reale, salvo il caso che questa sia prevista dal C.C.N.L., come non sarebbe avvenuto nel caso in esame.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile, per la inconferenza e la genericità dei relativi quesiti di diritto, la cui esatta formulazione è prescritta a pena di inammissibilità dall'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis al presente giudizio.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la formulazione del quesito di diritto deve essere tale da consentire l'individuazione del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato e correlativamente di un diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di cassazione sia idonea a determinare una decisione di segno diverso". (Cass. sez. 1^, 22 giugno 2007 n. 14682).
In altri termini, secondo le S.U. (sent. 14 febbraio 2008 n. 3519, seguita da sez. 3^, sent. 9 maggio 2008 n. 1 1535) "Il quesito non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo ovvero nell'interpello della S.C. in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l'enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all'esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l'errore di diritto asseritamene compiuto dai giudice di merito nel caso in esame e quale sia. secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare".
A fini indicativi, questa Corte (S.U. ord. 5 febbraio 2008 n. 2658) ha in proposito altresì affermato che "potrebbe apparire utile il ricorso ad uno schema secondo il quale sinteticamente si domandi alla Corte se, in una fattispecie quale quella contestualmente e sommariamente descritta nel quesito (fatto), si applichi la regola di diritto auspicata dal ricorrente in luogo di quella diversa adottata nella sentenza impugnata", le ragioni della cui erroneità siano state adeguatamente illustrate nel motivo.
Alla luce dei principi così elaborati da questa Corte, è evidente, dalla semplice lettura, che i quesiti riprodotti sono in realtà formulati in termini di conclusioni, senza alcun riferimento al principio di diritto affermato dai giudici di merito in relazione alla situazione di fatto accertata, in ipotesi errato in quanto in contrasto con altro opposto desumibile da una determinata norma di legge.
Per di più, il secondo e il terzo quesito, più che introdurre temi legati all'applicazione del diritto, chiedono sostanzialmente a questa Corte di legittimità giudizi di fatto nella valutazione delle risultanze istruttorie, secondo un modulo operativo estraneo al nostro Ordinamento processuale.
Il secondo e il quinto motivo di ricorso sono viceversa fondati nei limiti che verranno di seguito specificati, con conseguente assorbimento degli altri.
Va anzitutto esclusa la fondatezza della censura di ultrapetizione contenuta nel secondo motivo di ricorso, in quanto risulta chiaramente dalla descrizione delle vicende processuali operata dalla sentenza impugnata (e non specificatamente contestata dalla ricorrente) che il dipendente, assumendo di rivestire la qualifica di dirigente non apicale (e quindi medio o minore) aveva invocato, in via principale, sulla scia di un orientamento giurisprudenziale allora non univoco, la tutela legale contro i licenziamenti e, qualora viceversa fosse stato ritenuto dirigente apicale, aveva chiesto, in via subordinata, quella contrattuale connessa alla ingiustificatezza del licenziamento.
Va poi premesso che nella evoluzione della elaborazione giurisprudenziale della nozione di dirigente (vedine il puntuale riassunto in Cass. S.U. 30 marzo 2007 n. 7880) l'approdo più recente è rappresentato dal rafferma/ione secondo la quale "la qualifica di dirigente non spetta al solo prestatore di lavoro che, come "alter ego" dell'imprenditore, ricopra un ruolo di vertice nell'organizzazione o, comunque, occupi una posizione tale da poter influenzare l'andamento aziendale, essendo invece sufficiente che il dipendente, per l'indubbia qualificazione professionale, nonchè per l'ampia responsabilità in tale ambito demandata, operi con un corrispondente grado di autonomia e responsabilità, dovendosi, a tal fine, far riferimento, in considerazione della complessità della struttura dell'azienda, alla molteplicità delle dinamiche interne nonchè alle diversità delle forme di estrinsecazione della funzione dirigenziale (non sempre riassumibili a priori in termini compiuti) ed alla contrattazione collettiva di settore, idonea ad esprimere la volontà delle associazioni stipulanti in relazione alla specifica esperienza nell'ambito del singolo settore produttivo " (cfr., tra le altre, recentemente Cass. 24 giugno 2009 n. 14835).
Ne consegue che, tenendo conto della possibile complessità delle strutture aziendali contemporanee, sono qualificabili come veri e propri dirigenti anche quelli c.d. medi o minori "sempre che rientrino nella previsione e definizione della contrattazione collettiva, che ne può differenziare - nell'ambito dell'autonomia negoziale propria delle organizzazioni sindacali - pure la disciplina attraverso una modulazione delle tutele rescissorie sulla base del 1^ grado di rappresentatività, di autonomia e di responsabilità in concreto riconosciuto" (così Cass. S.U. n. 7880/07, cit.).
Restano peraltro esclusi dalla disciplina speciale, legale e contrattuale collettiva, stabilita per la categoria dei dirigenti unicamente "i c.d. pseudodirigenti, cioè quei lavoratori che seppure hanno di fatto il nome ed il trattamento dei dirigenti, per non rivestire nell'organizzazione aziendale un ruolo di incisività e rilevanza analogo a quelli dei c.d. dirigenti convenzionali (dirigenti apicali, medi o minori), non sono classificabili come tali dalla contrattazione collettiva".
A tale personale sono viceversa applicabili le tutele legali più incisive previste per il restante personale in materia di limitazione del potere datoriale di licenziamento, "non essendo praticabile uno scambio tra pattuizione di benefici economici (e di più favorevole trattamento) e la tutela garantistica ad essi assicurata, al momento del recesso datoriale, dalle L. n. 604 del 1966, e L. n. 300 del 1979" (così ancora le sezioni unite di questa Corte nella sentenza del 2007 citata).
Il collegio intende dare continuità a tale orientamento - espresso anche al massimo livello di esercizio della funzione nomofilattica -, in quanto esso assicura la unitarietà della categoria, pur nella maggiore articolazione della figura nella mutata realtà socioeconomica delle aziende, alla stregua del dettato programmatico di cui all'art. 2095 c.c., con la prevista mediazione della contrattazione collettiva di settore.
Ciò premesso in via di principio, si rileva che nel caso in esame, la Corte territoriale, ancorchè con qualche oscillazione terminologica, riconduce motivatamente le mansioni del T. (descritte a pag. 55) alla declaratoria contrattuale collettiva del dirigente (v. diffusamente la parte motiva e in particolare pag. 58, in relazione alla declaratoria contrattuale riprodotta a pag. 41), pur escludendo che l'appellante rivestisse la qualifica di dirigente apicale.
Quindi la Corte d'appello, accomunando erroneamente la disciplina degli pseudo-dirigenti a quella dei dirigenti convenzionali (nel senso indicato dalle sezioni unite) diversi da quelli apicali (medi o minori), ha ritenuto applicabile anche al T., pur qualificato - alla stregua della declaratoria contrattuale collettiva - dirigente minore, la disciplina limitativa del potere di licenziamento di cui alle L. n. 604 del 1966, e L. 300 del 1970, che secondo i principi richiamati è semmai riferibile unicamente a coloro che, pur ricevendo il trattamento di dirigente, tali non sono qualificabili neppure alla stregua della contrattazione collettiva di riferimento.
Ne consegue che nel valutare la risoluzione del rapporto di lavoro del T. con i parametri del giustificato motivo soggettivo, collegando alla relativa assenza le conseguenze di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, come modificato dalla L. n. 108 del 1990, art. 1, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione della L. n. 604 del 1964, art. 10, che esclude la categoria dei dirigenti dalla disciplina legale limitativa del potere di licenziamento e pertanto la relativa censura formulata dalla società ricorrente è fondata.
La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altro giudice, che si atterrà al seguente principio di diritto:
"La disciplina limitativa del potere di licenziamento di cui alle L. n. 604 del 1962, e L. n. 300 del 1970, non è applicabile, ai sensi dell'art. 10 della prima delle leggi citate, ai dirigenti convenzionali, quelli cioè da ritenere tali alla stregua delle declaratorie del contratto collettivo applicabile, sia che si tratti di dirigenti apicali, che di dirigenti medi o minori, ad eccezione degli pseudo-dirigenti, vale a dire di coloro i cui compiti non sono in alcun modo riconducibili alla declaratoria contrattuale del dirigente".
Conseguentemente, il giudice di rinvio dovrà valutare, alla luce delle deduzione delle parti, la legittimità del comportamento della società oggetto della impugnazione nel presente giudizio, stabilendo:
- se sia legittima in un rapporto di lavoro di tipo dirigenziale la previsione di una condizione risolutiva espressa, con particolare riferimento a quella convenuta tra le parti;
- in caso affermativo, se i fatti condizionanti la risoluzione, ove verificati, costituiscano o non, nel caso in esame, giusta causa di recesso (ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso);
- e se, ai fini dell'eventuale riconoscimento della invocata indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto, la risoluzione del rapporto di lavoro del T. possa ritenersi giustificata alla stregua di tale contrattazione.
A quest'ultimo proposito è stato infatti ripetutamente rilevato da questa Corte che la nozione contrattuale di giustificatezza adottata da alcuni contratti collettivi per la categoria dei dirigenti (tra i quali, pacificamente, quello applicabile al rapporto di lavoro tra le parti) si discosti, sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo, da quella di giustificato motivo di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 3.
Sul piano soggettivo, tale asimmetria trova la sua ragion d'essere nel rapporto fiduciario che lega in maniera più o meno penetrante al datore di lavoro il dirigente in ragione delle mansioni a lui affidate per la realizzazione degli obiettivi aziendali, per cui anche la semplice inadeguatezza del dirigente rispetto ad aspettative riconoscibili ex ante o una importante deviazione de dirigente dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro o un comportamento extralavorativo incidente sull'immagine aziendale a causa della posizione rivestita dal dirigente possono, a seconda delle circostanze, costituire ragione di rottura di tale rapporto fiduciario e quindi giustificare il licenziamento a norma della disciplina contrattuale dello stesso.
Sul piano oggettivo, la concreta posizione assegnata al dirigente nella articolazione della struttura direttiva dell'azienda può inoltre divenire nel tempo non pienamente adeguata nello sviluppo delle strategie di impresa del datore di lavoro nell'esercizio della sua iniziativa economica e quindi rendere, anche solo per questa minore utilità, giustificata la sua espulsione nel quadro di scelte orientate al miglior posizionamento dell'impresa sul mercato.
Infine va ricordato che anche la nozione legale di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., risente - sia pure in misura più contenuta in quanto legata ad una definizione legale più precisa dettata dall'esigenza di tener conto della maggiore gravità delle conseguenze - dell'investimento di fiducia fatto dal datore di lavoro con l'attribuire al dirigente compiti, di volta in volta strategici o comunque di impulso, direzione e di orientamento nella struttura organizzativa aziendale.
Concludendo, nei termini indicati in motivazione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione.
04-01-2011 00:00
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