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Sentenza

Cassazione civile sez. III, ordinanza 14.12.2010 n. 25264 Danno tanatologico, morte, assenza di lucidità, risarcibilità, insussistenza
Cassazione civile sez. III, ordinanza 14.12.2010 n. 25264 Danno tanatologico, morte, assenza di lucidità, risarcibilità, insussistenza
La III Sezione Civile

Svolgimento del processo
Il giorno 3 agosto 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.:
"1.- Con sentenza n. 1087/2008, pubblicata il 30.7.2008, la Corte di appello di Torino ha condannato l'ANAS a pagare ad M.A. e a B.V.C. la somma di Euro 50.000,00 a testa, in risarcimento del 50% dei danni da esse subiti a seguito di un incidente stradale, nel quale è deceduto il rispettivo marito e padre.
Questi ha perso il controllo dell'autovettura di cui era alla guida, slittando sul fondo stradale reso scivoloso dalla pioggia e dal ristagno d'acqua, finendo nella scarpata a lato della strada, a causa dell'inidoneità del guardrail di contenimento.
Il Tribunale di Asti - adito in primo grado - ha ripartito la responsabilità del sinistro fra l'automobilista e l'ANAS nella misura del 50% a testa, liquidando alle attrici la somma di Euro 225.000,00, per la percentuale di responsabilità a carico dell'ANAS. Su impugnazione di quest'ultima la Corte di appello di Torino ha confermato il giudizio sulla responsabilità, ma ha ridotto la somma spettante in risarcimento dei danni, con la motivazione che - essendo la morte sopraggiunta solo mezz'ora dopo il sinistro, senza che l'infortunato riprendesse conoscenza - nulla poteva essere attribuito alle danneggiate a titolo di risarcimento dei danni biologici e morali subiti dal defunto e richiesti a titolo ereditario.
Le danneggiate propongono quattro motivi di ricorso per cassazione.
Resiste l'ANAS con controricorso.
2.- con il primo motivo le ricorrenti denunciano violazione degli artt. 457, 2043 e 2059 cod. civ., in relazione all'art. 2 Cost., sul rilievo che esse hanno diritto al risarcimento di tutti i danni alla persona derivanti dall'illecito, quali componenti dell'unitaria categoria dei danni non patrimoniali, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (in particolare da Cass. n. 26972/2008); che arbitrariamente ed illegittimamente la Corte di appello ha loro negato il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali iure haereditario, dovendo il risarcimento essere integrale, nella parte in cui attiene alla lesione di diritti costituzionalmente protetti, quali sono i diritti della persona.
3.- Con il secondo motivo lamentano la violazione del giudicato, nella parte in cui la Corte di appello ha loro negato il risarcimento dei danni esistenziali che il Tribunale aveva riconosciuto, senza che l'appellante ANAS avesse proposto specifica impugnazione sul punto.
4. - Con il terzo ed il quarto motivo lamentano omessa o insufficiente motivazione in ordine alla mancata liquidazione del danno esistenziale e violazione dell'art. 1226 cod. civ., nella quantificazione delle somme spettanti a titolo di danni non patrimoniali, poichè la Corte non ha indicato a quali parametri abbia fatto riferimento per raggiungere la sua decisione.
5.- Le censure di cui al secondo motivo, il cui esame è pregiudiziale, sono inammissibili per difetto di autosufficienza e per violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 6.
Si assume che la sentenza di primo grado ha attribuito alle ricorrenti il risarcimento del danno esistenziale iure proprio, con statuizione passata in giudicato, perchè non impugnata dall'ANAS, ma non viene riportata nel ricorso la motivazione della sentenza medesima, nella parte in cui avrebbe così statuito; nè viene specificato se la sentenza sia stata prodotta unitamente al ricorso e come sia reperibile fra gli atti di causa (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 12 dicembre 2008 n. 29279, 3 luglio 2009 n. 15628; 13 novembre 2009 n. 24178).
La Corte di appello osserva, per contro, che il Tribunale ha valutato in Euro 450.000,00 i danni non patrimoniali, senza effettuare alcuna distinzione fra somme attribuite iure haereditatis e somme attribuite iure proprio (cfr. p. 10 della sentenza), ed è indubbio che l'appellante ANAS abbia impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha liquidato alle danneggiate somme a titolo ereditario (cfr. le conclusioni dell'appellante, riportate nella sentenza di appello).
Rimane incerto, pertanto, l'oggetto del giudizio di primo grado ed in particolare se il Tribunale abbia effettivamente attribuito alle ricorrenti somme o voci di danno iure proprio, ed in particolare il risarcimento del danno esistenziale, relativamente alle quali l'Anas non avrebbe proposto impugnazione.
Trattasi di circostanza che le ricorrenti avrebbero dovuto chiarire, per consentire alla Corte di valutare la fondatezza delle loro censure, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso (su cui cfr. Cass. civ. 14 aprile 2003 n. 5886; Cass. Civ. 17 luglio 2007 n. 15952; Cass. Civ. Sez. 3^, 25 maggio 2007 n. 12239).
5.2.- Il primo motivo è manifestamente infondato. Correttamente la Corte di appello ha negato il risarcimento a titolo ereditario dei danni biologici e morali subiti dal defunto, per essere sopraggiunta la morte dell'infortunato solo mezz'ora dopo l'incidente, senza che lo stesso riprendesse conoscenza.
La più recente giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, nei casi sopra indicati, il danno per morte va preso in considerazione quale peculiare voce o aspetto dei danni non patrimoniali subiti direttamente dai parenti, fra i quali danni rientrano anche quelli conseguenti alla perdita del rapporto parentale; al dolore da essi risentito in proprio, di riflesso, per la consapevolezza del male che il proprio congiunto ebbe a subire, e così via.
Ma trattasi, per l'appunto, di danni che i congiunti possono far valere iure proprio, quale parte dei danni non patrimoniali da essi personalmente subiti cfr. Cass. civ. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972).
Non si tratta invece di danni spettanti iure haereditario e ingiustamente negati, come prospettato dalle ricorrenti nelle loro censure.
5.3.- Il terzo e il quarto motivo sono fondati. La motivazione della Corte di appello risulta effettivamente insufficiente al fine di giustificare la quantificazione delle somme attribuite in risarcimento dei danni non patrimoniali. Essa si esaurisce nella seguente frase ...la Corte ritiene di dover liquidare in via equitativa, secondo le tabelle in uso presso la Corte, la somma di Euro 100.000,00 in favore di ognuna delle appellanti rectius, appellate...., (somma ridotta alla metà in ragione della percentuale di colpa a carico del defunto).
Non vi è alcun preciso riferimento alla natura e alla fonte delle richiamate tabelle; alla loro data ed ai criteri di liquidazione ivi contenuti, in relazione a fattispecie analoghe a quella in discussione; non vi è alcuna personalizzazione della somma spettante in risarcimento dei danni ad ognuna delle danneggiate, in considerazione delle peculiarità del caso, ivi inclusa la valutazione dei danni inerenti alla perdita del rapporto parentale che - pur se non risarcibili a titolo ereditario - debbono essere presi in considerazione nella quantificazione dei danni non patrimoniali subiti iure proprio, come si è detto in precedenza; non vi è alcun raffronto con le somme liquidate in primo grado, nè alcuna critica alla relativa liquidazione, nè alcuna esplicazione delle ragioni per cui la Corte di appello se ne è così vistosamente discostata.
La quantificazione dei danni risulta arbitraria, anzichè equitativa, perchè effettuata in termini tali da risultare non controllabile sotto il profilo giuridico e razionale. Donde anche la violazione dell'art. 1226 cod. civ..
4.- Ritengo che il terzo e quarto motivo di ricorso possano essere accolti, ed i primi due motivi debbano essere rigettati, con procedimento in Camera di consiglio".
- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.
Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.
- La resistente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
l.- Il Collegio, all'esito dell'esame del ricorso e della memoria difensiva, rileva quanto segue.
La Corte di appello - premesso che la sentenza di primo grado aveva liquidato alle danneggiate la somma complessiva di Euro 450.000,00 in risarcimento dei danni morali, somma da ridursi ad Euro 225.000,00, in relazione al concorso di colpa della vittima - ha rilevato che detta liquidazione includeva tutte le voci di danno non patrimoniale, sia quelle richieste iure proprio, sia quelle richieste iure hareditario; ha poi ritenuto non doversi corrispondere alcunchè a titolo ereditario, per essere la morte dell'infortunato sopraggiunta a troppo breve distanza di tempo dal ferimento, con la conseguenza che la somma liquidata dal Tribunale deve essere conseguentemente ridotta.
La quantificazione dei danni non patrimoniali in Euro 100.000,00 per ciascuna delle danneggiate (ridotti ad Euro 50.000,00 per effetto del concorso di colpa) risulta quindi in parte giustificata dalla suddetta riduzione.
Debbono essere tuttavia condivise le argomentazioni e la soluzione del relatore, poichè la Corte di appello ha omesso ogni motivazione circa la misura in cui l'irrisarcibilità dei danni richiesti iure haereditario è venuta ad incidere sulla somma già liquidata dal Tribunale, e non ha specificato le ragioni per cui l'importo dei danni non patrimoniali è stato in definitiva liquidato nella somma indicata, inferiore di oltre la metà a quella determinata dal Tribunale, senza attenersi ai principi enunciati in materia da questa Corte, anche a sezioni unite (cfr. in particolare Cass. Civ. S.U. 11 novembre 2009 n. 26972).
3. - In accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, affinchè decida la controversia con adeguata motivazione in ordine all'entità della somma spettante in risarcimento dei danni non patrimoniali.
4. - Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso e rigetta gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, la quale deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Avv. Antonino Sugamele

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