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Sentenza

Cassazione civile, sez. I, sentenza 20.01.2011 n. 1343 Sentenza ecclesiastica, riconoscimento, matrimonio, nullità, ordine pubblico
Cassazione civile, sez. I, sentenza 20.01.2011 n. 1343 Sentenza ecclesiastica, riconoscimento, matrimonio, nullità, ordine pubblico
La Sezione I Civile

Svolgimento del processo
…omissis…
(La signora XXX ricorreva in Cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Venezia, in sede di giudizio di rinvio, aveva dichiarato esecutiva la sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico della Rota Romana dopo una convivenza con il marito durata oltre venti anni, non considerando la contraddittorietà della stessa all'ordine pubblico italiano)
Motivi della decisione
1. - Il ricorso contiene un motivo.
La cassazione vi è chiesta per il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.p., in relazione agli artt. 8 L. 25 marzo 1985, n. 121; 64, lett. g) L. 31 maggio 1995, n. 219; n. 123 cod. civ. e 29 Cost.)
E' concluso dal seguente quesito di diritto: “Se possa essere riconosciuta nello Stato italiano la sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimoni, quando i coniugi abbiano convissuto come tali per oltre un anno, nella fattispecie per vent'anni, e se detta sentenza produce effetti contrari all'ordine pubblico, per contrasto con gli artt. 123 c c. e 29 Cost.”.
2. - La parte ha ripercorso l'itinerario della giurisprudenza di legittimità osservando, che sino alla sentenza 4701 del 1999 delle sezioni unite, la Corte si era in prevalenza orientata nel senso di riconoscere la contrarietà all'ordine pubblico della sentenza del tribunale ecclesiastico che non avesse tenuto in conto la disposizione dell'art. 123, comma 2, cod. civ., e ciò perché l'effettiva instaurazione del rapporto matrimoniale con la pienezza della convivenza morale e materiale dei coniugi avrebbe precluso ogni possibilità di far valere vizi simulatori dell'atto matrimoniale – come sentenze orientate in questo senso ha indicato la 192 del 1988, le 5358 e 5354 del 1987.
Dopo aver affermato che – come risultava dalla citazione in riassunzione – il matrimonio era stato contratto nel 1972 e la separazione era stata omologata nel 1992, la parte ha concluso dicendo di reputare che “vanificare una convivenza ventennale con perdita per la ricorrente dei diritti derivanti dal matrimonio dichiarato nullo (in caso di passaggio in giudicato della sentenza ora impugnata) sia in contrasto, oltre che con l'ordine pubblico, con il dettato costituzionale, che all'art. 29 assicura l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi”.
Del canto suo il resistente ha ribattuto richiamandosi a quanto statuito, in senso contrario, nella sentenza 4700 del 1988 delle sezioni unite e poi in una successiva decisione, indicata nella sentenza 10143 del 2002.
3. - Il motivo è fondato.
La rivisitazione della precedente giurisprudenza della Corte, compita in questa materia dalle sezioni unite con la sentenza 18.7.2008 n. 19809, ha consentito di mettere in rilievo che “l'ordine pubblico interno matrimoniale evidenzia un palese “favor” per la validità del matrimonio, quale fonte del rapporto familiare incidente sulla persona e oggetto di rilievo e tutela costituzionali, con la conseguenza che i motivi per i quali esso si contrae, che, in quanto attinenti alla coscienza, sono rilevanti per l'ordinamento canonico, non hanno di regola significato per l'annullamento in sede civile”.
Nella medesima decisione si è osservato come nella sentenza 6 marzo 2003 n. 3339 fosse stato dato implicito rilievo anche al matrimonio-rapporto, che nell'ordine pubblico italiano ha una incidenza rilevante per i principi emergenti dalla Costituzione e dalla riforma del diritto di famiglia, ed impedisce di annullare il matrimonio dopo che è iniziata la convivenza e spesso se questa è durata per un certo tempo (come si desume dagli artt. 120 cpv, 121 comma 3 e 123 cpv cod. civ.).
Si è quindi osservato che “Non appare condivisibile, alla luce della distinzione enunciata tra cause di incompatibilità assoluta e relativa delle sentenze di altri ordinamenti con l'ordine pubblico interno, qualificare come relative quelle delle pronunce di annullamento canonico intervenute dopo molti anni di convivenza e di coabitazione dei coniugi, ritenendo l'impedimento a chiedere l'annullamento di cui sopra mera condizione di azionabilità, da considerare esterna e irrilevante come ostacolo d'ordine pubblico alla delibazione”.
La considerazione di fondo che sorregge tale scelta è in ciò, che, riferita a data situazioni invalidanti dell'atto matrimonio, la successiva prolungata convivenza è considerata espressiva di una volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito e con questa volontà è incompatibile il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge.
La Corte condivide questa impostazione.
Ritiene dunque che la sentenza impugnata presenti il vizio denunziato nel motivo, per avere considerato in linea di principio non ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, pronunciata a motivo del rifiuto della procreazione, sottaciuto da un coniuge all'altro, la loro particolarmente prolungata convivenza oltre il matrimonio.
4. - Il ricorso è accolto e la sentenza è cassata.
5. - La Corte ritiene che – dedotto e non contestato che la convivenza si è protratta per quasi un ventennio – non siano necessari ulteriori accertamenti per addivenire sulla domanda ad una pronunzia di merito, che rientra dunque, secondo l'art. 384 cod. proc. civ. nei suoi poteri.
La conclusione è che la domanda deve essere rigettata.
6. - Le spese dell'intero giudizio debbono essere interamente compensate: il processo ha conosciuto alterne vicende e nel suo corso gli orientamenti della giurisprudenza si sono venuti modificando.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e pronunciando nel merito rigetta la domanda: compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso il giorno 30 settembre 2010 in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente, relatore ed estensore
Paolo Vittoria
Avv. Antonino Sugamele

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