Cassazione civile, sez. I, sentenza 03.02.2011 n.2647 Extracomunitari, soggiorno, minore, espulsione, limiti
La sezione I
Svolgimento del processo
Il cittadino del Marocco E.H.A. , padre del piccolo El.Hi.Ab. , nato a (OMISSIS) da F.L. (regolarmente soggiornante in Italia per ragioni di lavoro), ebbe a chiedere al Tribunale per i Minorenni di Milano di essere autorizzato a permanere in Italia ai sensi dell'art. 31 comma 3 del d.lgs. 286/98 rappresentando il grave pregiudizio che al minore sarebbe derivato dal suo allontanamento in ragione della tenera età del figlio e della consistenza del legame genitoriale creatosi. Il T.M. adito, sul rilievo della rilevanza del legame creatosi e della regolarità di condotta sociale e lavorativa del padre, con decreto 21,5.2009 ha autorizzato il richiedente a permanere in Italia per anni due.
Adita su reclamo del P.M. minorile, la Corte di Appello di Milano -sezione delle persone e della famiglia - con decreto 13.11.2009 in riforma del decreto reclamato e sul rilievo della insussistenza delle necessarie situazioni emergenziali od eccezionali a carico del minore, quali imposte dall'art. 31 comma 3 del T.U. ha negato l'autorizzazione.
Per la cassazione di tale decreto E.H.A. ha proposto ricorso il 5.3.2010 notificandolo al P.M. circondariale e distrettuale, che non hanno opposto difese. In tale impugnazione il ricorrente, invocato l'orientamento più recente della Corte di legittimità, alla stregua del quale dovevasi ritenere che la disposizione invocata non aveva applicazione limitata alla sussistenza di contingenti ed eccezionali patologie del minore ma estesa a tutte le situazioni di grave disagio indotte dall'allontanamento del minore, e quindi della recisione di un rapporto indispensabile alla crescita del medesimo, ha chiesto la cassazione del decreto. Il ricorrente ha anche depositato memoria, richiamante il più recente pronunziato delle Sezioni Unite della Corte.
Motivi della decisione
Ritiene il Collegio del tutto condivisibili le censure proposte da E.H. avverso la singolarmente sommaria pronunzia della Corte di Milano, la quale, pur al seguito del prevalente indirizzo di questa Corte, ha nondimeno mancato di esaminare le ragioni specifiche proposte dalla difesa dello straniero a sostegno della sussistenza nel concreto della situazione delineata dall'art. 31 comma 3 del d.lgs. 286/98 ed ha fatto ricorso, in una materia di particolare delicatezza, ad un modello di decreto predisposto e la cui specificazione per la specie è costituita dalla sola indicazione del tempo previsto dal decreto del T.M. per la permanenza del richiedente. Di contro, ed alla stregua del principio posto dalla pronunzia n. 21799 del 2010 delle Sezioni Unite di questa Corte, dovevasi escludere che il campo di applicazione della norma sia limitato alle sole situazioni emergenziali od eccezionali attingenti il minore, di contro venendo in rilievo tutte le situazioni di danno effettivo, concreto, percepibile e grave che, correlato alla età, alle condizioni di salute ed all'equilibrio psico fisico, sia assai probabile che possano derivare per effetto della recisione del legame personale in atto o dall'allontanamento traumatico dall'ambiente nel quale il minore è cresciuto.
La decisione va pertanto cassata con rinvio alla stessa Corte di appello di Milano che in diversa composizione provvederà al riesame dei motivi di appello del ricorrente compiendo i necessari accertamenti ed attenendosi al principio di diritto già formulato dalle S.U. e qui trascritto: La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico - fisico, non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico - fisico deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Trattasi di situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilità che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo o del suo familiare".
Competerà alla Corte di rinvio anche regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame, ed anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.
13-02-2011 00:00
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