Cass. Pen., Sez. VI , ud. 10 gennaio 2011 - dep. 7 febbraio 2011, n. 4444 ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE - LESIONE PERSONALE E PERCOSSE - SENTENZA PENALE
Il reato di abuso dei mezzi di correzione, di cui all'art. 571 c.p., è configurabile dei confronti del genitore fin tanto che questi eserciti la potestà sui figli. In tal senso, infatti, è proprio la predetta potestà che conferisce ad un genitore, nell'interesse dei figli stessi, il diritto – dovere di educarli, cui corrisponde una situazione di soggezione degli stessi che, non potendosi sottrarre a tali poteri, devono limitarsi a subirli, tanto che ciò implica il necessario controllo da parte dell'ordinamento sul loro corretto esercizio. Di talché, non è configurabile il reato de quo allorché il soggetto passivo risulti il figlio già maggiorenne, ancorché convivente, non essendo più sottoposto all'autorità genitoriale.
È erronea la decisione del Giudice di qualificare i fatti sottoposti al suo vaglio ai sensi dell'art. 571 c.p. allorquando la vittima, all'epoca dei fatti, risultava già maggiorenne e, pertanto, non più sottoposta alla potestà genitoriale. Il reato di abuso dei mezzi di correzione, infatti, presuppone un uso consentito e legittimo di tali mezzi che sussiste fino a che il genitore ha la predetta potestà. I fatti de quibus devono, pertanto, ricondursi al reato lesioni personali di cui all'art. 582 c.p., con la conseguenza che, essendo tale ultima fattispecie penale punibile a querela di parte, qualora la persona offesa abbia rimesso la querela e l'imputato l'abbia accettata (come verificatosi nel caso concreto), il reato risulta estinto per remissione della querela.
11-02-2011 00:00
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