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Sentenza

Cass. pen., Sez. Unite, ud. 28 ottobre 2010 - dep. 21 gennaio 2011, n. 1963    LEGGE PENALE - SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE - SOTTRAZIONE DI COSE
Cass. pen., Sez. Unite, ud. 28 ottobre 2010 - dep. 21 gennaio 2011, n. 1963 LEGGE PENALE - SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE - SOTTRAZIONE DI COSE
Il concorso tra l'art. 213 C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 1992) e l'art. 334 c.p., limitatamente alla condotta di chi circola abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, deve ritenersi solo apparente, con la conseguente applicazione della sola violazione amministrativa prevista dall'art. 213, comma 4, C.d.S. In tal senso, infatti, si rileva come il concorso apparente si pone solo in merito ad una della condotte descritte nell'art. 334 c.p., quale quella della sottrazione. Orbene, il citato art. 213 contiene tutti gli elementi specializzanti (specialità per specificazione) rispetto alla predetta norma penale, quali la circolazione abusiva e la natura amministrativa del sequestro, tenuto conto che, se la sottrazione del veicolo si realizza con la semplice amotio dello stesso, questa condotta è prevista anche dalla norma penale che fa riferimento al sequestro disposto dall'Autorità amministrativa. Altresì, l'art. 213 prevede un ulteriore elemento specializzante "per aggiunta" rispetto alla fattispecie penale e consistente nella circostanza che l'illecito amministrativo può essere commesso da chiunque e non solo dal proprietario e custode come previsto, invece, dalla norma penale. Ne deriva che, in conformità all'art. 9, comma 1, della legge n. 689 del 1981, tra le due norme in esame sussiste solo un concorso apparente, con la conseguenza che nel caso in cui il custode del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo circoli abusivamente con lo stesso, dovrà applicarsi solo la sanzione amministrativa.
Avv. Antonino Sugamele

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