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Sentenza

Cass. pen., Sez. II, ud. 26 novembre 2010 - dep. 31 gennaio 2011, n. 3315    CASSAZIONE PENALE - DIBATTIMENTO PENALE
Cass. pen., Sez. II, ud. 26 novembre 2010 - dep. 31 gennaio 2011, n. 3315 CASSAZIONE PENALE - DIBATTIMENTO PENALE
Cass. pen., Sez. II, ud. 26 novembre 2010 - dep. 31 gennaio 2011, n. 3315 


CASSAZIONE PENALE - DIBATTIMENTO PENALE

Deve dichiararsi inammissibile il ricorso per Cassazione nel quale, pur deducendosi vizi della motivazione, in realtà si prospetti una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente. In tal senso, infatti, si evidenzia come, in sede di legittimità, non sia possibile dedurre questioni di mero fatto che implichino una valutazione di merito, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica e che, in quanto tale, superi il vaglio di legittimità. 
L'art. 512 c.p.p., rubricato "Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione", trova applicazione non solo nel caso in cui si verifichino situazioni che rendano materialmente impossibile la reiterazione delle dichiarazioni precedentemente rese, quali la morte o l'accertata irreperibilità del dichiarante, ma anche nel caso in cui sopraggiungano peculiari condizioni del dichiarante che lo rendono non più escutibile. (Nella specie, si è ritenuta corretta la gravata sentenza di condanna emessa anche sulla base delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa nella fase delle indagini preliminari ed acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p., stante l'impossibilità di confermarle in dibattimento a seguito della perdita della memoria in ragione di un forte trauma subito dalla persona offesa, successivamente alla rapina di cui era stata vittima).
Avv. Antonino Sugamele

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