Cass. pen., Sez. I, ud. 21 gennaio 2011 - dep. 8 febbraio 2011, n. 4522 CARCERI E SISTEMA PENITENZIARIO
L'omessa valutazione, ai fini della concessione della liberazione anticipata del detenuto, dell'attività svolta dallo stesso in carcere configura vizio di motivazione con annullamento della relativa ordinanaza. Non può essere infatti ignorata tale attività per stabilire se dalla stessa - per qualità, durata e svolgimento - sia tale da far desumere insieme ad altri elementi pertinenti l'inizio di un percorso partecipativo di risocializzazione suscettibile di riscontro ex art. 54 dell'Ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975).
11-02-2011 00:00
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