Cass. civ., Sez. III, 7 febbraio 2011, n. 2962 RESPONSABILITA' CIVILE
In tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., il proprietario di un fondo dal quale si propaga un incendio che si diffonde nel fondo limitrófo, invadendolo, è responsabile dei danni cagionati a quest'ultimo, qualora non dimostri il caso fortuito; assumendo rilievo, a riguardo, non la circostanza che in quel fondo si sia originato l'incendio, bensì la sua situazione obiettivamente idonea ad alimentare, con accentuato dinamismo, la propagazione delle fiamme.
11-02-2011 00:00
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