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Sentenza

Cass. civ., Sez. III, 3 maggio 2011, n. 9695    Illegittima la capitalizzazione trimestrale operato dalle banche.
Cass. civ., Sez. III, 3 maggio 2011, n. 9695 Illegittima la capitalizzazione trimestrale operato dalle banche.
Non sono legittimi i tassi di interesse, le previsioni di costi o commissioni e la disciplina della postergazione delle valute di accredito che non siano previsti espressamente e per iscritto dalle parti con analitica determinatezza e senza rinvio a clausole "su piazza" o equivalenti. 
E' illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, se prevista da clausole anatocistiche stipulate prima del D.Lgs. n. 342 del 1999, e della delibera del CICR prevista dall'art. 25, comma 2 di tale Decreto, in quanto siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare mille in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perchè basate su di un uso negoziale, anzichè su di un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico.

Deve escludersi l'idoneità probatoria dell'estratto di conto corrente, benchè certificato ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 50: esso, in caso di contestazione, non può integrare di per sè prova a favore dell'azienda di credito dell'entità del credito, in quanto atto unilaterale proveniente dal creditore e dovendo ritenersi eccezionale - e per ciò stesso non estensibile al di fuori delle ipotesi espressamente previste - la valenza probatoria ad esso riconosciuta ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo, appunto prevista esclusivamente in vista delle esigenze di tale procedimento e nella prospettiva della sottoposizione al contraddittorio del debitore che dispiegasse opposizione.
Avv. Antonino Sugamele

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