Cass. civ., Sez. III, 15 febbraio 2011, n. 3680 DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE - ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA - PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE - RESPONSABILITA' CIVILE
La responsabilità gravante sul Ministero della Pubblica Istruzione, qualora gli alunni subiscano danni durante il periodo in cui dovrebbero essere sorvegliati dal personale delle scuola, è di duplica natura. Sussiste, infatti, sia la responsabilità contrattuale se la domanda di risarcimento si basa sull'inadempimento all'obbligo specificatamente assunto dall'autore del danno di vigilare, ovvero di tenere una determinata condotta o di astenersene, sia quella extracontrattuale, se la domanda si fonda sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri. In siffatte ipotesi, pertanto, l'alunno danneggiato può scegliere sia di far valere una sola tra le due responsabilità , sia di farle valere congiuntamente. (Nella specie, è stata cassata con rinvio la sentenza impugnata che aveva erroneamente rigettato la domanda di risarcimento danni promossa dall'odierna ricorrente che era stata addentata alla mano da un cane incustodito nel cortile antistante l'edificio scolastico mentre si accingeva ad uscire da questo al termine delle lezioni, sul presupposto che la domanda promossa in sede di appello e basata sulla violazione dell'obbligo contrattuale di garantire la sicurezza degli alunni affidati alla scuola, era nuova e, dunque, inammissibile rispetto a quella di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale, come qualificata dal giudice di prime cure).
Ogni istituto scolastico, dal momento delle iscrizioni, ha l'obbligo di vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni nel tempo i cui gli stessi fruiscono della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni. Tali istituti hanno, dunque, l'obbligo di predisporre tutti gli accorgimenti necessari in base alla situazione dei luoghi al fine di evitare che nei locali scolastici e nelle loro pertinenze possano introdursi soggetti terzi (persone o animali) che possano arrecare danni agli alunni. Di talché, nell'ipotesi in cui un alunno, avendo riportato dei danni a seguito dell'aggressione di un cane incustodito, entrato nelle pertinenze dell'istituto scolastico, agisca giudizialmente per ottenere il risarcimento dei danni è tenuto a provare che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre l'Amministrazione scolastica interessata avrà l'onere di dimostrare come tale fatto sia stato determinato da una causa non imputabile, dal momento che erano stati predisposti accorgimenti idonei ad impedire l'accesso a terzi.
18-02-2011 00:00
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