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Sentenza

Cass. civ., Sez. II, 25 gennaio 2011, n. 1735    LOCAZIONE DI COSE
Cass. civ., Sez. II, 25 gennaio 2011, n. 1735 LOCAZIONE DI COSE
Nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati a uso non abitativo grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per svolgere le attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabile alla legittima utilizzazione del bene locato. Ove il conduttore non riesca ad ottenere le suddette autorizzazioni non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento in capo al proprietario, anche qualora il diniego di autorizzazione sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato.
Avv. Antonino Sugamele

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