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Sentenza

Cass.civ. sez. I14.7.2011 n. 15453:La responsabilità per i danni da infezioni  HBV, HIV e HCV, contratte da emotrasfusi, è di natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c. a carico del Ministero della salute.Prescrizione quinquennale.
Cass.civ. sez. I14.7.2011 n. 15453:La responsabilità per i danni da infezioni HBV, HIV e HCV, contratte da emotrasfusi, è di natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c. a carico del Ministero della salute.Prescrizione quinquennale.
La responsabilità per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV, contratte da soggetti emotrasfusi, è di natura extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. a carico del Ministero della salute, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto diffusione delle conoscenze scientifiche (a tal fine coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 legge n. 210 del 1992, bensì con la proposizione della relativa domanda amministrativa).
Avv. Antonino Sugamele

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