Cass. civ., Sez. I, 24 gennaio 2011, n. 1613 CASSAZIONE CIVILE - MATRIMONIO E DIVORZIO - PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE
La diversità dei presupposti necessari per il riconoscimento dell'assegno divorzile, rispetto a quelli prescritti dall'art. 156 c.c. per l'assegno di mantenimento, non esclude che si possa tenere conto delle condizioni economiche presenti all'atto della separazione, quale utile elemento di valutazione nel contesto degli ulteriori elementi presuntivi eventualmente emersi nel corso dell'istruttoria processuale. Tali elementi possono, infatti, costituire oggetto di apprezzamento in favore della parte istante, anche nell'ipotesi in cui quest'ultima non ha fornito la prova della sussistenza delle condizioni richieste per il riconoscimento dell'assegno, in ossequio al principio di acquisizione vigente nel nostro ordinamento processuale, secondo cui tutte le risultanze istruttorie concorrono alla formazione del convincimento del Giudice.
L'art. 4, comma 13, della legge n. 898 del 1970, nel consentire la decorrenza dell'assegno di divorzio dalla data della relativa domanda, non ha introdotto una regola generale. Di talché, tale disposizione si limita a conferire al Giudice un potere discrezionale che rappresenta un temperamento al principio in virtù del quale l'assegno divorzile, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la sentenza del Giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale. Questo potere può essere esercitato anche in assenza di un'espressa richiesta di parte, ma avendo natura discrezionale, il suo esercizio richiede una apposita motivazione che possa giustificare la deroga del predetto principio.
28-01-2011 00:00
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