Avviso di accertamento con cui è rideterminato il reddito in applicazione degli studi di settore - Il giudice tributario deve valutare l’applicabilità degli standards al caso concreto
Avviso di accertamento con cui è rideterminato il reddito in applicazione degli studi di settore - Il giudice tributario deve valutare l'applicabilità degli standards al caso concreto e la controprova offerta dal contribuente
Corte di Cassazione Sez. Quinta Civ. - Ord. del 20.10.2011, 21856
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
“Il relatore cons. Mariaida Persico, letti gli atti depositati.
1. B.R. ricorre per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 81/26/08, depositata il 14 ottobre 2008 con la quale era stato rigettato l'appello da lui proposto avverso la decisione di primo grado. Quest'ultima aveva respinto il ricorso da lui proposto contro l'avviso di accertamento con il quale per l'anno 2000, essendo stato rideterminato il suo reddito in applicazione degli studi di settore, era stato chiesto il pagamento di maggiori imposte per Iva, Irpef ed Irap. Il giudice dell'appello ha motivato affermando che, gravando sul contribuente l'onere di superare la presunzione di maggiori ricavi, il riferimento al limitato numero di clienti e la conseguente affermazione circa la fatturazione per intero di tutte le prestazioni eseguite non può essere considerata idonea a dimostrare un andamento economico diverso da quello presunto attraverso l'applicazione degli studi di settore.
L'Agenzia resiste depositando controricorso.
2. Il primo motivo, accompagnato da idoneo quesito di diritto, con il quale si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 2727 c.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, appare manifestamente fondato in virtù del principio già enucleato da questa Corte (Cass. S.U. n. n. 26635 del 2009) che, tra l'altro, ha affermato in tale sede (contraddittorio), quest'ultimo (il contribuente) ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrato con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici.
2.1 Il giudice a quo non ha fatto buon regolamento di tale principio non avendo compiuto alcuna valutazione della controprova offerta da contribuente, della quale ha assiomaticamente affermato: non può essere considerata idonea a dimostrare.
3. L'accoglimento di tale motivo assorbe il secondo, con il quale si censura la motivazione dell'impugnata sentenza sul punto.
4. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo accoglimento per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbito il secondo”.
Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate memorie nè conclusioni scritte;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che, pertanto, va accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, e va cassata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della C.T.R. della Toscana che provvedere ad un nuovo esame del merito, oltre a regolamentare le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.
Depositata in Cancelleria il 20.10.2011
25-10-2011 00:00
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