Al detenuto non può essere vietata la lettura dei giornali oltre sei mesi, salva proroga di tre mesi. Cassazione, sez I, 30 giugno 2011, n. 25849
AL DETENUTO NON PUÒ ESSERE VIETATA AD OLTRANZA LA LETTURA DEI GIORNALI
Cassazione, sez I, 30 giugno 2011, n. 25849
(Pres. Vecchio – Rel. La Posta)
Ritenuto in fatto e in diritto
1. Con ordinanza del 20.7.2010 il Tribunale di sorveglianza di Roma, respingeva il reclamo proposto da S.M. avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Viterbo, in data 15.4.2010, con il quale veniva prorogato di tre mesi il divieto di ricezione del giornale (omissis), già disposto per la durata di mesi sei con precedente provvedimento del 7.10.2009 con scadenza al 7.4.2010.
Premessa la sussistenza dell'interesse al reclamo, pur essendo ormai cessati gli effetti del provvedimento impugnato per essere decorso il termine dei tre mesi, il Tribunale affermava nel merito che - come denunciato dallo S. - il provvedimento di proroga doveva ritenersi illegittimo perché emesso in data successiva alla scadenza del provvedimento prorogato; tuttavia, ad avviso del Tribunale, la formale illegittimità della proroga non determinava alcun effetto ben potendo essere rinnovata in ogni tempo la limitazione della ricezione della stampa laddove ne sussistano i presupposti sui quali non vi era stata contestazione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione personalmente lo S. chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Rileva che il Magistrato di sorveglianza di Viterbo aveva emesso il provvedimento con il quale vietava la ricezione del quotidiano per la durata di mesi sei in data 7.10.2009; avverso detto provvedimento il ricorrente aveva proposto tempestivamente reclamo che, tuttavia, era stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di sorveglianza il 7.4.2010 per sopravvenuta carenza d'interesse, essendo ormai decorsi i sei mesi. Tanto premesso, il ricorrente censura il provvedimento impugnato, atteso che il Tribunale di sorveglianza ha omesso di pronunciarsi sul merito del reclamo con il quale - a differenza di quanto affermato - si sosteneva l'illegittimità della proroga emessa a seguito di provvedimento ritenuto "nullo" dallo stesso Tribunale di sorveglianza. Evidenziava, inoltre, che nel procedimento relativo al reclamo avverso il precedente provvedimento, dichiarato inammissibile, aveva prodotto documentazione a supporto delle argomentazioni difensive che era stata acquista e non valutata dal Tribunale.
3. Il ricorso è fondato nei termini appresso indicati.
Ritiene il Collegio che la motivazione del provvedimento impugnato non appare coerente con il dettato letterale ed il significato dell'art. 18-ter Ord. Pen., laddove prevede che le limitazioni ed i controlli possono essere disposti per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile non oltre tre mesi.
Invero, deve rilevarsi una evidente contraddizione della motivazione del provvedimento del Tribunale che da un lato afferma che nella specie la proroga è illegittima in quanto è stata disposta successivamente alla cessazione degli effetti del provvedimento prorogato - così assumendo evidentemente l'esistenza di una distinzione logica oltre che terminologica tra il primo ed il secondo provvedimento - dall'altro ritiene che tale illegittimità non produce effetti, tenuto conto che il provvedimento limitativo può essere emesso ex novo in qualunque tempo, laddove ne sussistano i presupposti.
La possibilità di disporre limitazioni ex novo, all'evidenza, non consente di porre nel nulla la regola prevista dall'art. 18-ter, comma 1, Ord. Pen. e, quindi, la ratio sottostante, con il conseguente rischio di consentire che limitazioni tanto rilevanti dei diritti dei detenuti si prolunghino senza sostanziale soluzione di continuità oltre i termini previsti.
Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.
11-07-2011 00:00
Richiedi una Consulenza