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Sentenza

01.07.11 - Cassazione Civile: prevale il criterio del risarcimento integrale, anche oltre le Tabelle Milano
01.07.11 - Cassazione Civile: prevale il criterio del risarcimento integrale, anche oltre le Tabelle Milano
01.07.11 - Cassazione Civile: prevale il criterio del risarcimento integrale, anche oltre le Tabelle Milano
Da Filo Diritto.
A pochi giorni dalla storica Sentenza 7 giugno 2011, n.12408  con la quale la Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile ha giudicato necessario indicare ai giudici di merito, quali criteri uniformi per la liquidazione del danno alla persona, le “Tabelle” elaborate dal Tribunale di Milano, già diffuse in tutto il territorio nazionale, la stessa Sezione interviene nuovamente sul punto, cassando la pronuncia della Corte d'appello di Brescia che aveva applicato le Tabelle di questo tribunale.

Secondo la Cassazione, "in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, nei diversi aspetti o voci in cui tale categoria si compendia, l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice deve consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento; a tal fine tali criteri devono essere pertanto idonei a garantire anche la c. d. personalizzazione del danno".

Sul piano della nozione del danno esistenziale, la Cassazione ha ricordato che "diversamente da quanto affermato nell'impugnata sentenza, il «cosiddetto danno esistenziale» non consiste in vero nella «privazione di attività non remunerative, fonti di compiacimento o benessere» bensì, come da questa Corte anche di recente ribadito, nel pregiudizio del fare aredittuale del soggetto determinante una modifica peggiorativa della personalità da cui consegue uno sconvolgimento dell'esistenza, e in particolare delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572 ).  E' lo sconvolgimento foriero di «scelte di vita diverse», in altre parole, lo sconvolgimento dell'esistenza obiettivamente accertabile in ragione dell'alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della vita comune di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare, che, pur senza degenerare in patologie medicalmente accertabili (danno biologico), si rifletta in un'alterazìone della sua personalità tale da comportare o indurlo a scelte di vita diverse ad assumere essenziale rilievo ai finì della configurabilità e ristorabilità di siffatto profilo del danno non patrimoniale (v. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572).

Deve quindi adeguatamente sottolinearsi che, come le Sezioni Unite del 2008 hanno avuto modo di porre in adeguato rilievo, quando il fatto illecito come nella specie si configura (anche solo astrattamente: v. già Cass., Sez. Un., 6/12/1982, n. 6651) come reato, il danno non patrimoniale sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati (nel caso di illecito plurioffensivo: v. Cass. n. 4186 del 1998; Cass., Sez. Un., n. 9556 del 2002) è risarcibile nella più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, giacché in tal caso, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d'animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile (così Cass., 11/11/2008, n. 26972). Al riguardo si è ulteriormente posto in rilievo come in caso di lesioni a causa di fatto illecito costituente reato spetta il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza di tale evento, dovendo ai fini della liquidazione del relativo ristoro tenersi in considerazione la sofferenza o patema d'animo non solo quando la stessa rimanga allo stadio interiore o intimo, ma anche allorquando si obiettivizzi, degenerando in danno biologico o in pregiudizio prospettante profili di tipo esistenziale (v. Cass., 6/4/2011, n. 7844 )".

La Cassazione ha elaborato il seguente principio di diritto:

«Le "Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" del Tribunale di Milano costituiscono valido e  necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione. I relativi parametri sono conseguentemente da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella, di inferiore ammontare, cui sia diversamente pervenuto, incongrua essendo la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui si perviene mediante l'adozione dei parametri esibiti dalle dette tabelle di Milano.

Vanno ristorati anche i c.d. aspetti relazionali propri del danno da perdita del rapporto parentale o del c.d. danno esistenziale, sicché è necessario verificare se i parametri recati dalle tabelle tengano conto (anche) dell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell'esistenza, e cioè in (radicali) cambiamenti di vita, dovendo in caso contrario procedersi alla c.d. "personalizzazione", riconsiderando i parametri recati dalle tabelle in ragione (anche) di siffatto profilo, al fine di debitamente garantire l'integralità del ristoro spettante al danneggiato».

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 30 giugno 2011, n.14402)
Avv. Antonino Sugamele

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