Un bar nelle ore di chiusura è luogo di privata dimora. Ne consegue che furto è aggravato.Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 3 agosto 2010, n. 30957
Il concetto di privata dimora e' piu' ampio di quello di abitazione e rientra in esso qualsiasi luogo esclusa la casa di abitazione, dove ci si soffermi ad esercitare, anche transitoriamente manifestazioni della attivita' individuale per motivi leciti i piu' diversi: studio, cultura, lavoro, svago, commercio: pertanto è stato ritenuto luogo di privata dimora lo stabilimento industriale o il partito politico (Rv 134378). Con la ulteriore conseguenza che anche un pubblico esercizio, nelle ore di chiusura, nelle quali, interrotto ogni rapporto con l'esterno, viene dal proprietario utilizzato per lo svolgimento di un'attivita' lavorativa, sia pure inerente alla gestione del locale stesso, costituisce un luogo di privata dimora, Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 3 agosto 2010, n. 30957
24-09-2010 00:00
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