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Sentenza

Scarti di origine animale - Disciplina applicabile - Art. 185, c. 1, lett. b), d. Lgs. n. 152/2006 (come sostituito dall'art. 2, c. 22, del d. Lgs. n. 4/2008 - Norme sanitarie - Reg. (CE) 3/10/2002, n. 1774.CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 30/11/2010
Scarti di origine animale - Disciplina applicabile - Art. 185, c. 1, lett. b), d. Lgs. n. 152/2006 (come sostituito dall'art. 2, c. 22, del d. Lgs. n. 4/2008 - Norme sanitarie - Reg. (CE) 3/10/2002, n. 1774.CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 30/11/2010
In tema di gestione dei rifiuti, anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, al testo originario dell'art. 185, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 agli scarti di origine animale rientrano nel campo d'applicazione della disciplina dei rifiuti, salvo che siano classificabili come sottoprodotti del processo di macellazione, destinati al riutilizzo senza trasformazioni preliminari e senza pregiudizio dell'ambiente, dovendosi applicare, in quest'ultimo caso, le norme sanitarie relative ai sottoprodotti d'origine animale non destinati al consumo umano di cui al Reg. (CE) 3 ottobre 2002, n. 1774. (Cass. Sez. III, 4.11.2008, n. 45057, Cinefra; Cass. Sez. III, 26.1.2007, n. 45057, n. 21676, Zanchin; Cass. Sez. III, 5.2.2009, n. 12844, De Angelis). (annulla con rinvio al tribunale di Bologna ordinanza del 15/02/2010 dal tribunale del riesame di Bologna) Pres. Ferrua, Est. Franco, Ric. Bichicchi.
Avv. Antonino Sugamele

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