Reato - Rapporto di causalità - Obbligo giuridico di impedire l'evento -Calamità naturali o catastrofi. Posizione di garanzia del Sindaco. Sent. nr. 16761 ud. 11.3.2010 depositata il 3.5.2010. Avv. Antonino Sugamele
In relazione agli eventi verificatisi in Sarno, nel quale l'abitato fu investito da numerose colate di fango che provocarono la morte di 137 persone, la Corte ha affermato che, nel sistema delineato dalla 1. 24 febbraio 1992 n. 225 (istituzione del servizio nazionale della protezione civile) al sindaco, quale autorità locale di protezione civile e nell'ambito del territorio comunale, compete la gestione dell'emergenza provocata da eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, di calamità naturali o catastrofi; se questi eventi non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune il sindaco chiede l'intervento di altri mezzi e strutture al prefetto che adotta i provvedimenti di competenza coordinandoli con quelli del sindaco le cui attribuzioni hanno natura concorrente (e non residuale) con quelle del prefetto che ne ha la direzione.
Avv. Antonino Sugamele
15-05-2010 00:00
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