Niente ricongiungimento se c'è condanna penale. Cassazione Ord. 10880/10. Avv. Sugamele Antonino
26/05/2010
La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 10880/2010 del 5 maggio 2010 ha stabilito che non è possibile effettuare il ricongiungimento familiare nel caso in cui il ricongiunto risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, così come disposto dall'articolo 4 comma 3 del Testo Unico sull'Immigrazione. Il ricorso era stato presentato da una cittadina albanese avverso il diniego al rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare a favore del coniuge, in quanto già condannato, con sentenza definitiva a pena detentiva di anni sette e mesi otto per un reato inerente gli stupefacenti, uno dei motivi ostativi all'ingresso in Italia. La Corte di Cassazione nella sentenza ha anche confermato che bisogna respingere automaticamente le richieste di nulla osta al ricongiungimento familiare in questi casi, anche senza verificare la reale sussistenza dell'elemento della minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, essendo le due condizioni ostative previste dalla norma tra loro alternative e non cumulative, così come invece sosteneva la ricorrente.
Fonte: immigrazione.biz
01-06-2010 00:00
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