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Sentenza

Mosca nel piatto della mensa scolastica.  Cassazione, Sez. III, 5 ottobre 2010, n. 35708        La presenza di una mosca nella pietanza da consumare costituisce fatto idoneo ad inficiare l'integrita'  alimentare della stessa, con conseguente pericolo.
Mosca nel piatto della mensa scolastica. Cassazione, Sez. III, 5 ottobre 2010, n. 35708 La presenza di una mosca nella pietanza da consumare costituisce fatto idoneo ad inficiare l'integrita'  alimentare della stessa, con conseguente pericolo.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Modica, con sentenza emessa in data 03/12/09, dichiarava C. M. G. colpevole del reato di cui agli artt. 5 lett. d) e 6 L. 283/62 e la condannava alla pena di euro 2.582,00 di ammenda.

L’interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cpp.

In particolare la ricorrente esponeva:

1. che l'imputata era stata condannata per un fatto diverso da quello contestato, con conseguente violazione della norma di cui all'art. 521 cpp;

2. che, comunque, nella fattispecie non ricorreva il pericolo concreto per la salute pubblica;

3. che la societa'  (di cui l'imputata era rappresentante legale) che aveva provveduto alla preparazione della pietanza da somministrare agli alunni della scuola in questione, aveva adottato tutte le misure igieniche e le cautele previste dai prescritti protocolli di autocontrollo, con conseguente esclusione dell'elemento soggettivo del reato de quo (nella specie la colpa).

Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 22/06/010, ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Motivi della decisione

 

Il ricorso e' infondato.

Il Tribunale di Modica ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare il giudice del merito, mediante un esame analitico, puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali ha accertato che la Ditta D. F., di cui C. M. G. era rappresentante legale - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - aveva somministrato alla mensa degli alunni della scuola elementare facente parte dell'Istituto denominato OMISSIS, una porzione di prodotto alimentare - costituita da patatine fritte e bastoncini di pesce - contenuta in piatto di plastica, e insudiciata dalla presenza di una mosca. Detto insetto era di per se' solo fonte di possibile nocumento alla salute degli utenti della mensa.

Ricorrevano, pertanto, senza ombra di dubbio, gli elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo, del reato di cui agli artt. 5 lett. d) e 6 L. 283/62, come contestato in atti.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate ed errate in diritto per le seguenti ragioni principali:

i. nella fattispecie il fatto materiale contestato all'imputata e'rimasto identico per l'intera durata del processo ed ossia: la presenza di una mosca nel piatto di plastica contenente la pietanza alimentare fornita alla predetta mensa scolastica. In ordine a tale fatto l'imputata e' stata posta in grado di esercitare per intero il diritto di difesa.

ii. La presenza di una mosca nella pietanza da consumare costituisce fatto idoneo ad inficiare l'integrita' alimentare della stessa, con conseguente pericolo, anche concreto per la salute pubblica.

iii. Gli asseriti adempimenti relativi alle misure di prevenzione in materia di igiene - che si assumono adottati dall'azienda (gestita dall'imputata) che confezionava le pietanze alimentari in esame - costituisce circostanza autoreferenziale. Detto assunto, comunque, e' risultato nel caso concreto inidoneo a garantire i prescritti standard di sicurezza igienica degli alimenti confezionati, con conseguente sussistenza dell'elemento soggettivo (la colpa) del reato de quo nei confronti della ricorrente.
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da C. M. G. con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avv. Antonino Sugamele

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