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Sentenza

La deroga alla sospensione in periodo feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalita
La deroga alla sospensione in periodo feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalita
Ritenuto in fatto

1. Con decreto in data 2 luglio 2009 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, su richiesta del Pubblico ministero, disponeva il sequestro preventivo, a norma degli artt. 321 c.p.p. e 12 sexies d.l. n. 152 del 1991, conv. nella legge n. 356 del 1992, di beni mobili e immobili formalmente intestati o ritenuti nella effettiva disponibilità di R. A. D., sottoposto a indagini, tra l'altro, relativamente al reato di omicidio, aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991.

2. Decidendo sulla richiesta di riesame presentata in data 25 luglio 2009 dal D. a norma dell'art. 324 c.p.p., il Tribunale di Catanzaro - al quale gli atti su cui si fondava il provvedimento impugnato erano stati trasmessi dal Pubblico ministero il giorno 27 luglio 2009 - con ordinanza del 17 settembre 2009, depositata, quanto al dispositivo, in data 21 settembre, e, nella sua integralità, in data 15 ottobre 2009, revocava il sequestro di uno solo dei beni sequestrati, del quale ordinava la restituzione all’avente diritto, confermando nel resto il provvedimento impugnato.

Con riferimento alla eccezione proposta dalla difesa di perdita di efficacia del decreto di sequestro a causa del superamento del termine di dieci giorni per l’emissione della decisione sulla richiesta di riesame (a norma degli artt. 324 commi 5 e 7 e 309 commi 9 e 10 c.p.p.), il Tribunale osservava, rifacendosi alla giurisprudenza di legittimità, che in materia di misure cautelari reali non operava la previsione derogatoria alla sospensione feriale dei termini di cui all’art. 240 bis, comma 2, disp. coord. cod. proc. pen. (recte, di cui al comma secondo dell’art. 2 legge 7 ottobre 1969, n. 742, inserito dalla legge di conversione n. 356 del 1992), concernente i procedimenti per reati di criminalità organizzata, quale quello in questione, riguardando tale previsione solo i procedimenti relativi alle misure cautelari personali.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione l’indagato a mezzo del difensore avv. omissis, che, con un unico motivo, denuncia violazione della legge processuale, deducendo che il sequestro aveva perso di efficacia, stante la tardività della decisione del Tribunale del riesame, emessa il 17 settembre 2009, rispetto al termine perentorio di dieci giorni decorrente dalla ricezione degli atti, avvenuta il giorno 26 luglio (recte, 27 luglio) 2009, e al riguardo osservando che la ricordata disposizione di legge prevede, per tutti i procedimenti in materia di criminalità organizzata, compresi quelli incidentali, di qualsiasi natura, la non operatività del regime di sospensione del decorso dei termini cadenti nel periodo feriale.

4. Il ricorso veniva assegnato alla Prima sezione penale, che, con ordinanza emessa all’esito della udienza camerale del 6 maggio 2010, depositata il successivo 9 giugno, ne ha rimesso la trattazione alle Sezioni unite, a norma dell’art. 618 c.p.p., rilevando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale circa la questione, dedotta dal ricorrente, relativa all’applicabilità della deroga alla sospensione dei termini procedurali in periodo feriale ai procedimenti incidentali in materia di misure cautelari reali nell’ambito di procedimenti per reati di criminalità organizzata, quale doveva essere senz’altro considerato quello in esame, essendo stata contestata al D. la circostanza aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991.

Si osserva al riguardo che la giurisprudenza di legittimità ha espresso sul punto due diversi orientamenti: l’uno, più risalente nel tempo, per il quale detta deroga vale solo “con riferimento alle misure cautelari personali”, interpretandosi il rinvio operato dall’art. 2 legge n. 742 del 1969, (“La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al comma primo non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata”) come fatto all’intera disposizione del comma primo, e quindi anche al presupposto riferentesi ai “procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare”; l’altro, più recente, per il quale invece il rinvio contenuto nel secondo comma riguarda la sola prima parte del comma primo, e cioè quella che menziona tutti i “termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari”, senza potersi fare alcuna distinzione tra procedure in materia di misure personali e quelle in materia di misure reali.

Si precisa poi nella ordinanza che la risoluzione della questione interpretativa è rilevante ai fini del decidere, posto che “la richiesta di riesame (è) stata presentata (...) in data 25.07.2009”, mentre l’ordinanza impugnata è stata “emessa il 17.09.2009” e quindi ben oltre il termine previsto dalla legge a pena di “caducazione del provvedimento ablatorio”.

5. Il Presidente Aggiunto, con decreto dell’11 giugno 2010, ha assegnato il ricorso alle Sezioni unite penali, fissando per la sua trattazione l’odierna udienza in camera di consiglio.

6. Il difensore del ricorrente ha in data 5 luglio 2010 depositato memoria, nella quale espone le ragioni, derivanti a suo avviso sia dalla lettera della legge sia dalla sua ratio, per le quali deve ritenersi che nell’ambito di ogni procedimento riguardante la materia della criminalità organizzata operi la deroga al regime di sospensione dei termini cadenti in periodo feriale, a prescindere dalla contestazione mossa al singolo imputato e qualunque ne sia la specifica condizione.

 

Considerato in diritto

 

1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è la seguente:

“Se la deroga alla sospensione in periodo feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata fatta dall’art. 2, comma secondo, legge 7 ottobre 1969, n. 742, riguardi anche gli incidenti cautelari aventi ad oggetto misure reali”.

2. Il comma secondo dell’art. 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, inserito dall’art. 21 bis del d.l. n. 306 del 1992, a sua volta inserito dalla Legge di Conversione n. 356 del 1992, così recita:

“La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata”.

A sua volta, il comma primo dell’art. 2 della medesima legge n. 742 del 1969, come sostituito dal d.lgs. 20 luglio 1990, n. 193 (disp. coord. c.p.p.) richiamato dalla disposizione che precede, così recita:

“In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini”.

3. Come osservato dalla ordinanza di rimessione, sul tema posto all’esame delle Sezioni unite è da registrare un contrasto nell’ambito della giurisprudenza di legittimità.

Secondo un primo orientamento (che appare espresso nella sua compiuta aderenza al quesito in esame da Sez. VI, 3 marzo 2008, dep. 12 marzo 2008, n. 11142, Mannina, e da Sez. II, 18 dicembre 2007, dep. 10 gennaio 2008, Di Fazio), la deroga alla sospensione dei termini procedurali in periodo feriale fatta per i procedimenti per reati di criminalità organizzata vale, quanto ai procedimenti incidentali cautelari, solo con riferimento alle misure cautelari personali, interpretandosi il rinvio operato dal comma secondo dell’art. 2 della legge n. 742 del 1969, come fatto all’intera disposizione del comma primo, e quindi anche al presupposto riferentesi ai “procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare”; secondo l’altro (Sez. I, 3 febbraio 2010, dep. 12 febbraio 2010, n. 5793, Briguori, Rv. 246577; Sez. I, 3 febbraio 2010, dep. 26 febbraio 2010, n. 7943, Coccia, Rv. 246248; Sez. I, 2 marzo 2010, dep. 15 marzo 2010, n. 10293, Nicoletti, Rv. 246520), tale rinvio riguarda la sola prima parte del comma primo, e cioè quella che menziona tutti i “termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari”, senza potersi fare distinzione tra procedure in materia di misure personali e quelle in materia di misure reali, essendo invece tale distinzione rilevante solo se, anche in procedimenti estranei alla materia della criminalità organizzata, l’imputato o il difensore, in base alla previsione contenuta nel primo comma, rinunzino alla sospensione dei termini.

4. Occorre preliminarmente verificare se quello di cui si discute è un procedimento attinente alla materia della criminalità organizzata.

4.1. L’ordinanza di rimessione afferma che tale esso deve essere ritenuto, dato che il sequestro preventivo è stato adottato in relazione a un reato (omicidio) aggravato a norma all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991.

Questa impostazione, nella sua schematicità, non è condivisibile.

In argomento costituisce imprescindibile riferimento la sentenza delle Sezioni unite, 22 marzo 2005, dep. 11 maggio 2005, n. 17706, Petrarca, Rv. 230895, che ha condivisibilmente osservato come il concetto di criminalità organizzata evocato dal comma secondo dell’art. 2 della legge n. 742 del 1969, a pena di opinabili applicazioni casistiche che facciano perno sul concetto di “gravità eccezionale” del reato, pur se desunto da “catalogazioni” normative (ad es., artt. 407 comma 2, lett. a) 372 comma 1 bis, 51 comma 3 bis c.p.p.), debba intendersi riferito a ogni delitto associativo, correlato alle attività criminose più diverse, ideate “da una pluralità di soggetti” che, a tal fine, “abbiano costituito un apparato organizzativo”.

In detta sentenza le Sezioni unite coerentemente escludono, da un lato, che la nozione debba intendersi ristretta ai reati di criminalità mafiosa, dall’altro che in essa rientri il mero concorso di persone nel reato, ove manchi il requisito rappresentato da una stabile organizzazione programmaticamente ispirata alla commissione di più reati.

Dunque, un reato che non presenti tali elementi strutturali, pur se caratterizzato da un “metodo” idoneo a evocare dati comportamentali propri della criminalità mafiosa o pur se realizzato da un soggetto mosso dalla finalità di agevolazione di organismi mafiosi, non è, di per sé un reato “di criminalità organizzata”, almeno nell’economia della disciplina contenuta nell’art. 2, comma secondo, legge 7 ottobre 1969, n. 742.

4.2. Deve d’altro canto essere affermato che ai fini dell’applicazione della norma di cui si discute non conta la situazione specifica del singolo indagato ma la sua collocazione nell’ambito di un procedimento di criminalità organizzata (in questo senso Sez. I, 3 aprile 1995, dep. 7 giugno 1995, n. 1264, Grimaldi), perché la ratio della disciplina in esame è quella di evitare che le indagini preliminari subiscano pause o decelerazioni potenzialmente pregiudizievoli del risultato dell’attività d’indagine, e tale esigenza può essere compromessa se si consentissero, nell’ambito dello stesso procedimento, dilazioni nella definizione di procedure incidentali riguardanti la posizione di questo o quello indagato, posto che tali procedure sono intimamente connesse all’attività d’indagine e ne influenzano la pronta definizione (in tali termini, Sez. I, Briguori, cit. e Sez. I, Nicoletti, cit., riguardanti procedure incidentali avviate proprio nell’ambito del procedimento riguardante fatti di criminalità organizzata - c.d. processo “Timpone Rosso” - in cui è coinvolto anche l’odierno ricorrente).

5. Nel caso di specie al D. sono contestati vari fatti di omicidio, di ricettazione e di porto di armi aggravati ex art. 7, ma, come precisato nell’ordinanza impugnata, la misura reale è stata adottata “nell’ambito” di un procedimento di “criminalità organizzata”, dato che le indagini riguardano vari soggetti cui sono state mosse contestazioni di tipo associativo.

Trattandosi dunque di un soggetto coinvolto in un procedimento di criminalità organizzata, è integrato, stando almeno a tale nozione, il presupposto considerato della legge n. 742 del 1969.

6. Venendo ora alla questione devoluta alle Sezioni unite, va osservato che l’orientamento giurisprudenziale che afferma, con riferimento alle procedure incidentali cautelari aventi ad oggetto misure reali, l’operatività del regime della sospensione dei termini procedurali durante il periodo feriale, appare fare richiamo, senza particolari approfondimenti, a decisioni delle Sezioni unite, dalle quali tuttavia non è a ben vedere desumibile una simile presa di posizione.

Così, Sez. un., 20 aprile 1994, dep. 24 giugno 1994, n. 5, Iorizzo, Rv. 197701, nell’affermare, con riferimento al primo comma dell’art. 2 legge n. 742 del 1969, che anche nei procedimenti in materia di misure cautelari reali opera la sospensione feriale dei termini, non ha specificamente preso in considerazione la previsione del secondo comma del medesimo articolo, riguardante la non operatività della sospensione feriale nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, estranei al caso oggetto del ricorso.

L’art. 2, comma 2 era invece implicato dal ricorso deciso da Sez. un., 8 maggio 1996, dep. 26 giugno 1996, n. 12, Giammaria, Rv. 205039, che ha affermato la non operatività della sospensione dei termini cadenti in periodo feriale, in procedimenti di criminalità organizzata, anche con riferimento alle procedure incidentali in materia di misure cautelari personali; osservando, da un lato, che non è sostenibile giuridicamente la tesi che vorrebbe limitare la deroga alla moratoria feriale ai soli termini che presidiano l’attività di indagine in senso stretto, data l’intima connessione delle procedure cautelari con la fase in cui esse si innestano, e, dall’altro, che la “enunciazione normativa del secondo comma (...), con il rinvio alla “sospensione” dei termini della fase delle indagini procedimentali, necessariamente fa riferimento anche ai termini dei procedimenti “incidentali”, che ineriscono intimamente alla fase stessa”.

Per quello che più propriamente qui interessa, va però rimarcato che questa sentenza non ha mostrato, né esplicitamente né implicitamente, di voler limitare tale affermazione alle procedure incidentali aventi ad oggetto le misure cautelari personali.

A tale pronuncia si sono poi richiamate, senza ulteriori specificazioni sul punto, Sez. un., 27 marzo 2002, dep. 13 aprile 2002, n. 14253, De Feo, Rv. 221038 e Sez. un., 22 marzo 2005, dep. 11 maggio 2005, n. 17706, Petrarca, Rv. 230895.

7. Appare al Collegio che non vi sono elementi, né testuali né logici, per escludere dal regime della non operatività della sospensione feriale in procedimenti di criminalità organizzata le procedure incidentali in materia di misure cautelari reali; e che il contrario orientamento risulta essere stato fuorviato da una impropria commistione tra il dettato dei due commi iniziali dell’art. 2 della legge n. 742 del 1969, i due commi iniziali, dando rilievo, il primo, alla volontà dell’imputato in stato di custodia cautelare (con esclusione di ogni considerazione di misure personali non custodiali) di rinunciare alla moratoria feriale, e, il secondo, al dato oggettivo dell’avere il procedimento ad oggetto reati di criminalità organizzata.

Il tema è stato diffusamente trattato nelle già citate tre sentenze, di analogo contenuto argomentativo, due delle quali coeve, della Prima sezione penale (3 febbraio 2010, Briguori, 3 febbraio 2010, Coccia e 2 marzo 2010, Nicoletti), in cui si è correttamente fatto leva sulla chiara lettera del comma secondo dell’art. 2, per la quale “la sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al comma 1 non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata”, e si è richiamata la giurisprudenza delle Sezioni unite che, come visto, ha più volte ribadito che con la locuzione “termini delle indagini preliminari” di cui al comma primo del medesimo art. 2, debbono ritenersi annoverati tutti i termini procedurali in materia penale ivi compresi, quindi, quelli inerenti i procedimenti incidentali concernenti l’impugnazione di provvedimenti in tema di misure cautelari.

Si aggiunge, come argomento di natura logica, richiamandosi a Sez. un. Giammaria, che, se la scelta legislativa della non operatività della moratoria dei termini feriali nei procedimenti interessanti la delinquenza organizzata deriva dalla esigenza di evitare che il decorso dei termini procedurali delle indagini preliminari subisca pause o decelerazioni potenzialmente pregiudizievoli all’attività inquirente, non si vede perché tale esigenza non dovrebbe assistere i procedimenti di impugnazione in materia di sequestri, i quali, al pari di quelli riguardanti misure personali, appaiono comunque connessi all’attività di indagine e funzionali alla esigenza di una risposta il più possibile rapida alle condotte delittuose della criminalità organizzata, a livello sia di prevenzione sia di repressione.

Le Sezioni unite non possono che fare proprie tali esaurienti e lineari osservazioni, rispondenti, come detto, sia alla lettera normativa sia alla ratio che la ispira.

8. Deve dunque essere enunciato il seguente principio di diritto: “La deroga alla sospensione in periodo feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, fatta dall’art. 2, comma secondo, legge 7 ottobre 1969, n. 742, riguarda anche le procedure incidentali aventi ad oggetto misure cautelari reali”.

9. Applicando detto principio al caso di specie, risulta la fondatezza del ricorso.

Infatti, il Tribunale ha depositato il dispositivo dell’ordinanza impugnata il 21 settembre 2009, e quindi, non ricorrendo la moratoria feriale, ben oltre il termine di dieci giorni, decorrente dalla trasmissione degli atti da parte del p.m., avvenuta il giorno 27 luglio 2009; termine previsto, a pena di inefficacia della misura, dall’art. 324, commi 5 e 7, c.p.p. in combinato disposto con l’art. 309, comma 10, c.p.p..

10. Consegue l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e la declaratoria di inefficacia del decreto di sequestro preventivo emesso in data 2 luglio 2009 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro nei confronti del ricorrente.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p..

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del decreto in data 2 luglio 2009 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro nei confronti di D. Rocco Antonio.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p..
Avv. Antonino Sugamele

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