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Sentenza

Il semplice possesso di una carta di credito clonata costituisce valido motivo per giustificare l’arresto in flagranza, anche se il soggetto non stava utilizzando la tessera nel preciso momento in cui è stato arrestato.
Il semplice possesso di una carta di credito clonata costituisce valido motivo per giustificare l’arresto in flagranza, anche se il soggetto non stava utilizzando la tessera nel preciso momento in cui è stato arrestato.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II PENALE

Sentenza 6 - 25 ottobre 2010, n. 37903Con ordinanza dell'11.5.2010, il Tribunale della Libertà di Venezia rigettava l'istanza di riesame proposta da *** Giuliano avverso l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti del predetto dal gip del Tribunale monocratico di Verona il 27.4.2010, per il reato di cui all'art. 55 co. 9 D.lvo 231/2007 a seguito della convalida del suo arresto in flagranza.

Ricorre il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 381, 382 e 343 c.p.p., e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, per avere i giudici del riesame attribuito indebito rilievo ai precedenti penali del ***, che non potrebbero essere considerati specifici, e valorizzato il semplice possesso di una carta di credito clonata, di per sé inidoneo, secondo il ricorrente, a giustificare l'arresto in flagranza.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente non sembra anzitutto avere chiara l'autonomia del procedimento di convalida dell'arresto rispetto all'eventuale misura cautelare conseguente (a proposito della quale cfr. ad es. Cass. Sez. 2, 27/02/2001 Blake. Cfr., anche, Cass. Sez. 2, del 04/12/1998 Farroni, dove la precisazione che l'omessa impugnazione dell'ordinanza di convalida dell'arresto impedisce la proposizione nel procedimento principale - salvo che nel giudizio direttissimo - di ogni ulteriore questione circa la legittimità dell'arresto e di tutti gli atti compiuti nel procedimento incidentale di convalida, compreso l'interrogatorio dell'imputato).

Nella misura in cui il ricorso possa riferirsi ai presupposti per l'applicazione della contestata misura cautelare, è poi fin troppo ovvio rilevare che anche il semplice possesso di una carta di credito clonata, nelle varie previsioni della norma incriminatrice, costituisce reato, e che, essendo evidente lo scopo di lucro perseguito dall'imputato, i suoi precedenti per reati contro il patrimonio debbono ritenersi specifici, concorrendo a giustificare l'apprezzamento dei giudici territoriali sulla sussistenza di esigenze cautelari di particolare intensità e tali da imporre l'applicazione della più grave misura custodiale (cfr., da ultimo, Cassazione penale, sez. III 16 marzo 2010 n. 14292 che ha ribadito il principio secondo cui, a norma dell'art. 101 c.p., devono intendersi reati della stessa indole “non soltanto quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni potendo così essere valorizzati riguardo alla fattispecie concreta - a prescindere dalla identità dei beni giuridici protetti - le modalità di esecuzione o i moventi economici del reo).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 1000,00, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. Il cancelliere dovrà provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 1000,00; manda al cancelliere per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.
Avv. Antonino Sugamele

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