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Sentenza

Il danno da morte di un animale di affezione non è suscettibile di risarcimento non patrimoniale, in quanto non è configurabile alcuna lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva.
Il danno da morte di un animale di affezione non è suscettibile di risarcimento non patrimoniale, in quanto non è configurabile alcuna lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva.
Tribunale di Milano

Sezione V Civile

Sentenza 20 luglio 2010, n. 9453

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

QUINTA SEZIONE CIVILE

In persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, dott. Damiano Spera,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(pubblicata il 20.7.2010)

Nella causa civile iscritta al R.G. n. 4899/2005 , promossa da

ANI ***, con l'avv. Maurizio Bozzato e Lorenzo Bianchi

- ATTRICE -

contro

Dott. MARCO ***, con l'avv. Michele ***

- CONVENUTO -

e

Dott. ANTONIO ***, con l'avv. Vincenzo Muscatello

- CONVENUTO -

CONCLUSIONI

Per l'attrice: vedi fogli nn. 2 e 3

Per il convenuto dott. Marco ***: vedi foglio n. 4

Per il convenuto dott. Antonio ***: vedi foglio n. 5

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la signora Ani *** conveniva in giudizio il dottor Marco *** e il dottor Antonio *** per sentirli condannare al risarcimento, in via solidale tra loro, di tutti i danni, biologico, morale esistenziale e patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa, patiti in occasione del decesso del cane di proprietà dell'attrice, avvenuto in data 11.03.2003.

Si costituiva il convenuto dott. *** il quale concludeva per il rigetto delle domande.

Si costituiva il convenuto dott. ***, il quale eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per valore del Tribunale adito e, nel merito, concludeva per il rigetto delle domande attoree e per la declaratoria della propria carenza di legittimazione passiva; concludeva, altresì, per la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Il G.I. ammetteva parzialmente le prove dedotte dalle parti.

Il G.I. disponeva consulenza tecnica d'ufficio.

All'esito dell'istruttoria, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte; disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali, all'udienza di discussione del 21.04.2010, la causa veniva assegnata in decisione, ai sensi dell'art. 281 quinquies cpv. c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo giudice ritiene che le domande dell'attrice meritino parziale accoglimento.

Infatti risulta incontroverso che:

- in data 5.03.2003 l'attrice si accorgeva di un “piccolo nodulo” sotto una mammella del proprio cane, Maya, e pertanto si rivolgeva al dottor *** per una consulenza medico veterinaria;

- il dottor ***, visitato il cane e, paventando un sospetto tumore alla mammella, consigliava all'attrice di effettuare un intervento chirurgico presso lo studio veterinario del dottor ***;

- l'esecuzione dell'intervento chirurgico di “asportazione del tumore” veniva fissata per il giorno 11.03.2003;

- in data 6.03.2003 l'attrice decideva di sottoporre il cane ad esami ematologici, elettrocardiografici e radiologici presso lo studio veterinario della dottoressa Elena Jommi (vedi allegato 1 fascicolo parte attrice);

- in data 11.03.2003 l'attrice si recava presso lo studio del dottor ***, accompagnata dal signor Mirigiliano e dal dottor ***, per sottoporre il cane ad intervento di mastectomia parziale;

- dopo l'intervento il cane veniva riconsegnato all'attrice;

- quindi l'attrice e il cane tornavano alla propria abitazione accompagnate dal dottor *** con la propria automobile;

- verso le ore 22.00 – 22.10 il cane veniva condotto con urgenza dall'attrice presso la Clinica Veterinaria sita in Milano, Via Donatello n.25, ed ivi decedeva (vedi doc. 3 fascicolo parte attrice).

L'attrice nei propri scritti difensivi ha allegato che il decesso del cane sarebbe stato determinato dalla condotta imperita e negligente dei convenuti nell'esecuzione dell'intervento chirurgico e nel decorso post operatorio.

In particolare ha affermato che l'intervento chirurgico avrebbe causato una forte emorragia, che ha provocato la morte del cane e che successivamente all'intervento il cane le sarebbe stato immediatamente riconsegnato, nonostante l'abbondante perdita di sangue.

L'attrice assumeva, inoltre, che anche in fase domiciliare il dottor *** non avrebbe prestato la dovuta e necessaria assistenza al cane.

I convenuti hanno escluso la propria responsabilità professionale nella causazione dell'evento lesivo di cui è causa.

Il dottor ***, in particolare, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, posto che lo stesso si era limitato ad assistere l'attrice, nella vicenda in oggetto, in qualità di amico, senza assumere alcun incarico professionale.

Lo stesso ha, infatti, affermato di non aver preso parte all'intervento chirurgico, essendone stato unico esecutore il dottor ***, e di non aver mai percepito alcun compenso per prestazioni professionali.

Tale eccezione non merita accoglimento.

Infatti, il coinvolgimento del *** nella vicenda e la conseguente legittimazione passiva risulta dalla stessa ricostruzione dei fatti di causa.

E' pacifico che sia stato lo stesso dottor *** ad aver consigliato all'attrice di eseguire sul cane l'intervento chirurgico di asportazione della mammella ed averla accompagnata presso la propria abitazione successivamente all'intervento.

Inoltre, a differenza di quanto allegato dal ***, dagli scritti difensivi delle parti e dalla documentazione in atti, e dallo stesso iter consequenziale dei fatti innanzi descritto, si desume la prova che lo stesso abbia causalmente contribuito alla determinazione dell'evento dannoso di cui è causa. In definitiva, la diagnosi preoperatoria, l'assistenza certamente prestata durante l'intervento chirurgico e nelle fasi immediatamente successive allo stesso comprovano presuntivamente che anche il convenuto *** abbia assunto nei confronti dell'attrice l'obbligo di cura del cane. A tal fine è del tutto irrilevante che l'attrice non abbia pagato alcun corrispettivo al dottor ***.

Quanto alla responsabilità professionale dei convenuti, dall'espletata istruttoria orale e dalla CTU risulta che:

- con riferimento sia alla fase preoperatoria che a quella post operatoria il CTU ha rilevato un approccio professionale imprudente dei medici;

- in particolare, il CTU ha sottolineato che “ vi è stato un mancato ricorso alle necessarie analisi per poter formulare una diagnosi ed una conseguente prognosi adeguata e per poter instaurare una terapia mirata nel caso la paziente non fosse deceduta”;

- infatti, “è stata quasi completamente omessa la stadiazione della neoplasia con gli esami correlati”;

- al riguardo, il CTU ha sottolineato che l'intervento chirurgico è stato effettuato su un soggetto affetto da sospetta neoplasia e in sovrappeso, e “nell'approccio al paziente neoplastico la stadiazione clinica della neoplasia è una tappa obbligatoria. Essa è costituita dal complesso delle indagini diagnostiche finalizzate a stabilire, nel modo più preciso possibile, l'estensione del tumore, la sua localizzazione primaria, gli eventuali siti metastatici ed è direttamente connessa con la valutazione dell'istotipo, in quanto istotipi tumorali differenti hanno diversi comportamenti biologici da cui ne derivano le scelte terapeutiche e la prognosi”;

- il CTU ha, altresì, evidenziato la mancanza di esami ematologici, atti a valutare la crisi ematica (esami che sono generalmente effettuati nelle indagini preparatorie in soggetti sani, e che a maggior ragione avrebbero dovuto investire un soggetto a rischio quale quello in esame), nonché la mancanza di esami atti a valutare il rischio coagulativo e dell'esame istologico sulla parte anatomica asportata;

- inoltre, anche negli approfondimenti ematologici cui era stato sottoposto il cane in data 06.03.2003 “mancano completamente gli esami atti a valutare la crisi ematica e la capacità coagulativa”;

- in relazione alla fase post operatoria, il comportamento imprudente dei medici è stato ravvisato in primo luogo nella immediata dimissione della paziente successivamente all'intervento chirurgico;

- il CTU ha, infatti, rilevato che “la semplice permanenza anche di ulteriori 60 minuti all'interno della struttura sanitaria, avrebbe permesso ai medici di rendersi conto meglio dell'eventuale insorgenza di complicanze”;

- al riguardo il teste Luciano Mirigliano ha affermato che “…vidi il dottor *** tentare di tamponare la fuoriuscita di sangue con della garza e del cotone, quindi il cane fu consegnato alle *** in quello stato ancora sanguinante”(vedi verbale di causa del 23.05.2008);

- un approccio professionale imprudente si è manifestato, altresì, in sede domiciliare, atteso che “la presenza al domicilio di un medico veterinario attento e diligente avrebbe permesso a quest'ultimo di comprendere che la situazione non stava evolvendo nella norma e conseguentemente porre in essere scelte più appropriate”;

- come è emerso in sede di CTU “un tempestivo ricovero avrebbe permesso di chiarire cosa stava accadendo…avrebbe aumentato la probabilità di sopravvivenza senza però dare alcuna certezza di una prognosi fausta”;

- inoltre, in sede di istruttoria orale il teste Alessandro D'Agostino ha dichiarato “…mi recai a casa dell'attrice verso le ore 22/22.10…la signora *** mi disse che il dott. Antonio *** era sceso per parcheggiare l'auto e che sarebbe ritornato. La *** aggiunse che aveva poco prima chiamato la moglie del dott. *** e anche la moglie avrebbe chiamato il marito per farlo ritornare a casa della signora ***. Anch'io fui tranquillizzato da queste notizie e mi allontanai” (vedi verbale di causa del 23.05.2008);

- anche la teste Monica Raimondi ha dichiarato che “il giorno 11.03.2004 (rectius: 2003) telefonai alla mia amica *** verso le ore 20.00/20.30…la *** mi disse che sarebbe tornato di lì a poco il medico che l'aveva già assistita durante l'intervento e che l'aveva accompagnata a casa con il cane. La *** mi disse che questo medico sarebbe tornato con un medicinale coagulante. La *** mi riferì altresì che nel tragitto per arrivare a casa si erano fermati in farmacia per comprare dei medicinali, ma mancava proprio il coaugulante” (vedi verbale di causa del 23.05.2008);

- inoltre, neppure nel corso delle operazioni peritali, il dottor *** ha fornito spiegazione circa il mancato ritorno presso l'abitazione dell'attrice;

- con riferimento, infine, alla fase prettamente chirurgica, come rilevato dal CTU, dall'analisi dei documenti in atti “ è solo possibile constatare il corretto utilizzo dei farmaci anestetici, la corretta impostazione di una terapia antiemorragica, antibiotica, e di fluido terapia in sede di degenza e di dimissione”; non è invece, stato possibile stabilire né l'entità né la causa delle perdite ematiche in fase post operatoria; perdite che l'attrice assume essere riconducibili alla malpratica chirurgica dei convenuti.

Questo giudice condivide le argomentazioni e le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., con metodo corretto ed immune da vizi logici o di altra natura.

Quanto agli oneri processuali incombenti sulle parti la Cassazione ha statuito che “il danneggiato è tenuto a provare il contratto e ad allegare la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza. Mentre al debitore, presunta la colpa, incombe l'onere di provare che l'inesattezza della prestazione dipende da causa a lui non imputabile, e cioè la prova del fatto impeditivo (v. Cass., 2875/2004, n. 10297; Cass., 21/6/2004, n. 11488,Cass.8826/2007)”.

Nel caso di specie i convenuti non hanno assolto l'onere della prova sugli stessi gravante, nei termini più rigorosi individuati dalla Cassazione con le citate sentenze.

Gli stessi, infatti, non hanno fornito la prova di aver regolarmente adempiuto alla propria obbligazione e che il decesso del cane è da attribuire ad altre cause.

Dunque, alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve dichiararsi la responsabilità del dottor Marco *** e del dottor Antonio *** nella produzione dell'evento lesivo occorso in data 11.03.2003.

L'attrice ha allegato che, a causa comportamento illecito dei sanitari convenuti, ha subito oltre a danni patrimoniali, anche danni morali, “in ragione del coinvolgimento in termini affettivi che la relazione tra uomo e animale domestico comporta e del risultato di completamento e arricchimento della personalità dell'uomo, nonché in ragione dei sentimenti di privazione e di sofferenza psichica indotti dalla morte di “Maya”…”, danni tutti da liquidarsi in via equitativa.

Questo giudice ritiene che deve essere rigettata la domanda proposta dall'attrice al risarcimento del danno non patrimoniale.

In primo luogo occorre rilevare che la Cassazione a Sez. unite (sentenza n. 26972/2008) ha ritenuto che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.

Inoltre nella citata la Cassazione a Sezioni Unite, nell'affermare la bipolarità del sistema risarcitorio (danno patrimoniale e non patrimoniale) ha statuito che “il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c. la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante, mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicit”, e per l'effetto tale danno è risarcibile, in tutte le ipotesi di reato ex art. 185 c.p., negli altri casi espressamente individuati dal legislatore, nonché “…nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona”.

In particolare, con riferimento al danno non patrimoniale da morte di un animale d'affezione la Corte ha escluso che in tal caso si configuri la lesione di un diritto inviolabile della persona, non ammettendone pertanto il risarcimento.

Così anche la Cassazione, Sez. III, con sentenza n. 14846/2007, richiamata dalle Sezioni Unite, ha statuito che “ la perdita del cavallo…come animale d'affezione, non sembra riconducibile sotto una fattispecie di un danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente protetta…”.

Inoltre l'attrice non ha neppure fornito la prova del danno patrimoniale richiesto.

In ordine al compenso al dottor *** l'attrice produceva con l'atto di citazione la parcella n. 125 del 11.03.2003, tuttavia l'attrice non ha mai chiesto la risoluzione del contratto e la consequenziale ripetizione di detta somma.

Devono, inoltre, essere rigettate tutte le altre domande ed istanze proposte dalle parti.

Concorrono giusti motivi - in considerazione della necessità dell'indagine peritale, per la verifica della contestata colpa medica - per porre le spese della consulenza tecnica d'ufficio in ragione di 1/3 a carico di ciascuna parte.

Consegue alla prevalente soccombenza dei convenuti la condanna degli stessi, in solido, a rifondere all'attrice i 2/3 delle spese processuali del presente giudizio, dichiarandole compensate tra le parti per il rimanente terzo.

La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara la responsabilità dei convenuti in solido nella produzione dell'evento lesivo verificatosi in data 11.03.2003;

- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio in ragione di 1/3 a carico di ciascuna parte;

- rigetta tutte le altre domande ed istanze proposte dalle parti;

- condanna i convenuti, in solido, a rifondere all'attrice i 2/3 delle spese processuali, che in tale proporzione liquida in Euro 368,00 per esborsi, Euro 1.785,00 per diritti, Euro 4.400,00 per onorario di avvocato, Euro 773,13 per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., dichiarandole compensate tra le parti per il rimanente terzo;

- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano, 20.07.2010

Il Giudice Istruttore

in funzione di giudice unico

dr. Damiano SPERA
Avv. Antonino Sugamele

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