DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Gravame per revocazione - Errore di fatto – Nozione – Giurisprudenza. L’errore di fatto idoneo a sorreggere il gravame per revocazione.CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 18/12/2010, Sentenza n. 9267.
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Gravame per revocazione - Errore di fatto – Nozione – Giurisprudenza. L'errore di fatto idoneo a sorreggere il gravame per revocazione è unicamente quello che consiste in una errata percezione del contenuto degli atti del giudizio, derivante da svista o da abbaglio dei sensi, che abbia indotto il giudicante a supporre l'esistenza di un fatto che non esiste oppure a considerare inesistente un fatto che risulta, invece, positivamente accertato e sempreché tale errata percezione sia determinante sulla pronuncia, nel senso che l'errore si riveli decisivo nella dimostrazione di un rapporto di necessaria causalità tra l'erronea supposizione e la pronuncia stessa (Cons Stato Sez. V 20/10/2005 n.5896; idem 31/7/2008 n.3816; C.d.S. sez. IV, 19/6/2009 n.3296; idem 24/4/2009 n.2414). Sempre in ordine alla consistenza dell'errore di fatto, è stato affermato che tale non può definirsi, ai fini della revocazione, l'erronea ed incompleta valutazione effettuata dal giudicante delle prove documentali esibite o acquisite (Cons. Stato Sez. V 29/1/2008 n.241), così come non sono rilevanti, sempre ai fini in esame, gli errori che consistono in una eventualmente inesatta valutazione dei fatti o in una erronea interpretazione degli stessi (C.d.S. Sez. IV, 13/4/2005 n.1735; idem 9/2/2010 n.2924). (dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 03527/2008 ) Pres. Numerico – Rel. Migliozzi - Gesta srl già Societa' Gestioni Avanzate spa (avv. Quaglia) c. Schiaffino De Stefani (avv.ti Villani e Massa) ed altro. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 18/12/2010, Sentenza n. 9267
29-12-2010 00:00
Richiedi una Consulenza