Corte di Cassazione penale, Sezione IV sent. 25 maggio 2010, n. 19646.E’ illegittima la sospensione della patente di guida per chi commette illeciti in violazione alle norme sulla circolazione stradale conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta
Il caso ha visto coinvolto un conducente di un ciclomotore Piaggio Ape, a cui è stata applicata, su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di mesi tre di arresto e un'ammenda per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica e di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico. Inoltre, come sanzione amministrativa accessoria, gli veniva disposta la sospensione della patente guida per anni uno.
L'interessato quindi ha ricorso per Cassazione.
La Corte, richiamando altra conforme giurisprudenza (Cass. SS.UU. 30 gennaio 2002 n. 12316; Cass. 21 settembre 2005, n. 45669; Cass. 18 settembre 2006, n. 36580) ha accolto il ricorso, affermando che “non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a colui che li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione”.
In pratica, in tale caso non sussiste alcun collegamento diretto tra il mezzo con il quale il reato è stato commesso e l'abuso dell'autorizzazione amministrativa, in conseguenza del quale va applicata la sanzione accessoria (Cass. Sez. IV, 17 marzo 1999, n. 867).
Diversamente nell'ipotesi in cui il conducente del mezzo non risulta titolare del documento di abilitazione alla guida, la sospensione della patente non può essere comunque disposta, ma per l'ineseguibilità della sanzione (sospensione patente) per mancanza dell'oggetto (patente).
Fonte: Altalex
12-07-2010 00:00
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