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Sentenza

CASSAZIONE VENERDI 16LUGLIO 2010.Le targhe degli avvocati non pagano imposta di pubblicita'.
CASSAZIONE VENERDI 16LUGLIO 2010.Le targhe degli avvocati non pagano imposta di pubblicita'.
Esenti da imposta le targhe degli avvocati che non contengono messaggi di propaganda.
Gli avvocati non pagano l'imposta sulla pubblicita'  per le targhe che riportano soltanto i nomi dei professionisti, l'attivita'  svolta e il luogo dello studio, senza nessun altro messaggio di propaganda.-
Avv. Antonino Sugamele

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