Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Cassazionista Trapani

Sentenza

Cass. pen., Sez. VI , ud. 24 novembre 2010 - dep. 14 dicembre 2010, n. 43996    SENTENZA PENALE
Cass. pen., Sez. VI , ud. 24 novembre 2010 - dep. 14 dicembre 2010, n. 43996 SENTENZA PENALE
Nel caso in cui il giudice d'appello, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, ometta, per inosservanza della disposizione dell'art. 578 c.p.p., di pronunciarsi sugli interessi civili, l'omissione non può essere ovviata con il procedimento di correzione previsto dall'art. 130 c.p.p. ma soltanto con il mezzo dell'impugnazione, trattandosi non di errore materiale ma concettuale. 
Per la correzione di un errore materiale insito in un provvedimento giurisdizionale condizione imprescindibile è che l'eliminazione del preteso errore non comporti una modificazione essenziale dell'atto. Appare, pertanto, innegabile che aggiungere, nel dispositivo di una sentenza d'appello, alla decisione di improcedibilità dell'azione penale per sopravvenuta prescrizione del reato, la conferma della condanna al risarcimento del danno, costituisce una "modificazione essenziale" della sentenza, in quanto, alla statuizione che definisce il rapporto processuale penale, si aggiunge la distinta e ulteriore decisione sull'azione divile di risarcimento del danno.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza