Cass. pen., Sez. III, ud. 11 novembre 2010 - dep. 30 novembre 2010, n. 42462 CONFISCA - IMPOSTE E TASSE IN GENERE
Le disposizioni di cui all'art. 322 ter c.p. trovano applicazione nella loro interezza anche in riferimento a reati di natura tributaria. L'estensione dell'applicazione della confisca per equivalente a reati, quali quelli tributari, in cui non sussiste il prezzo, deve essere, tuttavia, necessariamente intesa quale rinvio alle disposizioni del secondo comma della richiamata disposizione codicistica, con la conseguente confiscabilità per equivalente del vantaggio economico che l'autore ha tratto dal reato tributario.
Il disposto normativo di cui all'art. 9, della legge n. 289 del 2002 non è ostativo all'accertamento della violazione ed all'esercizio dell'azione penale in ordine ai reati di cui agli artt. 3 e 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000. L'adesione del contribuente alla definizione automatica delle annualità pregresse, se comporta che non possono essere apportate modifiche agli importi dichiarati a seguito della definizione automatica, non sottrae all'ufficio il potere di contestare il credito.
La compensazione con crediti non spettanti o inesistenti posta a fondamento della fattispecie ex art. 10 quater, D.Lgs. n. 74 del 2000 non è limitata a crediti e debiti di imposta della stessa natura. Il disposto di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241 del 1997, richiamato dall'art. 10 quater innanzi menzionato, introduce il superamento del concetto di compensazione tradizionale tra debiti e crediti di imposta della stessa natura (cosiddetta compensazione verticale), mediante l'estensione della facoltà di compensazione anche a debiti e crediti di natura diversa, nonché alle somme dovute agli enti previdenziali.
04-12-2010 00:00
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