Cass. civ., Sez. V, 6 dicembre 2010, n. 24764 INTERVENTO IN CAUSA E LITISCONSORZIO. PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
E' applicabile anche nei confronti delle associazioni, nella specie tra professionisti, il principio, dettato in riferimento alle società di persone, in forza del quale il ricorso proposto da uno solo dei soci (salva l'ipotesi in cui attenga a questioni prettamente personali) avente ad oggetto una controversia inerente la posizione della società e, quindi, inscindibilmente tutti i soci, non può essere deciso limitatamente alla posizione del ricorrente o, comunque, di alcuni soci, ma presuppone la partecipazione di tutti al giudizio. Si configura, pertanto, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che il giudizio celebrato in assenza dei litisconsorti è nullo per violazione del contraddittorio e la nullità è rilevabile anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento.
10-12-2010 00:00
Richiedi una Consulenza