Cass. civ., Sez. Unite, 13 dicembre 2010, n. 25089 AVVOCATO
Non può ottenere la reiscrizione all'albo professionale l'avvocato che, dopo aver subito la sanzione disciplinare della censura per falso ideologico ed essersi cancellato per motivi personali dall'albo stesso, ne chiede nuovamente l'iscrizione. Infatti, in sede di nuova valutazione dei requisiti di idoneità, la condanna subita pesa negativamente inficiando l'affidabilità del professionista.17-12-2010 00:00 Avv. Antonino Sugamele
Richiedi una Consulenza