Cass. civ., Sez. Lavoro, 13 dicembre 2010, n. 25145 LAVORO (RAPPORTO DI)
La nozione contrattuale di giustificatezza del licenziamento adottata da alcuni contratti collettivi per la categoria dei dirigenti si discosta, sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo, da quella di giustificato motivo di cui all'art. 3 della legge n. 604 del 1966. Sul piano soggettivo l'asimmetria trova giustificazione nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in ragione delle mansioni a lui affidate per la realizzazione degli obiettivi aziendali. Anche la semplice inadeguatezza del dirigente rispetto ad aspettative riconoscibili ex ante o ad una importante deviazione del medesimo dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro o un comportamento extralavorativo incidente sulla immagine aziendale a causa della posizione rivestiva dal dirigente, possono, pertanto, costituire ragione di rottura di tale rapporto fiduciario. Sul piano oggettivo la concreta posizione assegnata al dirigente nell'articolazione della struttura direttiva dell'azienda può divenire nel tempo non pienamente adeguata nello sviluppo delle strategie del datore di lavoro nell'esercizio di impresa e quindi rendere giustificata la sua espulsione nel quadro di scelte orientate al miglior posizionamento della stessa sul mercato.
17-12-2010 00:00
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