Ciò vale sia per i procedimenti su istanza di parte sia per quelli avviati d’ufficio e per tutti i tipi di termini: ordinatori, perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi.
Come precisato dal ministero dell’Interno (da ultimo, in una circolare del 3 aprile), tra questi termini ci sono quelli del procedimento d’irrogazione delle sanzioni per chi viola i divieti imposti con l’emergenza coronavirus e quelli per comunicare chi era alla guida di un veicolo con cui è stata commessa un’infrazione che comporta sanzioni sulla patente. In materia di violazioni stradali, va considerato anche che il Dpcm del 1° aprile aveva esteso fino al 13 aprile il blocco dei termini per notificare i verbali e per i relativi pagamenti e ricorsi.
Più lunga rispetto a quella dei procedimenti è la proroga prevista per i documenti (ma non per tutti). Se il Dl Cura Italia aveva portato al 15 giugno la validità di «certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati» con scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile, ora si arriva al 30 settembre e questo riguarda anche i documenti che scadranno fra il 16 aprile e il 31 luglio.
La norma precisa che i rinvii su procedimenti e documenti non toccano quelli regolati da altre disposizioni specifiche del Dl Cura Italia, dei precedenti dell’emergenza coronavirus (i Dl 6, 9 e 11/2020 e i rispettivi decreti attuativi). Così le carte d’identità e i passaporti resteranno validi solo fino al 31 agosto, come prevede l’articolo 104 del Dl Cura Italia. Ma attenzione: questo si riferisce solo alla funzione di documento di riconoscimento, perché ai fini dell’espatrio resta da considerare la scadenza originaria.
Anche le patenti restano documenti di riconoscimento e quindi anch’esse beneficiano della proroga al 31 agosto. Ma solo se scadute dal 31 gennaio in poi, come aveva stabilito il ministero delle Infrastrutture con una circolare del 19 marzo.