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Sentenza

Provvedimenti in materia di minori - Riparto di giurisdizione e legge applicabile - Individuazione - Riferimento alla funzione del provvedimento - Necessità - Provvedimenti di protezione di minore con doppia cittadinanza italiana e brasiliana e residente abitualmente in Italia - Determinazione della giurisdizione - Criteri.
Provvedimenti in materia di minori - Riparto di giurisdizione e legge applicabile - Individuazione - Riferimento alla funzione del provvedimento - Necessità - Provvedimenti di protezione di minore con doppia cittadinanza italiana e brasiliana e residente abitualmente in Italia - Determinazione della giurisdizione - Criteri.
SEZIONI UNITE
SENTENZA 19 GENNAIO 2017, N. 1310

Ai fini del riparto della giurisdizione e della individuazione della legge applicabile, i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta, sicché, quelli che, pur incidendo sulla potestà dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 della legge 218/1995, il quale rinvia alla Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961. Ne consegue che, in caso di minore con doppia cittadinanza, italiana e brasiliana, e residente abitualmente in Italia, deve ritenersi sussistente la giurisdizione dello Stato italiano in ragione del più stretto collegamento con il minore costituito dalla residenza abituale, ai sensi dell'art. 1 della detta Convenzione, non essendo applicabile l'art. 4 della stessa, che stabilisce la prevalenza delle misure adottate dal giudice dello Stato di cui il minore è cittadino su quelle adottate nel luogo di residenza abituale, né l'art. 19 della legge 218/1995, che rientra tra le norme attinenti al diritto applicabile a determinati rapporti di diritto internazionale, mentre l'art. 42 riguarda la giurisdizione.

Si richiama Cass. Sez. U, Sentenza 1/2001: ai fini del riparto della giurisdizione e della individuazione della legge applicabile, i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta; pertanto quelli che, pur incidendo sulla potestà dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'articolo 37 ma dell'articolo 42 della legge 218/1995, il quale rinvia alla Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961; nel caso di minore con doppia cittadinanza italiana e tedesca, non può applicarsi l'articolo 4 della Convenzione, che stabilisce la prevalenza delle misure adottate dal giudice dello Stato di cui il minore è cittadino su quelle adottate nel luogo di residenza abituale; non può applicarsi neppure l'articolo 19 della legge 218/1995, che prevede, tra più cittadinanze, la prevalenza di quella italiana, in quanto, essendo i soggetti interessati cittadini dell'Unione Europea, darebbe luogo ad una discriminazione fondata sulla nazionalità, vietata dall'articolo 12 del Trattato C.E.; deve pertanto ritenersi sussistere la giurisdizione dello Stato che presenti col minore il collegamento più stretto (nella specie individuato con lo Stato, la Germania, in cui il minore ha la residenza abituale).
Avv. Antonino Sugamele

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