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Sentenza

Campo di applicazione – Nozioni di “garanzia finanziaria”, di “obbligazioni finanziarie garantite” e di “fornitura” di una garanzia finanziaria – Possibilità di escutere una garanzia finanziaria nonostante l’avvio di una procedura di insolvenza – Contratto di conto corrente che prevede una clausola di garanzia finanziaria pignoratizia.
Campo di applicazione – Nozioni di “garanzia finanziaria”, di “obbligazioni finanziarie garantite” e di “fornitura” di una garanzia finanziaria – Possibilità di escutere una garanzia finanziaria nonostante l’avvio di una procedura di insolvenza – Contratto di conto corrente che prevede una clausola di garanzia finanziaria pignoratizia.
Campo di applicazione – Nozioni di “garanzia finanziaria”, di “obbligazioni finanziarie garantite” e di “fornitura” di una garanzia finanziaria – Possibilità di escutere una garanzia finanziaria nonostante l'avvio di una procedura di insolvenza – Contratto di conto corrente che prevede una clausola di garanzia finanziaria pignoratizia.
La direttiva 2002/47/CE, relativa ai contratti di garanzia finanziaria, deve essere interpretata nel senso che conferisce al beneficiario di una garanzia finanziaria come quella di cui al procedimento principale, in base alla quale le somme depositate su un conto bancario fungono da garanzia pignoratizia per la banca e coprono integralmente i crediti della stessa nei confronti del titolare del conto, il diritto di escutere tale garanzia indipendentemente dall'avvio di una procedura di insolvenza nei confronti del datore della garanzia unicamente qualora, da un lato, le somme oggetto di tale garanzia siano state versate sul conto in questione prima dell'avvio di detta procedura o vi siano state versate alla data di avvio della medesima, avendo la banca dimostrato di non essere stata, né di aver potuto essere, a conoscenza della suddetta procedura, e qualora, dall'altro, per il titolare del conto di cui trattasi sia stato impossibile disporre di dette somme una volta versate sul conto stesso.
La pregiudiziale è originata dalla richieste di delucidazioni sollevate dal giudice di rinvio in una lite tra una banca svedese, che invocava detta clausola di garanzia finanziaria, inserita in contratti stilati anche dopo la procedura d'insolvenza contro la ditta cliente ed il curatore fallimentare, che considerava illecito che la banca avesse inglobato, in forza di detta postilla, le somme detenute sul c/c della ditta per coprire i costi di gestione sino alla dichiarazione d'insolvenza.

I principi di diritto che regolano la fattispecie sono già stati dettati dalle EU:C:2016:154 e 2015:479 nelle rassegne dell'11/3/16 e del 16/7/15.
Avv. Antonino Sugamele

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