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Sentenza

Niente compensazione tra onorari da gratuito patrocinio maturati antecedentemente al 2016 e non ancora saldati e contributi alla Cassa.
Niente compensazione tra onorari da gratuito patrocinio maturati antecedentemente al 2016 e non ancora saldati e contributi alla Cassa.
La precisazione è stata resa direttamente dal Presidente della Cassa Forense in merito al comma 778 dell'art. 1 della Legge 208/2015, relativo alla compensazione tra crediti per onorari di avvocato da gratuito patrocinio nei confronti dello Stato, maturati antecedentemente al 2016 e non ancora saldati.  
   

Il comunicato di Cassa Forense. Con un Comunicato diffuso sul sito della Cassa forense, il Presidente Avv. Nunzio Luciano ha reso alcune precisazioni sull'art. 1, comma 778, Legge di Stabilità 2016, relativamente alla compensazione tra i crediti per onorari di avvocato da gratuito patrocinio nei confronti dello Stato, maturati prima del 2016 e non estinti. La norma, infatti, ha ingenerato diversi dubbi e potrebbe comportare errori od omissioni nei versamenti destinati alla Cassa da parte degli iscritti, oltre che causare danni alla posizione previdenziale degli stessi.

Compensazione. La compensazione, si legge, è possibile solo con imposte, tasse e con i contributi previdenziali dovuti all'INPS per i dipendenti degli studi professionali e non anche per i contributi previdenziali dovuti dai professionisti a Cassa Forense.

Si attende adesso il D.M. che definirà criteri e modalità attuative.

(Fonte: www.fiscopiu.it)
Avv. Antonino Sugamele

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